La recidiva contestata e ritenuta in sentenza incide sul computo del termine di prescrizione?

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Cass. pen., sez. II, 29/05/2026 (ud. 29/05/2026, dep. 24/06/2026), n. 23372 (Pres. Alma, Rel. Sbrana)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorra tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, dichiarava non doversi procedere in relazione a taluni reati tra quelli previsti nei capi di imputazione perché estinti per prescrizione e, ritenuta la continuazione tra gli altri residui reati, con quelli giudicati con sentenza della Corte di assise di Appello sempre di Napoli, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della predetta sentenza, determinava l’aumento a titolo di continuazione per i reati sub iudice in anni uno e mesi uno di reclusione, confermando nel resto l’appellata sentenza.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza o erronea applicazione di legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione di alcuni degli illeciti penali contestati nel caso di specie.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente, in quanto il dettato dell’art. 157, comma terzo, cod. pen. espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen. (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018).

I risvolti applicativi

Ai fini del computo della prescrizione rileva la recidiva contestata e ritenuta in sentenza anche se, nel giudizio di comparazione, sia stata dichiarata equivalente o subvalente rispetto alle circostanze attenuanti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23372 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 29/05/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

S. R., nato a … il …;

avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che si riporta alla memoria e insiste per la inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. A. M., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 21/10/2025, la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Benevento emessa in data 20/03/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. S., in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E e G della imputazione perché estinti per prescrizione e, ritenuta la continuazione tra i residui reati contestati ai capi F, H, I, L M e N con quelli giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 20/07/2020, irrevocabile il 25/10/2011, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della predetta sentenza, determinava l’aumento a titolo di continuazione per i reati sub iudice in anni uno e mesi uno di reclusione, confermando nel resto la appellata sentenza.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. A. M., difensore di fiducia dell’imputato, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tener

conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi F, H, I, L, M, N in ragione dell’aumento di 2/3 della recidiva, sebbene il Tribunale avesse riconosciuto le attenuanti generiche e la diminuente di cui all’art. 8 l. 203/1991 in regime di equivalenza, di talché, non essendo stato concretamente operato alcun aumento per la recidiva, questa non avrebbe dovuto spiegare alcun effetto nel determinare il termine necessario a prescrivere.

Al riguardo richiama Sez. U n. 20808 del 15 maggio 2019; rileva vieppiù come entrambi i giudici di merito non abbiano argomentano in punto di recidiva qualificata.

2.1. Con mail del 22 maggio 2025 il difensore depositava copia della sentenza del Tribunale di Benevento, con richiesta di inserimento al fascicolo del ricorso originale in cui era fatta indicazione di tale sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo proposto.

1.1. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente, in quanto il dettato dell’art. 157, comma terzo, cod. pen. espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen. (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, omissis, Rv. 288869 – 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, omissis, Rv. 280059 –01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, omissis, Rv. 278058 – 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 274899 – 01; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275639 – 01).

1.2. Nella specie, la recidiva contestata (reiterata, specifica ed infraquinquennale) risulta ritenuta (vds. sentenza di primo grado, che ha posto in bilanciamento le attenuanti riconosciute con la recidiva e le ulteriori aggravanti contestate).

1.3. Ciò premesso, correttamente la recidiva qualificata ritenuta, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, è stata valutata come incidente sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, omissis, Rv. 285267 – 01, che ha precisato che tale duplice valenza della recidiva non comporta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 omissis, Rv. 274721 – 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272021 – 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, omissis, Rv. 266532 – 01).

1.4. Il motivo risulta poi non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella misura in cui pare censurare la sentenza in punto di ritenuta sussistenza della recidiva, profilo che non risulta fatto oggetto di previa, specifica devoluzione alla cognizione del giudice di appello. Né l’erronea applicazione della recidiva può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, omissis, Rv. 279903 – 01).

1.5. Nella specie, dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto non prescritti i residui reati di ricettazione ed estorsione aggravata di cui ai capi F ed H, e di tentata estorsione aggravata di cui ai capi I, L, M ed N, computando l’aumento per la recidiva qualificata sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo che su quello massimo (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).

Peraltro, mentre per il reato di ricettazione di cui al capo F il termine di prescrizione è puntualmente da individuarsi, come indicato in sentenza, in 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, in ragione dell’aumento per la recidiva qualificata, per gli ulteriori reati di estorsione, tentata e consumata, siccome pluriaggravati, alla doppia incidenza, sui termini minimo e massimo di prescrizione, dell’aumento per la recidiva (per come già considerato dalla Corte di appello), deve aggiungersi l’ulteriore aumento di 1/3, derivante dal concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, normato dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. e destinato a spiegare effetti (con ulteriore allungamento del termine prescrizionale) sul segmento di cui all’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, omissis, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, omissis, Rv. 275986 – 01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, omissis, Rv. 257520 – 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/05/2026

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