Cass. pen., sez. V, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35655 (Pres. Miccoli, Rel. Cirillo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ricorra anche nel caso in cui l’accesso avvenga da parte di soggetto abilitato per motivi diversi da quelli d’ufficio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Trento rigettava un’istanza di riesame di una persona, indagata per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., avverso un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, emesso dalla locale Procura della Repubblica, al quale era stato conseguito il sequestro delle cose rinvenute.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ricorre, non solo nel caso di accesso abusivo da parte di soggetto non abilitato, ma anche in quello in cui l’accesso avvenga da parte di soggetto abilitato, per motivi diversi da quelli d’ufficio (cfr. Sez. 6, n. 17307 del 24/01/2024; Sez. 5, n. 17551 del 30/01/2023).
I risvolti applicativi
Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ricorre sia in caso di accesso da parte di soggetto non abilitato, sia quando l’accesso è compiuto da un soggetto abilitato per motivi diversi da quelli d’ufficio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35655 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V. A. nato ad … il …
avverso l’ordinanza del 12/05/2026 del Tribunale del Riesame di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 12 maggio 2026 dal Tribunale di Trento, che – per quanto qui di interesse – ha rigettato l’istanza di riesame di A. V. (indagato per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen.) avverso il decreto di perquisizione personale, locale e informatica, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento il 27 marzo 2026 (eseguito in data 22 aprile 2026), al quale è conseguito il sequestro delle cose rinvenute e, in particolare, del «… » (originariamente era stato disposto il sequestro anche di un «…», in relazione al quale il Tribunale ha annullato il decreto, disponendo la restituzione del bene all’avente diritto).
Il provvedimento, come si evince dall’ordinanza impugnata, era correlato all’informativa di reato del 9 gennaio 2026 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della Casa circondariale di Trento, dalla quale era emerso che il Direttore dell’istituto penitenziario, A. R. N., aveva segnalato un grave episodio riferitole dalla funzionaria giuridico-pedagogica L. A.: soggetti ignoti avrebbero installato sul computer in uso presso l’amministrazione, all’insaputa dell’interessata e senza alcuna autorizzazione, un software di controllo denominato “…”, idoneo a monitorare e gestire da remoto più postazioni informatiche, con possibili ripercussioni sulla riservatezza degli atti trattati. La verifica interna aveva accertato la presenza del medesimo programma anche sui computer della direttrice e dell’Ufficio comando, utilizzati per la gestione di atti di polizia giudiziaria particolarmente riservati. Dall’informativa era emerso, altresì, che: gli unici soggetti dotati di credenziali amministrative idonee ad accedere ai sistemi informatici dell’istituto e a installare programmi sui terminali erano i referenti informatici Rosario Imperatore e A. V.; sul computer della dott.ssa Aielli, era stata attivata una connessione desktop remoto il 21 marzo 2025 e che, durante un periodo di assenza dell’interessata, il 23 aprile 2025 era stato installato il programma “…”, destinato al monitoraggio e al controllo dei sistemi informatici.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale, ricorre l’indagato, a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 253 e 335 cod. proc. pen. e 615-ter cod. pen.
Deduce il difetto assoluto di motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo che il decreto di sequestro probatorio sarebbe stato emesso in assenza di una autentica notitia criminis e avrebbe assunto una funzione meramente esplorativa. In particolare, osserva che, alla data del provvedimento, l’unico elemento disponibile era la segnalazione dell’avvenuta installazione del programma “…”, circostanza che non consentiva di individuare un fatto storicamente determinato e astrattamente riconducibile al delitto contestato, né di collegare la condotta all’indagato. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente tale segnalazione a integrare una notizia di reato, senza verificare la concreta configurabilità della fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico protetto e senza confrontarsi con le deduzioni difensive. Secondo il ricorrente, il sequestro sarebbe stato disposto per ricercare la notizia di reato anziché per acquisire prove relative a un fatto già sufficientemente delineato nei suoi elementi essenziali.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione del decreto di sequestro e della relativa ordinanza di riesame, in ordine alle concrete finalità probatorie perseguite mediante l’apprensione dei beni. Sostiene che né il pubblico ministero né il Tribunale avrebbero indicato le concrete finalità probatorie sottese al vincolo reale. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe apparente, poiché non esplicita quali verifiche o attività istruttorie dovessero essere eseguite sulle cose sequestrate, né chiarisce perché il mantenimento del sequestro fosse necessario per l’accertamento del reato contestato.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono infondati.
Va premesso che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, omissis, Rv. 285608; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv.239692).
Tanto premesso, va escluso che, nel caso in esame, possa parlarsi di motivazione mancante o apparente.
Con specifico riferimento al primo motivo, va ricordato che, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, omissis, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, omissis, Rv. 267007).
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, che l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. potesse riscontrarsi nell’abusivo accesso ai computer in uso al capo area e al direttore dell’istituto penitenziario di Trento nonché a quelli dell’Ufficio comando-atti di polizia giudiziaria e nella successiva installazione, senza alcuna autorizzazione, del programma “spia” denominato “…”.
Al riguardo, sotto il profilo giuridico, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ritiene integrato il reato non solo nel caso di accesso abusivo da parte di soggetto non abilitato, ma anche in quello in cui l’accesso avvenga da parte di soggetto abilitato, per motivi diversi da quelli d’ufficio (cfr. Sez. 6, n. 17307 del 24/01/2024, omissis, Rv. 286338; Sez. 5, n. 17551 del 30/01/2023, omissis, Rv. 284413).
Priva di fondamento è la tesi del ricorrente, secondo il quale il decreto di sequestro probatorio sarebbe stato emesso in assenza di un’autentica notitia criminis, atteso che esso è conseguito all’informativa di reato del 9 gennaio 2026 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della Casa circondariale di Trento, dalla quale era emerso l’avvenuto accesso e la successiva istallazione del programma “spia” nei computer.
Va rilevato che il Tribunale ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, valutando anche le censure mosse dalla difesa (come dimostrato anche dalla restituzione dell’altro bene originariamente sequestrato) e ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla parte completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, omissis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, omissis, Rv. 277593).
Infondata è anche la censura mossa con il secondo motivo, con la quale il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione, in ordine alle finalità probatorie sottese al vincolo reale.
Il Tribunale, invero, sul punto, con motivazione sintetica, ma certamente né mancante né apparente, ha posto in rilievo che il decreto aveva non solo espressamente indicato le cose da ricercare e da apprendere, ma aveva anche evidenziato la necessarietà dell’apposizione del vincolo per l’espletamento di accertamenti correlati alla verifica dei fatti ricostruiti nell’informativa di reato.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17 settembre 2026.





