La tenuità ex art. 648, quarto comma, c.p. va esclusa se il valore del bene non è esiguo?

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Cass. pen., sez. II, 21/05/2026 (ud. 21/05/2026, dep. 4/06/2026), n. 20651 (Pres. Beltrani, Rel. Leopizzi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la tenuità ex art. 648, quarto comma, cod. pen.[1] vada sempre esclusa quando il valore del bene non possa ritenersi esiguo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli integralmente confermava una pronuncia di condanna emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di una persona, imputata di avere commesso il reato di cui all’art. 648 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 648, quarto comma, cod. pen. e illogicità o carenza della motivazione, laddove si esclude l’attenuante speciale, nonostante il minimo importo del titolo e l’immediato risarcimento del danno.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la tenuità ex art. 648, quarto comma, cod. pen. deve essere sempre esclusa, già per il solo fatto che il valore del bene non possa ritenersi esiguo, risultando superflua ogni ulteriore indagine (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012).

I risvolti applicativi

La tenuità ex art. 648, co. 4, c.p. è esclusa ogniqualvolta il valore del bene non sia esiguo, risultando irrilevante ogni ulteriore valutazione.

[1]Ai sensi del quale: “Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20651 Anno 2026

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO

Data Udienza: 21/05/2026

Data Deposito: 04/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

S. M., nato a …il …

avverso la sentenza del 19/12/2025 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore,

che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. A. C., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 31 maggio 2017 del Tribunale di Napoli nei confronti di M. S., per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione M. S., a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., dovendo il reato ritenersi estinto per intervenuta prescrizione già prima della sentenza di appello. Sarebbe, infatti, non corretto l’aumento di due terzi operato dalla Corte partenopea, in presenza di una recidiva ai sensi dell’art. 99, secondo comma, cod. pen. e non del successivo quarto comma.

2.2. Violazione dell’art. 648 cod. pen. e mera apparenza della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico, sia per quanto riguarda il dolo generico (desunta non dall’omessa indicazione della provenienza della cosa, ma solo da una giustificazione ritenuta insufficiente o poco credibile, senza riguardo per la giovane età e l’inesperienza dell’imputato al momento dei fatti) e il dolo specifico (incompatibile, secondo la difesa, con la cessione dell’assegno a un prossimo congiunto).

2.3. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, incongruamente valorizzando la potenzialità decettiva della girata in bianco e omettendo di considerare l’assenza di effettivo pregiudizio economico, dato il risarcimento del primo prenditore e di tutti i successivi.

2.4. Violazione dell’art. 648, quarto comma, cod. pen. e illogicità o carenza della motivazione, laddove si esclude l’attenuante speciale, nonostante il minimo importo del titolo e l’immediato risarcimento del danno.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo non risulta sorretto da un interesse attuale e concreto, dal momento che l’errore di diritto denunciato genericamente dal ricorrente ed effettivamente ravvisabile nella sentenza impugnata è privo di qualsiasi conseguenza in ordine all’estinzione, allora e ad oggi, del reato per intervenuta prescrizione.

Il dies a quo è stato correttamente individuato, secondo l’opzione più favorevole pro reo, dai giudici di appello in data prossima alla sottrazione del bene poi ricettato (avvenuta il 4 dicembre 2008). Il massimo della pena edittale di otto anni di reclusione (art. 157, primo comma, cod. pen.) deve essere, innanzitutto, aumentato della metà per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, sino a dodici anni (artt. 99, secondo comma, e 157, secondo comma, cod. pen.). Occorre, poi, aumentare ulteriormente tale cifra ancora della metà – e non di due terzi, come affermato dalla Corte territoriale, non vertendosi in un caso di recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. – con un computo finale di diciotto anni, in ragione delle vicende interruttive (art. 161 cod. pen.). Il

termine prescrizionale sarebbe, dunque, venuto a scadere solo il 4 dicembre 2026.

3.2. Il secondo motivo non è consentito, laddove sollecita una differente ricostruzione delle dinamiche del foro interno, previo nuovo apprezzamento del materiale probatorio, e risulta, comunque, infondato in punto di diritto.

Quanto alla coscienza e volontà di ricevere l’assegno nella consapevolezza della sua origine illecita, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla pregnanza dimostrativa della mancanza di una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, omissis, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, omissis, Rv. 270120-01) e della configurabilità anche del dolo eventuale, quando l’agente si rappresenti la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa di quanto ricevuto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 246323-01; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, omissis, Rv. 286221-01; Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, omissis, Rv. 274457-01).

Quanto al dolo specifico (integrato dal fine di profitto proprio e altrui e non anche dalla volontà di arrecare un danno, come sostenuto dalla difesa), le considerazioni, schiettamente fattuali, articolate nel ricorso in ordine alla presunta incompatibilità con la dazione in favore di un parente atterrebbero, al più, al solo dolo generico e quelle attinenti al rischio di immediata richiesta di ristoro si scontrano con l’evidente natura di mezzo di pagamento con cui, perlomeno medio tempore, l’obbligazione pecuniaria è stata adempiuta, con conseguimento contestuale di un profitto patrimonialmente connotato.

3.4. Il terzo e il quarto motivo risultano, infine, meramente confutativi e manifestamente infondati.

La doppia conforme conclusione dei giudici di merito, che negano la minimale o diminuita offensività del fatto sulla scorta, da un lato, della non esiguità del titolo (euro 1.000) e, dall’altro, della sua elevata potenzialità di circolazione, appare incensurabile nel giudizio di legittimità, siccome priva di vizi logico-giuridici e coerente con il dato istruttorio.

Invero, l’esimente della particolare tenuità del fatto si fonda su una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, omissis, Rv. 26659-01), senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, omissis, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, omissis, Rv. 274647-01).

Inoltre, la tenuità ex art. 648, quarto comma, cod. pen. deve essere sempre esclusa, già per il solo fatto che il valore del bene non possa ritenersi esiguo, risultando superflua ogni ulteriore indagine (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, omissis, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, omissis, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, dep. 2012, omissis, Rv. 252286-01).

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente

(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/05/2026

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