Cass. pen., sez. II, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 4/06/2026), n. 20613 (Pres. Agostinacchio, Rel. Bifulco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il reato di frode informatica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una decisione resa dal giudice di primo grado, con cui l’imputato veniva dichiarato responsabile del delitto di frode informatica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione alla sussistenza del reato ascritto e alla mancata riqualificazione del medesimo nella forma tentata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui» (Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016).
I risvolti applicativi
Il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui l’agente consegue un ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20613 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: BIFULCO DANIELA
Data Udienza: 13/03/2026
Data Deposito: 04/06/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
L. T., nato a … il …
avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiarare il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione resa dal giudice di primo grado, con cui T. L. veniva dichiarato responsabile del delitto di frode informatica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto e, più precisamente, per avere la Corte d’appello travisato 1) le dichiarazioni della persona offesa, A. C., il quale non si è mai riferito all’imputato quale autore della condotta materiale, 2) le dichiarazioni del teste di p.g. che si limitava a individuare nell’imputato il soggetto titolare della carta “postepay” su cui veniva accreditata la somma. A supporto della propria tesi, la difesa indica i passaggi rilevanti delle dichiarazioni dei due testi sopra menzionati.
2.2 Con i motivi secondo e terzo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione alla sussistenza del reato ascritto e alla mancata riqualificazione del medesimo nella forma tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Deve rilevarsi, innanzitutto, come il ricorrente eluda il confronto con la parte motiva (sul punto, v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710 – 01), là dove si è adeguatamente disattesa la rilevanza della contestazione difensiva circa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Con decisione doppiamente conforme, i giudici di merito, proprio muovendo, per un verso, dalle deposizioni della persona offesa e, dall’altro, dal fatto che l’imputato riceveva sulla carta a lui intestata la somma costituente il provento dell’operazione cd. di phishing, hanno ritenuto provato che l’imputato abbia compiuto l’accesso al sistema informatico della società “T. I.”; ciò, al fine di inviare una mail dalla casella postale di quest’ultima a quella della “C. s.”, di cui era amministratore la persona offesa, indicando un numero Iban, intestato al ricorrente stesso, su cui si richiedeva di effettuare un pagamento. In motivazione, si è, inoltre, evidenziato come l’imputato ricevesse sulla carta a lui intestata la somma provento dell’operazione cd. di phishing, ritenendo, pertanto, avvenuto
l’incameramento del profitto da parte dell’imputato e, quindi, la consumazione di una frazione essenziale e costituiva del reato de quo (cfr. Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, omissis, Rv. 278518 – 01).
Pertanto, in disparte il tenore meramente contestativo della doglianza, che insiste su profili, peraltro, non decisivi (tra i quali il fatto che la persona offesa C. abbia o meno pronunciato il nome dell’imputato, ovvero il dato di paralleli procedimenti a carico dell’imputato, uno dei quali conclusosi con sentenza assolutoria), deve ribadirsi che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto
come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, omissis, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso; peraltro, con specifico riferimento alla configurabilità del vizio del travisamento della prova e al principio secondo cui è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, mentre va escluso che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, essendo anche precluso a questa Corte un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi, v. ex plur., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, omissis, Rv. 283370 – 01; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, omissis, Rv. 274478 – 01).
Ciò non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, sono state già esaminate le censure relative alla deposizione della persona offesa, riproposte nel motivo in esame.
3. I motivi secondo e terzo congiuntamente esaminabili, perché logicamente connessi sono infondati. Gli argomenti valorizzati dal ricorrente che introduce elementi di fatto, quale il blocco della carta associata all’iban ovvero il profilo dell’intestazione dell’iban stesso non riescono a contrastare la ratiodecidendi della decisione impugnata, da individuarsi, come già ricordato supra, sub 2), nel punto in cui la Corte territoriale ha evidenziato come l’imputato ricevesse sulla carta a lui intestata la somma costituente il provento dell’operazione fraudolenta, cd. di phishing. Posto che tale è stato l’esito degli
accertamenti svolti in fase di indagine, come illustrato in entrambe le sentenze di merito, la decisione impugnata ha correttamente ritenuto configurato l’ascritto reato, nella sua forma consumata, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il delitto di frode informatica di cui all’art. 640 ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»: in motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto (v., ex multis, la già citata Sez. 2, omissis, Rv. 278518 – 01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Rv. 268252 – 01: «il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»). Deve pertanto ritenersi che la Corte territoriale, nel momento stesso in cui ha chiarito la sussistenza, nel caso di specie, del reato nella forma consumata, abbia fornito implicite ragioni in merito al diniego del riconoscimento della riqualificazione del delitto nella forma tentata.
3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerando, infine, che la data del commesso reato è quella del 28 marzo 2018 e che, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando: cfr., ad es., Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, omissis, Rv. 286811 – 02), si puntualizza che il termine di prescrizione per l’ascritto reato non maturerà prima del 28 marzo 2027, al netto di eventuali sospensioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/03/2026





