Cass. pen., sez. V, 8/05/2026 (ud. 8/05/2026, dep. 20/05/2026), n. 18200 (Pres. Scarlini, Rel. Morra)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri il delitto di autoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame, confermava un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, a sua volta, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona indagata per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e autoriciclaggio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine ai punti oggetto del riesame, riguardanti solo i reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio, ritenuti sussistenti sulla base di una motivazione meramente apparente e di un’interpretazione erronea del contenuto di alcune intercettazioni.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato in relazione alla contestazione del reato di autoriciclaggio.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di autoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività, che trasforma i beni in denaro, dissimulandone l’origine illecita e ostacolandone concretamente l’identificazione (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021)
Difatti, per la Corte di legittimità, tale principio evidenziava la lacuna dell’ordinanza impugnata sotto un duplice profilo e, segnatamente, da un lato, per aver parificato all’effettiva vendita a terzi un’attività che sarebbe stata solo prodromica ad essa, dall’altro, per non aver chiarito, con argomentazione ancorata a dati fattuali specifici, perché nel caso in esame la sostituzione delle targhe dovesse essere letta quale segmento di una effettiva destinazione del veicolo alla successiva commercializzazione e non, piuttosto, quale condotta strumentale ad un diverso uso illecito del mezzo.
I risvolti applicativi
Integra il delitto di autoriciclaggio la vendita a terzi di beni provento di furto, trattandosi, questa, di un’attività economicamente orientata alla trasformazione dei beni in denaro, idonea a dissimularne l’origine delittuosa e a ostacolarne concretamente la tracciabilità.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 18200
Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 08/05/2026
Data Deposito: 20/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A. J., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 23/01/2026 del Tribunale di Cagliari
Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del 24 aprile 2026, con la quale la difesa ha contestato le deduzioni della Procura Generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di J. A. per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e autoriciclaggio, in relazione ad un totale di 17 capi di incolpazione indicati in ordinanza.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di J. A. si articola in tre motivi, di seguito riportati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine ai punti oggetto del riesame, riguardanti solo i reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio, ritenuti sussistenti sulla base di una motivazione meramente apparente e di un’interpretazione erronea del contenuto di alcune intercettazioni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari, nonostante il decorso di un anno tra l’ultimo episodio contestato e l’applicazione della misura cautelare e l’assenza di elementi per fondare una prognosi negativa per il futuro, non potendo valorizzarsi solo i numerosi reati ascritti all’indagato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicabile all’indagato, il quale alloggia in un campo nomadi.
Con memoria del 24 aprile 2026 la difesa ha contestato le deduzioni della Procura Generale ed insistito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
2. Il primo motivo è fondato solo in relazione alla contestazione del reato di autoriciclaggio, mentre non merita accoglimento con riguardo al reato associativo.
2.1. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridica della motivazione, senza che sia consentito alla Corte di cassazione procedere ad una autonoma rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato o sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito cautelare. In questa prospettiva, è principio consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame consente esclusivamente il controllo sulla congruenza delle ragioni esposte rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento degli indizi, restando preclusa ogni diversa interpretazione del materiale probatorio, ivi compreso il contenuto delle conversazioni intercettate, quando la motivazione sia immune da manifesta illogicità (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976).
2.2. Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguata quanto alla configurabilità del delitto di associazione per delinquere. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, con argomentazione tutt’altro che apparente, una pluralità di indicatori convergenti: la reiterazione di numerosi reati-fine; lo sviluppo delle condotte criminose lungo un apprezzabile arco temporale; l’omogeneità delle modalità esecutive; il ricorrente coinvolgimento dei medesimi soggetti nei vari reati scopo; la pianificazione preventiva delle condotte; l’utilizzazione di mezzi strumentali comuni; nonché il contenuto delle intercettazioni, dalle quali ha desunto l’esistenza di rapporti stabili e non occasionali tra i compartecipi.
Su tale base, il giudice del riesame ha logicamente inferito la presenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, sorretto da un programma criminoso non limitato alla commissione di singoli reati previamente determinati.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo, per l’indeterminatezza del programma criminoso e per l’esistenza di una struttura idonea al perseguimento degli scopi illeciti, che può essere anche minima.
La costituzione di un vincolo duraturo, la predisposizione di un piano indeterminato e la volontà di far parte dell’associazione possono essere desunte anche in via indiziaria dalle concrete modalità di realizzazione dei reati-fine, dalla loro serialità, dalla ripartizione di ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi, quando tali elementi rivelino un’organizzazione stabile e un progetto criminoso aperto. L’ordinanza impugnata non presenta dunque vizi di logicità
2.3. Diversamente, la motivazione resa dal Tribunale non supera il vaglio di legittimità con riguardo alla contestazione del reato di autoriciclaggio.
Al ricorrente, al capo 9, è contestata l’apposizione di targhe di provenienza furtiva su un’autovettura anch’essa provento di furto, poi rinvenuta abbandonata in un dirupo nei pressi del campo nomadi. L’ordinanza ritiene configurabile, nei confronti del ricorrente, il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., sul rilievo che l’indagato avrebbe concorso in entrambi i furti e che la sostituzione delle targhe fosse funzionale a “ripulire” il veicolo, ostacolandone la riconducibilità ai delitti presupposto e preparandone l’immissione sul mercato.
L’art. 648-ter.1 cod. pen. sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La fattispecie, dunque, richiede non una qualsiasi attività successiva al reato presupposto, ma una condotta ulteriore di effettivo reimpiego, sostituzione o trasferimento, collocata in uno dei settori indicati dalla norma e concretamente idonea a dissimulare l’origine illecita del bene.
È ben vero che questa Corte ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività, che trasforma i beni in denaro, dissimulandone l’origine illecita e ostacolandone concretamente l’identificazione (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021, Rv. 281967), ma proprio tale principio evidenzia la lacuna dell’ordinanza impugnata sotto un duplice profilo: per aver parificato all’effettiva vendita a terzi un’attività che sarebbe stata solo prodromica ad essa; per non aver chiarito, con argomentazione ancorata a dati fattuali specifici, perché nel caso in esame la sostituzione delle targhe dovesse essere letta quale segmento di una effettiva destinazione del veicolo alla successiva commercializzazione e non, piuttosto, quale condotta strumentale ad un diverso uso illecito del mezzo.
Il Tribunale non spiega, in particolare, perché l’apposizione di targhe di diversa provenienza e il successivo abbandono dell’auto in un dirupo costituiscano indicatori univoci della volontà di immettere il bene nel mercato (tanto più tenuto conto del fatto che la mera sostituzione delle targhe, senza alterazione degli identificativi strutturali del veicolo, non appare di per sé logicamente idonea a trarre in inganno un eventuale acquirente circa la lecita provenienza del bene) e non invece di utilizzare il mezzo per la commissione di ulteriori reati.
Ne consegue che, sul punto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, proceda a nuovo esame colmando le evidenziate lacune motivazionali e verificando, alla luce del compendio indiziario, se la condotta contestata presenti effettivamente i requisiti tipici dell’autoriciclaggio.
3. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.
3.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fornito motivazione congrua e conforme ai parametri di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il decorso di circa un anno dall’ultimo episodio contestato non è, di per sé, incompatibile con l’attualità del pericolo di reiterazione, che va apprezzata attraverso una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell’indagato e sul contesto in cui egli opera; valutazione che, quanto più i fatti sono risalenti (e non è questo il caso in esame), tanto più deve essere specificamente argomentata, ma che ben può condurre ad un giudizio di persistente pericolosità quando emerga una stabile dedizione al delitto.
Nella vicenda scrutinata, il giudice del riesame ha valorizzato, in termini non illogici, la spregiudicatezza dell’indagato, l’impressionante sequenza di reati contestati, sviluppatisi lungo un non breve arco temporale, nonché il dato, particolarmente significativo, che l’indagato avrebbe continuato nell’attività delittuosa pur dopo avere appreso di essere sottoposto a monitoraggio investigativo. Si tratta di elementi idonei a sorreggere la prognosi di concreta e attuale probabilità di commissione di ulteriori reati della stessa specie.
3.2. Parimenti immune da censure è la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. La scelta della misura cautelare più afflittiva risulta sorretta da un percorso motivazionale che tiene conto, da un lato, dell’intensità del pericolo di reiterazione e, dall’altro, delle concrete modalità esecutive della misura alternativa prospettata dalla difesa. Il Tribunale ha infatti evidenziato l’incapacità di autocontrollo del ricorrente e l’inidoneità del luogo in cui dovrebbe essere applicata la misura degli arresti domiciliari, ovvero in un campo nomadi.
In un contesto di tale tipo è indubbio che il controllo dei movimenti del ricorrente, la verifica del rispetto delle prescrizioni e l’impedimento dei contatti con terzi risultano oggettivamente più difficoltosi rispetto invece all’esecuzione della medesima misura all’interno di una stabile abitazione. Tale apprezzamento si salda, logicamente, con la natura associata delle condotte contestate, posto che proprio la permanenza in un ambiente relazionale permeabile ai contatti con i compartecipi avrebbe reso concretamente agevole la prosecuzione o la riorganizzazione dell’attività criminosa, anche mediante interposizione di altri soggetti. Ne deriva che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali la custodia in carcere è stata ritenuta l’unica misura idonea a fronteggiare il pericolo cautelare ravvisato.
Entrambi i motivi sono pertanto infondati e devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di autoriciclaggio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.
Rigetta il ricorso in riferimento al delitto associativo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, in data 08/05/2026






