Cass. pen., sez. IV, 10/09/2026 (ud. 10/09/2026, dep. 1/10/2026), n. 35181 (Pres. Dovere, Rel. Ranaldi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sia necessario che lo stato di ebbrezza costituisca la causa esclusiva dell’incidente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato l’imputato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada[1], non è necessario che lo stato di ebbrezza costituisca la causa esclusiva dell’incidente, essendo sufficiente che abbia concorso alla sua determinazione (cfr. Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’aggravante dell’incidente, non è richiesto che lo stato di ebbrezza sia la causa esclusiva del sinistro, essendo solo sufficiente che vi abbia concorso.
[1]Ai sensi del quale: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222”.




