Cass. pen., sez. V, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24838 (Pres. Catena, Rel. Scarlini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la determinazione della pena nel caso di delitto tentato possa essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Biella che, a sua volta, aveva ritenuto l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 2 n. 2, e 99, comma 4, cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, osservava al contempo come non rilevasse nel caso di specie quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013), dal momento che mancava ogni concreta motivazione al riguardo.
I risvolti applicativi
Nel delitto tentato, la pena può essere determinata sia con il metodo diretto (o sintetico) sia con quello bifasico, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti legali di diminuzione e con adeguata motivazione del criterio commisurativo prescelto.






