Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 1/10/2026), n. 35174 (Pres. Pellegrino, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l’identificazione della illecita provenienza, sia sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una condanna per il reato di riciclaggio di un autocarro al quale era stato contraffatto il telaio e sostituita la targa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l’identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020; nello stesso senso Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015).
I risvolti applicativi
In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene recante alterazioni ostative all’identificazione della provenienza illecita non integra gli estremi della responsabilità penale, occorrendo elementi idonei a ricondurre la condotta manipolativa al detentore, quantomeno a titolo di concorso.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35174 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 01/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. F. nato a … il …
avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte d’appello di Palermo
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello con requisitoria scritta concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile I. R., Avv. N. A. C. depositava, con atto in data 31/08/2026, conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di F. G. per il reato di riciclaggio di un autocarro al quale era stato contraffatto il telaio e sostituita la targa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di F. G. che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio non sarebbe stato dimostrato che il ricorrente avesse manipolato i dati identificativi del telaio del furgone provento di furto, sicché il reato avrebbe dovuto essere qualificato come ricettazione;
2.2. violazione di legge (art. 20-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione delle sanzioni sostitutive: la motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive sarebbe carente ed apodittica in quanto si sarebbe limitata a valorizzare (a) la gravità della condotta nonostante la pena base fosse stata determinata partendo dal
minimo edittale, (b) i precedenti vantati senza effettuare alcuna analisi prognostica individualizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto – contrariamente a quanto dedotto – dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge l’identificazione della condotta di “manipolazione” del furgone provento di furto e la sua attribuibilità all’imputato. Si premette che, sul punto contestato, il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l’identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, omissis, Rv. 279703-01; nello stesso senso Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, omissis, Rv. 265097-01).
Tuttavia, nel caso in esame la Corte d’appello ha rilevato che da analisi delle prove raccolte era emerso che il G. aveva acquistato un veicolo nel 2015 che era stato completamente distrutto da un incendio, come riferito dal brigadiere B. (pag. 3 della sentenza impugnata); alcuni pezzi del veicolo incendiato, nella sicura disponibilità del G., erano stati poi utilizzati per camuffare il furgone proveniente da furto indicato nel capo di imputazione.
Ebbene: il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto provato che per effettuare l’operazione dissimulatoria fossero state utilizzate parti provenienti dal precedente veicolo incendiato, che era nella sicura nella sicura disponibilità del G., consentiva di ritenere provato che l’azione dissimulatoria fosse attribuibile al ricorrente.
Si tratta di una motivazione logica, coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura o rilettura in questa sede.
1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi il Collegio riafferma che, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450-01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, omissis, Rv. 288658-01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, omissis, Rv. 288210-01).
E’ dunque necessario che dalle prove raccolte emergano elementi idonei a dimostrare l’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, con motivazione articolata e persuasiva, che non si presta ad alcuna censura, i giudici di merito hanno ritenuto ostativi all’accoglimento della richiesta di sostituzione (a) la gravità della condotta, (b) il rilevante danno cagionato, (c) la biografia criminale del G. caratterizzata da una condanna con la sostituzione delle pene detentive con la libertà controllata che non aveva sortito alcun effetto rieducativo considerata la nuova ricaduta nel delitto (pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità e con le prove raccolte nel corso del giudizio di merito.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
dalla parte civile I. R. ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I. R. ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.



