Cass. pen., sez. I, 10/04/2026 (ud. 10/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27930 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la volontaria creazione di una situazione di pericolo evitabile escluda la configurabilità della legittima difesa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna confermava l’affermazione di responsabilità di un imputato per il reato di lesioni e per quello di porto del bastone utilizzato per commetterlo e la sua condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, nonché quella di un altro per il reato di tentato omicidio commesso e, riconosciuta in favore di questi l’attenuante della provocazione – con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e avuto riguardo alla diminuente per il rito – riduceva la pena a quest’ultimo inflitta a tre anni e otto mesi di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge (il primo) e vizio di motivazione (il secondo) in riferimento alla scriminante della legittima difesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l’agente è costretto a reagire al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, e non anche quando egli stesso ha dato ab initio causa alla specifica situazione pericolosa o l’ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti» (Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024).
I risvolti applicativi
In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione o accettazione di una situazione di pericolo evitabile esclude la causa di giustificazione, operante esclusivamente in presenza di un’offesa ingiusta attuale non provocata dall’agente.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27930 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 10/04/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
XXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
udito il Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi;
l’avv. P. ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso del proprio assistito e depositato, quale parte civile, conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Bologna ha confermato l’affermazione di responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di lesioni ai danni di XXXXXXXXXXXXX e per quello di porto del bastone utilizzato per commetterlo e la sua condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, nonché di XXXXXXXXXXXXX per il reato di tentato omicidio commesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX e, riconosciuta in favore di XXXXXXX l’attenuante della provocazione – con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e avuto riguardo alla diminuente per il rito – ha ridotto la pena a quest’ultimo inflitta a tre anni e otto mesi di reclusione.
Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, i fatti oggetto di imputazione, occorsi il 26 novembre 2022, si collocavano in un contesto di estrema conflittualità tra XXXXXXXXXXXXXXXXX e i componenti della famiglia XXXXXXX ed erano ricostruiti in parte dalle dichiarazioni dei testimoni e degli stessi protagonisti, in parte attraverso le immagini riprese da una videocamera presente sul posto.
L’azione era distinta in due fasi. La prima, parzialmente immortalata dai filmati di videosorveglianza, vedeva XXXXXX armarsi di un bastone custodito nell’auto, avvicinarsi a XXXXXXXXXXXXX, che era in compagnia di alcuni parenti, e colpire l’antagonista al braccio, cagionandogli lesioni personali consistite nella frattura del terzo medio distale dell’ulna. Pochi istanti dopo tale aggressione,
XXXXXX era ripreso mentre, armato di coltello, era circondato dal gruppo facente capo a XXXXXXXXXXXXX, che ora recava nelle mani il bastone prima impugnato dall’antagonista. Nella seconda fase, non ripresa dalle telecamere, XXXXXXX colpiva XXXXXXXXXXX con unico colpo alla testa. Le due fasi erano interrotte da una discussione, ripresa dalle videocamere, in cui XXXXXXXXXXX, armato di un coltello, vedeva dinanzi a sé schierati XXXXXXXXXXXXX, a sua volta armato di bastone, e i componenti della sua famiglia.
All’esito di entrambi i gradi di merito è stata, dunque, ritenuta integrata a carico di XXXXXXXXXXX la contestata fattispecie di lesioni aggravate e il porto di oggetto atto a offendere e, a carico di XXXXXXX, quella del tentato omicidio volontario, reputandosi che la condotta materiale (colpo unico vibrato al capo, sede di organi vitali) fosse tale da porre in pericolo il bene giuridico “vita” e che sussisteva quam minime il dolo alternativo di cagionare l’evento morte.
Conclusioni, queste ultime, che si ritenevano non scalfite dalla condotta di aggressione fisica pur precedentemente attuata da XXXXXXXXXXX nel corso dell’alterco: la Corte di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, escludeva l’evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa e, ritenuta sussistente l’attenuante della provocazione, perveniva a una corrispondente riduzione della pena inflitta, nei termini suindicati.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore di fiducia, avv. D’E., e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della legittima difesa putativa.
I giudici del merito hanno escluso la scriminante sulla base dell’assenza della lamentata aggressione da parte dei cinque componenti della famiglia XXXXXXX, ma hanno omesso di considerare che la difesa aveva invocato la scriminante sotto il profilo del fondato timore dell’imputato, determinato dai
precedenti trascorsi conflittuali con costoro, di stare per subire un’aggressione, tanto più preoccupante per il numero delle persone che componevano il gruppo antagonista.
La Corte territoriale avrebbe, dunque, omesso di attribuire adeguato rilievo ai prodromi dell’azione (perdurante situazione di conflittualità) e alla significativa sproporzione numerica tra le parti contrapposte.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione con la quale il Giudice di appello ha negato il beneficio, ossia «la pretesa di regolare questioni attinenti alla giustizia in modo autonomo» da parte di XXXXXXXXXXX trascurerebbe che l’imputato non sarebbe pienamente integrato culturalmente, elemento che non può costituire una causa di esclusione della punibilità in senso tecnico, ma che avrebbe potuto essere considerata un fattore di minore rimproverabilità soggettiva.
3. Ricorre per cassazione altresì XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore di fiducia, avv. B., e deduce due motivi.
3.1. Con il primo denuncia come illogica la motivazione in punto di reiterato diniego della scriminante della legittima difesa.
Osserva che in tale scriminante l’elemento della necessità di difendere se stesso da un terzo riguarda il momento in cui il pericolo si è già concretizzato, sicché detto requisito non viene meno se colui che si difende, anche se ha contribuito al verificarsi della situazione offensiva, ha in quel momento la necessità di difendersi; la scriminante in parola va, infatti, esclusa solo quando la causazione della situazione di pericolo attuale venga realizzata con dolo rafforzato, ossia in modo preordinato, al fine di prepararsi una scusa, mentre essa ben può essere ritenuta sussistente in caso di provocazione volontaria, ma non preordinata.
Nel caso in esame, osserva il ricorrente, XXXXXXXXXXX – senza alcuna ragione diversa dall’acredine serbata nei riguardi della famiglia XXXXXXX, e dopo che l’aveva disarmato – era comunque armato di coltello che egli temeva potesse essere usato nei confronti suoi o dei familiari. È, dunque, in quel momento che andava verificata la situazione di pericolo, reale o presunto, ai fini della sussistenza della scriminante, eventualmente nella forma putativa.
3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali.
La motivazione del Giudice di appello sarebbe illogica poiché la condotta e il mezzo utilizzato sono gli stessi che hanno caratterizzato l’azione di XXXXXXXXXXX che, tuttavia, risponde del reato di lesioni e non tentato omicidio.
Né – si osserva – la qualificazione giuridica del fatto può dipendere dalle conseguenze cliniche, dato quest’ultimo che esula dalla volontà dell’agente, potendo dipendere da fattori esterni incontrollabili (nel caso della vittima XXXXXXX, la capacità di parare il colpo alla testa con il braccio).
Sarebbe stata, inoltre, trascurata l’interruzione volontaria dell’azione, avendo XXXXXXX sferrato un unico colpo, la cui potenzialità lesiva mortale è stata affermata in modo meramente ipotetico, poiché XXXXXXXXXXX rimase vigile ad attendere i soccorsi.
4. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi deducono censure inammissibili.
2. Quanto al primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, in tema di legittima difesa, i ricorrenti lamentano – a parti invertite – che il risultato dell’esclusione della scriminante della legittima difesa è stato raggiunto dai Giudici di merito nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale
ciascuno dei due antagonisti aveva reagito al solo fine di difendersi.
La tesi di ciascuno dei ricorrenti è identicamente riproduttiva di una prospettazione che ha già costituito oggetto di vaglio da parte dei Giudici di merito ed è, comunque, manifestamente infondata.
2.1. Quanto a XXXXXXXXXXX, la Corte di appello (p. 14), e prima di essa il Giudice per le indagini preliminari (p. 18), hanno svolto una motivazione articolata e rispondente alle risultanze di prova a giustificazione dell’impossibilità di accreditare la tesi dell’imputato secondo cui egli, aggredito alle spalle, avrebbe reagito colpendo XXXXXXXXXXXXX anche a causa della superiorità numerica dei
componenti della fazione avversa e nella consapevolezza dei rapporti conflittuali con gli stessi. Si è in proposito valorizzato il dato obiettivo, rinveniente dai filmati della videocamera oltre che da una conversazione intercettata tra XXXXXXXXXXX e altro soggetto, che l’iniziativa dell’aggressione fu presa proprio da XXXXXXXXXXX che, uscito dal locale K., si era armato del bastone e diretto verso il gruppo dei XXXXXXX, colpendo XXXXXX in assenza di qualsiasi condotta di questi.
Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata su tale punto, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi, puntualmente evocati dalla Corte territoriale, su cui è stato fondato il diniego e, cioè, l’avere XXXXXXXXXXX agito in totale assenza di qualsivoglia situazione di pericolo e, anzi, dando egli stesso origine alla contesa ed esponendosi liberamente al pericolo che egli stesso ha contribuito a determinare e che non può, pertanto, avere il carattere dell’inevitabilità.
2.2. Analoghe considerazioni valgono per XXXXXXX che – secondo la incontestata ricostruzione che si è indicata in premessa – ha agito quando ormai XXXXXXXXXXX era stato disarmato del bastone (che era rimasto ininterrottamente da quel momento nelle mani dello stesso XXXXXXX) e che, secondo quanto risulta dai filmati della videocamera e dalla narrazione dei p r e s e n t i ( s i v e d a n o l e d i c h i a r a z i o n i d i X X X X X X X X X X X X X X X e XXXXXXXXXXXXXXXa p. 10 della sentenza di appello), sebbene recasse nelle mani un coltello durante la discussione che era seguita, non l’aveva puntato o brandito all’indirizzo di alcuno e, anzi, egli era stato sostanzialmente schiacciato contro un muro e accerchiato dal gruppo facente capo a XXXXXXXXXXXXX.
La Corte di appello ha dunque – con motivazione logicamente coerente –evidenziato che alla superiorità numerica evidente, che già di per se’ era difficilmente conciliabile con l’attualità di un pericolo, si aggiungeva che in quel momento non vi era alcuna necessità di agire aggredendo, poiché era in corso una lite verbale e le parti erano impegnate in una discussione che, sebbene concitata, lasciava spazio a XXXXXXXXXXXXX per un commodus discessus, ben potendo allontanarsi dal gruppo.
Va in proposito ricordato che l’accertamento della invocata scriminante deve essere effettuato valutando con giudizio ex ante le circostanze di fatto – in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete – al fine di apprezzare solo in quel momento, non certo ex post, l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, omissis, Rv. 286931 – 02; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, omissis, Rv. 267473). Inoltre «In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l’agente è costretto a reagire al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, e non anche quando egli stesso ha dato ab initio causa alla specifica situazione pericolosa o l’ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti» (Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, omissis, Rv. 286440 – 01).
Ebbene, la dinamica accertata nel caso in scrutinio esclude l’evenienza dell’una e dell’altra situazione: non può dunque dubitarsi del fatto che la Corte territoriale, confermando la prognosi postuma adeguatamente operata dal primo giudice, abbia escluso, con ragionamento lineare e riferito a concreti indici fattuali, l’evenienza di una necessità di difesa, reale ovvero putativa, in capo a XXXXXXXXXXXXX nel momento in cuirealizzò l’aggressione armata come sopra descritta.
3. Il secondo motivo del ricorso di XXXXXXX, con il quale s’invoca genericamente il difetto di prova dell’animus necandi ela conseguente derubricazione del reato in quello di lesioni, è motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato.
Il motivo, come detto reiterativo di analogo motivo di appello, è inammissibile per genericità, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto come lesioni volontarie, in luogo di tentato omicidio.
La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell’ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l’animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta di XXXXXXX, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell’arma (bastone del peso di oltre un chilogrammo), del distretto corporeo attinto (il capo) e della forza di vibrazione dell’unico colpo (attestata dalle gravi lesioni patite). E’ appena il caso di evidenziare che la testa presenta organi vitali, come il cervello e i vasi sanguigni che servono la zona (per un cenno, a mero titolo esemplificativo, v. Sez. 1, n. 32875 del 16/09/2025 (punto 2.1. del Considerato in diritto).
La sunteggiata motivazione resiste alle generiche doglianze controvalutative della difesa che si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito. Pertinente, a proposito della circostanza immotivatamente enfatizzata dal ricorrente dell’unicità del colpo, si reputa l’arresto secondo il quale la mancata inflizione di più colpi non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l’arma impiegata, l’azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente» (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, omissis, Rv. 277151. Fattispecie concernente un unico fendente).
4. Infine, è inammissibilmente censurata la motivazione della Corte di appello riguardo al ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, omissis, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, omissis, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo e la condotta susseguente al reato (il ricorrente ha inviato fotografie e video minatori nei riguardi di XXXXXXXXXXXXX, mostrandosi in possesso di una pistola (che soltanto ai controlli di Polizia giudiziaria è risultata una imitazione di arma), inneggiando alla morte dei rivali.
5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, i ricorsi – come preannunciato – devono essere rigettati.
Alla reiezione dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, XXXXXXXXXXXXXXXXX alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 10/04/2026





