Cass. pen., sez. VI, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35646 (Pres. De Amicis, Rel. D’Arcangelo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 possa essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Mantova, all’esito del giudizio abbreviato, condannava l’imputato per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i fatti di cui al capo A).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione sul punto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto, in assenza di alcuna esclusione nel dato normativo (Sez. 4 n. 7104 del 02/02/2021; Sez. 2, n. 38336 del 05/05/2016).
I risvolti applicativi
La misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90[1] si applica anche dopo la condanna per il reato di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90[2].
[1]Ai sensi del quale: “1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo’ essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico. 3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all’articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 73, il prefetto dispone l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell’autorita’ giudiziaria procedente”.
[2]Secondo cui: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35646 Anno 2026
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO
Data Udienza: 29/09/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia
nel procedimento a carico di:
A. H., nato in … il …;
avverso la sentenza emessa in data 26/01/2026 dal Tribunale di Mantova
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata in ordine all’omessa pronuncia sulla misura dell’espulsione dallo Stato e di rinviare per il giudizio sul punto al Tribunale di Mantova;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato H. A. per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i fatti di cui al capo A), commessi a Mantova in data 14 settembre 2025.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione sul punto.
Il Tribunale ha, infatti, omesso di motivare in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato nei confronti dell’imputato e di accertare la concreta pericolosità dello stesso.
L’applicazione della misura dell’espulsione sarebbe stata doverosa, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulterebbe evidente la concreta sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto (cittadino tunisino privo di fissa dimora in Italia e di attività lavorativa lecita, che trae il proprio sostentamento dalla vendita di cocaina e hashish e che si è opposto agli agenti di polizia in modo violento, sino a cagionare lesioni agli stessi).
3. Con dichiarazione depositata in data 7 settembre 2026 l’avvocato M. B. ha dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze indetta per tale giorno dall’Unione delle Camere Penali italiane.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 settembre 2026, il Procuratore generale, Silvia Salvadori, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata in ordine all’omessa pronuncia sulla misura dell’espulsione dallo Stato e di rinviare per il giudizio sul punto al Tribunale di Mantova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Deve essere rilevato, in via preliminare, come non possa essere accolta l’istanza di rinvio della trattazione del ricorso per adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, in quanto non è stata richiesta la trattazione orale del ricorso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (ex plurimis: Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013,
omissis, Rv. 255353 – 01; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995 omissis, Rv. 202633 – 01).
Questo principio di diritto è stato ribadito, per identità di ratio decidendi, con riferimento al giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale (ex plurimis: Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, omissis, Rv. 284786 – 01; Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 – 01).
Anche nel rito camerale non partecipato, delineato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., come riformulato dall’art. 35, co. 1, lett. a) n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e in tutti i casi di trattazione scritta del giudizio di legittimità, dunque, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non determina l’obbligo per la Corte di cassazione di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa, in quanto l’istante non ha diritto di partecipare all’udienza in camera di consiglio.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione sul punto.
4. Il motivo è fondato.
L’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata, debba essere espulso dallo Stato.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 «nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico».
La giurisprudenza di legittimità di seguito ha più volte affermato che la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. e deve essere assistita da adeguata motivazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, omissis, Rv. 279987 – 01; Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, omissis, Rv. 274652 – 01; Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, omissis, Rv. 273743 – 01; Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, omissis, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, omissis, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, omissis, Rv. 238359).
La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può, inoltre, essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto, in assenza di alcuna esclusione nel dato normativo (Sez. 4 n. 7104 del 02/02/2021, omissis, Rv. 280546; Sez. 2, n. 38336 del 05/05/2016, omissis, Rv. 268235 – 01).
La natura obbligatoria della misura prevista dall’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 impone, dunque, al giudice di esplicitare la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa.
Il Tribunale di Mantova, tuttavia, nella sentenza impugnata non si è espresso sulla sussistenza o meno’ delle condizioni per l’applicabilità della misura predetta.
Questa carenza della motivazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio al medesimo giudice ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, omissis, Rv. 283639-01).
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente sul punto, si uniformerà ai principi di diritto enunciati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della espulsione dallo Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2026.





