La nullità dell’atto della vittima esclude il reato contro il patrimonio?

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Cass. pen., sez. II, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27890 (Pres. Aielli, Rel. Mostarda)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di reati contro il patrimonio, osti alla configurabilità del delitto la nullità, sanabile o insanabile, dell’atto compiuto dalla vittima (ovviamente in riferimento ai reati contro il patrimonio a cooperazione necessaria della vittima, e non quelli ad aggressione unilaterale).

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno, decidendo su un appello proposto dall’imputato, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato costui alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 640 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reati contro il patrimonio, non osta alla configurabilità del delitto la nullità, sanabile o insanabile, dell’atto compiuto dalla vittima, in quanto la mancata produzione di effetti giuridici dell’atto nullo, pur originaria, non è automatica, ma dipende dall’iniziativa concreta del soggetto, titolare di un interesse giuridicamente rilevante, che faccia valere l’invalidità in via di azione o di eccezione (Sez. 5, n. 39535 del 22/10/2025, in tema di circonvenzione di incapace).

I risvolti applicativi

Nei reati contro il patrimonio, la nullità, anche insanabile, dell’atto compiuto dalla vittima non esclude la configurabilità del reato, poiché l’inefficacia dell’atto consegue solo alla tempestiva deduzione dell’invalidità da parte del soggetto legittimato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 27890

Anno 2026

Presidente: AIELLI LUCIA

Relatore: MOSTARDA FABIO

Data Udienza: 26/06/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. G., nato a … il …

avverso la sentenza del 24/04/2026 della Corte di appello di Salerno

parte civile (non ricorrente):

G. C.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. G. F., che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata);

sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F. M. M., che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/04/2026 la Corte di appello di Salerno, decidendo sull’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza del 28/03/2025 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato G. C. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita G. C..

Secondo le conformi sentenze di merito il C., spacciandosi per dipendente della C. G. Impianti srl (nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro), e affermando di agire per quest’ultima, si sarebbe fatto consegnare dalla ditta di Battaglia Gerardo materiale impiantistico del valore di circa 4.400 euro senza versare il corrispettivo, per il pagamento del quale il venditore emetteva fattura nei confronti della società di G. C. (fatti occorsi il 31/05/2021).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo, denuncia ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. violazione dell’art. 640 cod. pen. Secondo il difensore la Corte d’appello ha ritenuto integrato il reato di truffa ampliando indebitamente sia il concetto di atto di disposizione patrimoniale che quello di evento di danno. In particolare, secondo il difensore i Giudici di merito hanno erroneamente qualificato come atto di disposizione patrimoniale anche l’emissione delle fatture da parte del B. nei confronti del C. e il successivo decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo per il pagamento della merce fraudolentemente ottenuta dal C.; si tratta di una conclusione errata, sia perché non si verteva in tema di atti giuridicamente idonei ad incidere sul patrimonio del C., sia perché si discuteva, in ogni caso, di un post factum penalmente irrilevante e comunque non riconducibile all’imputato. Anche la nozione di danno patrimoniale è stata, a detta del ricorrente, indebitamente dilatata fino a farvi rientrare la ricezione delle fatture e del decreto ingiuntivo che, di per sé considerati, non avevano prodotto per il C. alcun pregiudizio di natura economica. In sostanza, secondo il difensore, nel caso in esame, il danno (con conseguente consumazione del delitto) si è realizzato con la consegna all’imputato del materiale da parte della ditta B., che è l’unico soggetto danneggiato. Non è dunque ravvisabile alcuna truffa in danno del C., che non poteva essere considerato persona offesa dal reato in quanto lo stesso non era né il soggetto vittima del raggiro e dell’induzione in errore, né quello che aveva subito il danno. Rileva infine la difesa che, per quanto detto, sussiste anche un problema di improcedibilità dell’azione penale in quanto l’unica querela in atti è quella del C., il quale, non essendo persona offesa dal reato, non era legittimato a sporgerla.

2.2. Il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. I Giudici di merito, a detta del ricorrente, hanno erroneamente ritenuto utilizzabile la testimonianza indiretta del C. in ordine a quanto appreso dal B. sull’acquisto di merce effettuato dal C. a suo nome presso la ditta di quest’ultimo; ciò i Giudici hanno fatto in violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., posto che durante il dibattimento la difesa di parte civile aveva formulato richiesta di sentire il teste di riferimento ma tale istanza non era stata accolta dal giudice e il B. non era stato escusso. La Corte di appello, investita del motivo di gravame, ha escluso la violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. con una motivazione errata. I Giudici di appello hanno infatti erroneamente attribuito rilievo al fatto che ad avanzare la richiesta di sentire il B. non era stato l’imputato ma la parte civile, laddove invece l’art. 195, comma 3, cod. proc. pen. non attribuisce alcuna rilevanza alla parte processuale che formula la richiesta. I Giudici hanno poi valorizzato il fatto che, nel caso di specie, la querela del C. (contenente le dichiarazioni de relato) era stata acquisita col consenso delle parti, dimenticando però che il querelante aveva comunque deposto nel corso del dibattimento.

3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato per il reato di truffa, è infondato.

Il difensore assume in sostanza che, nel caso in esame, la condotta del C. integra una truffa unicamente in danno della ditta B. (unico soggetto tratto in inganno e unico danneggiato); truffa che non sarebbe però procedibile non avendo il B. sporto querela. Non sussisterebbe invece alcuna frode in danno della ditta del C.: a) in quanto quest’ultimo non è stato indotto in errore; b) in quanto non avendo pagato al B. la merce consegnata al C. non ha subito alcun danno, non integrando un danno patrimonialmente rilevante il solo fatto di aver ricevuto dalla ditta B. le fatture per la merce e un decreto con il quale gli si ingiungeva il pagamento della stessa; c) in quanto, in ogni caso, non sussiste alcun collegamento e alcun nesso causale tra la condotta fraudolenta posta in essere dal C. in danno del B. e l’iniziativa di quest’ultimo volta ad ottenere il pagamento della merce da parte del C..

Quanto dedotto dalla difesa non è condivisibile.

Come è noto, secondo il disposto dell’art. 640 cod. pen., ai fini della configurabilità del delitto di truffa è necessario e sufficiente che vi siano: a) una condotta dell’agente integrante artificio o raggiro; b) un soggetto che venga indotto in errore per effetto di tale condotta; c) un profitto ingiusto per l’agente “con altrui danno”. Il reato richiede dunque un triplice evento: il primo (“intermedio”) rappresentato dalla induzione in errore del soggetto passivo della condotta fraudolenta; gli altri due rappresentati, da un lato, dal profitto ingiusto per l’agente, e, dall’altro, dal danno patrimoniale per la vittima. Ovviamente è necessario che tutti gli eventi siano in rapporto di causalità con la condotta nonché tra loro, nel senso che l’artificio o il raggiro devono essere la causa dell’induzione in errore, la quale a sua volta deve essere la causa efficiente della produzione del profitto e del danno. Poiché la norma parla di “profitto con altrui danno” è altresì necessario che tra il vantaggio indebitamente conseguito dall’autore del reato (per sé o per altri) e il danno patrimoniale subito dalla vittima vi sia quanto meno una correlazione o un collegamento. Dal punto di vista dell’elemento psicologico è invece necessario che l’autore della truffa si rappresenti e voglia tutti gli elementi materiali sopra indicati; è quindi necessario che tanto l’induzione in errore quanto il profitto e il danno siano oggetto del dolo dell’agente in tutte le sue forme, non escluso il dolo eventuale. Occorre altresì evidenziare che, secondo il costante e pacifico orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra l’indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra l’autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto e il danno – ex plurimis Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, omissis, Rv. 288647 – 03; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, omissis, Rv. 257495 – 01, resa in fattispecie concreta analoga a quella in esame, in cui in cui il dipendente di una farmacia si era impadronito di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta, inducendo i responsabili di quest’ultima a credere di essere stato incaricato del ritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro; la Corte ha ritenuto sussistente la truffa in danno della ditta farmaceutica ribadendo che la struttura del delitto di truffa non esige l’identità tra il soggetto passivo del raggiro, ovvero la persona indotta in errore dalla condotta fraudolenta dell’agente (nel caso di specie, i responsabili del magazzino/deposito) ed il soggetto passivo del danno, ovvero il titolare dell’interesse patrimoniale leso (nel caso di specie, il titolare della farmacia) -.

Ciò detto, nel caso in esame, i fatti ricostruiti dai Giudici di merito, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, integrano tanto una truffa in danno della ditta B. (come peraltro ammette la difesa) quanto una truffa in danno della società del C..

Per quanto riguarda il C. occorre, infatti, in primo luogo evidenziare che il C., presentandosi falsamente come rappresentante del suo ex datore di lavoro, ha indotto il B. a consegnargli la merce senza pagare; in termini giuridici lo ha indotto a sottoscrivere un contratto di compravendita del materiale consegnato dal quale sorgevano obbligazioni patrimoniali tanto per il venditore B., quanto per l’acquirente vale a dire la società del C., rappresentata dal suo (seppur falso) rappresentante (vale a dire l’imputato C.). In altri termini, la prima conseguenza immediata e diretta della induzione in errore del B. è stata la nascita di un contratto dal quale sono nate obbligazioni civili sia per lo stesso B. sia per il C., il quale, in forza di tale contratto, assumeva l’obbligo di pagare la merce acquistata e diveniva debitore del B.. E’ quindi evidente che il fatto che il B. ha emesso fattura nei confronti del C. e ha poi agito per ottenere il pagamento della merce fatturata (sino ad ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo) sono delle conseguenze immediate e dirette della condotta fraudolenta del C. e della induzione in errore; è infatti evidente che l’artificio posto in essere dall’imputato (presentandosi come rappresentante del suo ex datore di lavoro) è stato l’antecedente e la conditio sine qua non della serie causale che ha condotto all’emissione delle fatture e dell’ingiunzione di pagamento, sicché, contrariamente a quanto assume la difesa, tali ulteriori eventi si trovano in rapporto di causalità sia con l’induzione in errore del B. sia con la condotta fraudolenta del C.. Dal punto di vista dell’elemento psicologico, è poi palese che il C. era perfettamente consapevole del fatto che, avendo lui agito come rappresentante del C., il B. avrebbe certamente chiesto il pagamento della merce consegnata al suo ex datore di lavoro, e conseguentemente sapeva benissimo che con la sua azione stava esponendo il C. alle pretese creditorie del B.. Sussistono dunque tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della truffa in danno del C.. Peraltro, la truffa in questione si può ritenere consumata e non meramente tentata. Ed invero, il fatto che il C. non abbia poi onorato il debito contratto in suo nome nei confronti del B. e non abbia quindi pagato la merce consegnata al C. (evidentemente non ritenendosi vincolato all’azione del falsus procurator), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non esclude affatto che lo stesso non abbia comunque subito un danno patrimoniale dalla vicenda. Ed infatti, è sufficiente evidenziare che, a prescindere da quello che potrà essere l’esito della controversia civilistica tra lui e il B., il C. è stato comunque costretto a farsi carico degli oneri e dei costi necessari a contrastare le pretese creditorie del B., subendo dunque un pregiudizio economicamente valutabile. Anche tale danno è peraltro riconducibile alla serie causale attivata dalla condotta del C., e anche tale ulteriore evento è stato oggetto del suo dolo, quanto meno nella forma del dolo eventuale; è infatti evidente che il C. sapeva che, con la sua azione avrebbe molto probabilmente (se non certamente) causato una controversia tra il B. e il C. in ordine a chi dovesse pagare la merce, e, nonostante ciò, ha agito per conseguire il suo scopo illecito.

Priva di pregio è poi la deduzione difensiva secondo la quale la truffa non sarebbe configurabile in quanto dal punto di vista civilistico il contratto concluso dal falsus procurator è privo di effetti per il soggetto falsamente rappresentato, sicché nel caso in esame il C. non sarebbe tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte in suo nome dal C.. E’ infatti evidente che la sussistenza dell’illecito penale va valutata a prescindere da quelli che sono gli effetti civilistici del singolo atto giuridico che viene in rilievo. Questa Corte ha infatti più volte affermato che in tema di reati contro il patrimonio, non osta alla configurabilità del delitto la nullità, sanabile o insanabile, dell’atto compiuto dalla vittima, in quanto la mancata produzione di effetti giuridici dell’atto nullo, pur originaria, non è automatica, ma dipende dall’iniziativa concreta del soggetto, titolare di un interesse giuridicamente rilevante, che faccia valere l’invalidità in via di azione o di eccezione (Sez. 5, n. 39535 del 22/10/2025, B., Rv. 289035 – 01, in tema di circonvenzione di incapace). In altri termini, anche quando l’atto giuridico rilevante ai fini della configurabilità del reato è dal punto di vista civilistico nullo, annullabile o comunque inefficace – il ché peraltro avviene praticamente sempre quando il negozio giuridico è l’oggetto o l’effetto di una condotta penalmente rilevante –, ciò non esclude la sussistenza dell’illecito in quanto l’evento dannoso non si può ritenere assolutamente impossibile, con conseguente inapplicabilità dell’art. 49 cod. pen.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, secondo quanto emerge dagli atti processuali e secondo quanto prospettato dallo stesso difensore del ricorrente, dopo la deposizione testimoniale del C., è stato il difensore di quest’ultimo, quale parte civile, a chiedere al Giudice di escutere il B. quale persona alla quale il teste aveva fatto riferimento ai fini della conoscenza dei fatti; tuttavia, come dedotto dalla stessa difesa dell’imputato, tale istanza è stata formulata dal difensore di parte civile ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., vale a dire come sollecitazione dell’esercizio del potere officioso del Tribunale, e non anche ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen. Peraltro, sempre secondo quanto dedotto dal ricorrente, risulta che la testimonianza del B. ex art. 507 cod. proc. pen. è stata inizialmente ammessa ma il testimone di riferimento non è stato poi escusso solo in quanto la parte civile richiedente vi ha rinunciato. Ciò detto, occorre rilevare che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di testimonianza de relato, l’audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera domanda di integrazione dell’istruttoria mediante l’esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, omissis, Rv. 276696 – 01; Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820 – 02). Nel caso in esame, dunque, la mera sollecitazione rivolta dalla parte civile al Tribunale di disporre d’ufficio la testimonianza del B. non può essere equiparata ad una richiesta ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., e dunque non può comportare l’inutilizzabilità della testimonianza de relato.

3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali relative al presente procedimento in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C. G. che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Così è deciso, 26/06/2026

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