Cass. pen., sez. II, 12/12/2025 (ud. 12/12/2025, dep. 14/05/2026), n. 17502 (Pres. Beltrani, Rel. Calvisi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen.[1], nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.[2], operi anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dichiarava l’imputato colpevole dei reati di rapina aggravata (capo 1) e furto aggravato (capi 2 e 3) e lo condannava alle pene di legge.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen. in relazione al computo dell’aumento della pena detentiva per la continuazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016).
I risvolti applicativi
In tema di reato continuato, il limite minimo di aumento di pena pari ad almeno un terzo della pena base ex art. 81, co. 4, c.p. si applica anche quando la recidiva ex art. 99, co. 4, c.p. sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti riconosciute.
[1]Ai sensi del quale: “Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.
[2]Secondo cui: “Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi”.






