In tema di confisca facoltativa, è legittimo il provvedimento motivato con formula astratta e con la sola indicazione della finalità di prevenire altri reati?

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Cass. pen., sez. VI, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35647 (Pres. Aprile, Rel. Riccio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di confisca facoltativa, il giudice possa motivare con formula astratta il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Padova applicava nei confronti dell’imputato la pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione di munizionamenti in assenza di regolare denuncia all’Autorità, disponendo al contempo la confisca del telefono in sequestro e delle relative SIM card, oltre che la confisca e distruzione dello stupefacente e del bilancino in sequestro.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, per mancanza grafica della motivazione, con riguardo alla disposta confisca del telefono cellulare e delle due SIM card in esso contenute.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di confisca facoltativa, il giudice non può motivare con formula astratta il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, e a valutare sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo ai fini del compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione di questo (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020).

I risvolti applicativi

In tema di confisca facoltativa della cosa servita a commettere il reato, è preclusa la motivazione con formula astratta recante la sola finalità di prevenzione generale, gravando sul giudice l’obbligo di argomentare in concreto sulla sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene e l’illecito, previa valutazione del ruolo assolto dalla res e delle modalità esecutive della condotta.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35647 Anno 2026

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: RICCIO STEFANIA

Data Udienza: 09/09/2026

Data Deposito: 08/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

L. J. B., nato in … il …

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 02/04/2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Padova applicava nei confronti di L. I. B., ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione di munizionamenti in assenza di regolare denuncia all’Autorità.

Venivano altresì disposte la confisca del telefono in sequestro e delle relative SIM card, e la confisca e distruzione dello stupefacente e del bilancino in sequestro, con invio delle munizioni al C. competente.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, con atto del difensore di fiducia, avv. A. F., affidato a due motivi.

2.1. Con il primo il ricorrente deduce violazione di legge, per mancanza grafica della motivazione, con riguardo alla disposta confisca del telefono cellulare e delle due SIM card in esso contenute.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la illegalità della pena applicata, con particolare riferimento all’aumento per la continuazione ex art. 81 cpv. con il reato satellite di cui all’articolo 697 cod. pen. – punito con pena alternativa – siccome disposto tanto in relazione alla pena detentiva, quanto in relazione alla pena pecuniaria, con conseguente violazione del criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 40938 del 2018, omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi proposti.

2. Quanto al primo di essi, va premesso che le statuizioni sulla confisca adottate nella sentenza applicativa di pena esulano dall’area della negozialità, come individuata e delimitata dall’art. 444 cod. proc. pen., sicché il discorso giustificativo della decisione, non vincolato alle richieste delle parti su tali punti, deve necessariamente essere più analitico rispetto a quanto forma oggetto del negozio processuale con cui l’imputato ha dispensato l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.

Ciò posto si è ritenuto che, anche in seguito all’inserimento del comma 2-bis nell’art. 448 cod. proc. pen, ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – che limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento ai sali casi in tale disposizione tassativamente indicati – è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un’illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, omissis, Rv. 274946 – 02).

Secondo tale impostazione, l’illegalità della misura di sicurezza evocata dal comma 2-bis cit. non è definibile secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza per determinare la nozione di pena illegale, dovendosi ritenere “illegale” la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, omissis, Rv. 274946 – 02).

Tale esegesi è conforme a quanto l’art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, secondo cui nessuno può esservi sottoposto «se non nei casi previsti dalla legge», nonché al principio costituzionalmente imposto dall’art. 111, secondo cui sono ricorribili per cassazione «per violazione di legge» le sentenze e i provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale.

Al vizio di violazione di legge si riconduce il caso della motivazione mancante o meramente apparente, che viola la norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, omissis, Rv. 224611 -01); in particolare è da ritenersi apparente la motivazione inficiata da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v., ex multis, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv.239692 – 01, in tema di sequestro preventivo).

2.1. Tanto premesso, rispetto alla confisca facoltativa del telefono e delle SIM card disposta nel caso di specie, la motivazione risulta meramente apparente, non essendo state esplicitate le ragioni del preteso vincolo di pertinenzialità tra tali beni e i reati per cui si procede, ossia la loro “strumentalità” – così come genericamente affermata – rispetto alla commissione dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione delle munizioni.

Sul contenuto dell’obbligo motivazionale in tema di confisca facoltativa, il giudice non può, difatti, motivare con formula astratta il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, e a valutare sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo ai fini del compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione di questo (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, omissis, Rv. 285062 – 01; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280991 – 01).

3. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che l’aumento della pena base stabilita per il reato in materia di stupefacenti è stato operato, in relazione al reato di detenzione abusiva di munizioni previsto dall’art. 697 cod. pen., sia in termini di pena detentiva che di pena pecuniaria.

3.1. La questione è ammissibile a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché attiene alla legalità della pena.

Risulta invero violato il criterio legale di determinazione affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, omissis, Rv. 273751 – 01).

Detto criterio di aumento della pena base – hanno precisato le Sezioni Unite – appare maggiormente in linea con la previsione, anche testuale, dell’art. 81 cod. pen., oltre che con la struttura unitaria, quoad poenam, del reato continuato.

Considerato che il reato satellite, nella specie, è un reato contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si sarebbe dovuta applicare la regola operativa, enucleata nel detto arresto nomofilattico (v. punto 6.2.), in ragione della quale, se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la scelta ai sensi dell’art. 133 cod. pen.

3.2. L’illegalità della pena concordata rende invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal Giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo ha recepito nella sua interezza (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Pg, Rv. 277382 – 01; Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, omissis, Rv. 280881 – 01).

L’annullamento deve, difatti, consentire alle parti di rinegoziare l’accordo sulla base delle corrette modalità di determinazione della pena, ovvero di proseguire il giudizio nei modi ordinari, sicché gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Padova in diversa composizione per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.

Così deciso il 9 settembre 2026

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