Cass. pen., sez. IV, 17/04/2026 (ud. 17/04/2026, dep. 11/06/2026), n. 21664 (Pres. Di Salvo, Rel. Bellini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di stupefacenti, per la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, possa essere valorizzato anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa che, a sua volta, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 59, co.2, cod. pen e 80, co. 2, dPR 309/90, per mancanza della motivazione in relazione al coefficiente di imputazione soggettiva dell’aggravante dell’ingente quantitativo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024).
I risvolti applicativi
In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990[1], il giudice può valorizzare anche il numero di dosi ricavabili dalla sostanza, ove tale dato sia oggettivamente significativo e di per sé idoneo a evidenziare l’elevata offensività della condotta.
[1]Ai sensi del quale: “Se il fatto riguarda quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta’ a due terzi; la pena e’ di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 73 riguardano quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 21664
Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 17/04/2026
Data Deposito: 11/06/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
S. P. nato a … il …
G. D. nato a … il …
avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di G. D. limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto; l’inammissibilità del ricorso di S. P..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto S. P. colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina riposta all’interno di uno zaino dallo stesso detenuto, nonché dell’ulteriore detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish rinvenuta all’interno della propria abitazione, nonché della detenzione di un’arma da sparo e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d) dPR 309/90, lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Parimenti ha confermato la responsabilità di G. D. in relazione alla detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché di sostanze diverse (hashish e marijuana) detenute all’interno di uno zaino, nonché dei delitti di detenzione illegale di un fucile semiautomatico con matricola abrasa e del collegato reato di ricettazione, nonché della detenzione di un ulteriore fucile a canne sovrapposte e del relativo munizionamento e, in relazione a tali fattispecie, ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione all’aumento della pena apportato con riferimento alla contravvenzione di cui all’art.697 cod. pen.
2. La Corte di appello, dopo avere ricostruito l’origine delle indagini e l’unitarietà della operazione di polizia investigativa che aveva condotto all’arresto degli odierni indagati in flagranza di reato nell’ambito di operazione di repressione di un traffico di sostanze stupefacenti in …, ha rigettato la censura proposta dalla difesa di S. P. concernente la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.80, comma 2, dPR 309/90 evocando da un lato i criteri oggettivi indicati della sentenza a S.U. Bondi e, dall’altra i profili di particolare offensività dei fatti, che si andavano a inserire in un contesto di collegamenti criminali e dello svolgimento di una coordinata attività di gestione di piazze di spaccio. Veniva inoltre offerto particolare risalto alle modalità in cui si era estrinsecata la condotta illecita e alle caratteristiche qualitative dello stupefacente e al numero delle dosi ricavabili.
Quanto alla responsabilità di G. D. la Corte di appello di Catania ha valorizzato le relazioni personali e di comunanza di interessi illeciti tra questi e la coimputata C. S., nonché una serie di elementi indiziari relativi alla ubicazione delle armi e al collegamento del luogo in cui erano occultate (vasca di contenimento di acqua piovana posta sul tetto del civico n. … di …) con la centrale operativa dell’attività di spaccio, riconoscendo il concorso del ricorrente nella detenzione e nell’occultamento delle stesse. Quanto alle somme di denaro rinvenute nella disponibilità del G. e delle quali il giudice di primo grado aveva disposto la confisca, procedeva a integrare la motivazione del giudice di primo grado, di cui riconosceva la carenza, e confermava la misura, la quale veniva ricondotta a ipotesi di confisca allargata per sproporzione.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le di-fese di entrambi gli imputati.
3.1. La difesa di S. P. ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 59, co.2, cod. pen e 80, co. 2, dPR 309/90, per mancanza della motivazione in relazione al coefficiente di imputazione soggettiva dell’aggravante dell’ingente quantitativo, denunciando l’assenza della prova della consapevolezza in capo al ricorrente della rilevanza offensiva della condotta e cioè della conoscenza, da parte di questi, della consistenza quantitativa dello stupefacente trattato ricorrendo, al contrario, una ipotesi di ignoranza incolpevole. Rileva la difesa dello S. che su tale specifico profilo la sentenza del giudice di appello, al pari di quella di primo grado, era stata silente, in quanto aveva limitato la trama motivazionale alla configurabilità dell’art.80, comma 2, d.PR 309/90 sul piano esclusivamente oggettivo.
3.2. La difesa di G. D. ha articolato tre motivi di ricorso.
3.2.1. Con il primo motivo denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per i fatti delittuosi concernenti le armi e il munizionamento (capi 5, 6, 7 e 8 della rubrica). Assume che il giudizio con il quale era stata riconosciuta la riconducibilità delle armi anche al ricorrente fosse frutto di una forzatura logica, atteso che il G. risultava coinvolto nella detenzione dello stupefacente e nella frequentazione occasionale dell’abitazione della C. posta in Via …, ma non esisteva alcun elemento dotato di rilevanza probatoria che collegasse il prevenuto alle armi rinvenute sul tetto dell’edificio, che pure era accessibile attraverso percorsi che dipartivano dal suddetto civico. La motivazione risultava altresì contraddittoria nella parte in cui, valorizzando il dato della presenza di telecamere che consentiva, attraverso un monitor, posto nell’abitazione della C., di vigilare sul sito ove si trovava il nascondiglio in cui le armi erano occultate, aveva surrettiziamente attribuito al ricorrente G. la disponibilità dei fucili ivi rinvenuti che, al mas-simo, avrebbe potuto spettare solo a chi avesse avuto l’uso di tale immobile, non risultando in alcun modo provato che il G. lo utilizzasse abitualmente ovvero che monitorasse le armi attraverso la C..
3.2.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge penale, pro-spettando una ipotesi di reformatio in pejus ai sensi dell’art.597, comma 3, cod. proc. pen. laddove il giudice di appello, nel disporre la confisca del denaro in sequestro, aveva mutato il titolo ablatorio rispetto a quello individuato dal giudice di prima cure prospettando la fattispecie di confisca allargata per sproporzione ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., richiamando giurisprudenza di legittimità che non consente al giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero di applicare una nuova o più grave misura di sicurezza.
3.2.3. Con una terza articolazione deduce ipotesi di illegalità della pena in re-lazione all’aumento apportato a titolo di contravvenzione per il reato contravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen. il quale risulta punito con pena alternativa, mentre l’aumento è stato apportato sia nella componente detentiva che in quella pecuniaria, in violazione dei principi enunciati da S.U. G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che il motivo proposto da S. P. sia generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità concernente l’applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacente di cui all’art.80 comma 2 dPR 309/90.
La motivazione della sentenza impugnata, invero, appare lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto è resistente alle censure avanzate dallo S., a fronte di argomenti di doglianza meramente ripropositivi di quelli già sviluppati nel giudizio di appello e che erano stati e disattesi con adeguata motivazione logico giuridica.
2. Il giudice distrettuale ha motivato in termini congrui con riferimento al motivo di appello concernente l’aggravante dell’ingente quantitativo evidenziando non solo il rilevante scostamento dal valore soglia preso a parametro dalla legge e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, omissis, Rv. 253150 e Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 omissis, Rv. 279005), ma anche la particolare offensività della condotta delittuosa.
Va in primo luogo richiamato l’indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Suprema Corte (e dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito a tali pronunce), che ha individuato un moltiplicatore a cui fare riferimento per individuare la soglia oltre la quale si configura l’ingente quantitativo, determinato in 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), indicato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (pari ad 1 kg. di principio attivo per le c.d. “droghe pesanti”). Si è precisato nella successiva pronuncia a Sezioni Unite Polito che il moltiplicatore per c.d. “droghe leggere” é pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, omissis, Rv. 279005). In tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, omissis. (In applicazione dei già menzionati criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non é di norma ravvisabile quando la quan-tità di principio attivo é inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi”).
2.1. Nel caso di specie siamo in presenza di 16.000 dosi medie di cocaina, con un principio attivo di oltre due chilogrammi, sostanza che l’imputato trasportava in uno zaino, per cui risulta davvero arduo escludere la consapevolezza della in-gente quantità, considerato il peso ben superiore al limite e le modalità di trasporto: in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, omissis, Rv. 286378 – 02), dato che è stato nella specie esaltato dalla Corte di appello di Catania dopo avere richiamato la conforme pronuncia di primo grado, che aveva altresì indicato, a conforto della circostanza aggravante, i caratteri di pianificazione e di organizzazione dell’attività di cessione, il rinvenimento di una consistente somma di denaro, la purezza dello stupefacente e le modalità di gestione dello stupefacente in relazione ai collegamenti criminali intrattenuti con gli altri soggetti indagati (C. e G.); elementi che non solo valgono a evidenziare, sotto il profilo oggettivo, la speciale offensività e la idoneità diffusiva dello stupefacente sequestrato ma, al contempo, a dimostrare la consapevolezza nello S. della rilevanza quantitativa e qualitativa dello stupefacente custodito sulla sua persona (oltre tre chilogrammi di cocaina con indice di purezza pari a 80%). In particolare i giudici di merito, con motivazione priva di illogicità, hanno dato atto delle modalità con cui tale detenzione era maturata (droga custodita all’interno di uno zaino), delle forme di presentazione dello stupefacente, suddiviso in panetti, del contesto ambientale in cui era maturato il reato, caratterizzato dalla gestione di una piazza di spaccio e quindi dalla necessità di consistenti approvvigionamenti, peraltro del tutto in linea, sotto il profilo ponderale, con quelli assicurati dagli altri imputati con i quali venivano mantenuti significativi contatti (C. e G.).
2.2. Invero il coefficiente soggettivo necessario per rispondere di tale aggravante è quello appunto riconducibile all’art. 59, comma 2 cod. pen. e quindi è necessaria la consapevolezza del rilievo ponderale dello stupefacente detenuto, che ricorre anche quando la circostanza sia ignorata per colpa o ritenuta insussistente per errore determinato per colpa. Nella fattispecie peraltro il ricorrente non ha introdotto alcun elemento esterno idoneo a rappresentare una sua eventuale induzione in errore sulla reale consistenza del quantitativo detenuto il quale, al contrario, risultava del tutto coerente con la natura dei traffici e le relazioni del prevenuto nell’ambiente criminale in cui si muoveva, operando personalmente la movimentazione della droga, di cui conosceva le caratteristiche e la rilevanza ponderale, e non venendo in considerazione il ruolo di mero corriere (Sez. 4, n.18049 del 14/04/2022, omissis, Rv. 283209).
2.2. La conformità della duplice pronuncia di condanna e la coerenza logica delle argomentazioni utilizzate, che non presentano contraddizioni e evidenti illogicità, soddisfano il requisito dell’onere motivazionale dei giudici di merito ai fini dell’accertamento della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo e inammissibile la rinnovata richiesta di ulteriore sindacato in sede di legittimità, a fronte di argo-menti che non si confrontano con il complessivo tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso proposto nell’interesse di G. D. deve essere accolto, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che non presenta vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità. La Corte di appello ha infatti rappresentato, in termini congrui, il patrimonio indiziario da cui ha ravvisato il pieno coinvolgimento del G. nella detenzione delle armi rinvenute sul tetto dell’edificio posto in Via …. In particolare, ha rappresentato come il G., al momento dell’arresto, fosse stato intercettato dalle forze dell’ordine dopo essere sbucato da un passaggio secondario del civico … di Via … che, oltre a costituire la base di spaccio, era anche la sede in cui veniva monitorata, tramite telecamera, la copertura sulla quale si trovano occultate le armi, nonché una delle vie che consentivano di raggiungere l’accesso al civico dal quale era possibile accedere al tetto. Una volta poi ricostruiti i rapporti esistenti tra il G. e la C., proprietaria dell’immobile, nella gestione della piazza di spaccio, nel rifornimento della stessa e nella detenzione in concorso dello stupefacente, il riconoscimento del concorso nella detenzione delle armi, che costituivano una evidente difesa armata e sopraelevata della piazza di spaccio, risulta logico anche in ragione del numero delle armi e della rilevanza quantitativa del munizionamento.
3.2 Quanto alla misura di sicurezza, recentemente la giurisprudenza ha confermato che non viola il divieto di reformatio in pejus la qualificazione come obbligatoria in grado di appello, in quanto relativa al prezzo del reato, della confisca per equivalente disposta in primo grado, costituendo l’attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica un’operazione istituzionalmente spettante al giu-dice, anche se di secondo grado (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, omissis, Rv. 284494 – 02). E questo principio è stato applicato sia per riqualificare una confisca di denaro ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 4 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell’originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen. (così Sez. 3, n. 9156 del 17/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 281327-01), sia per riqualificare una confisca di denaro come diretta, dopo che il giudice di primo grado aveva disposto la stessa per equivalente (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270372-01, e Sez. 6, n. 10708 del 18/02/2016, omissis, Rv. 266558-01).
Nella specie non si è verificata alcuna reformatio in pejus della misura di sicu-rezza, atteso che per stessa disposizione normativa (art. 597 comma 3 cod. proc. pen.) non possono essere applicate nel giudizio di appello misure di sicurezza nuove o più gravi se non vi è impugnazione del pubblico ministero. Nella specie non ricorre alcuna delle due ipotesi indicate dalla norma: invero la giurisprudenza richiamata dal ricorrente attiene alle ipotesi in cui il giudice di appello disponga la misura di sicurezza della confisca che il giudice di primo grado aveva omesso di disporre (Sez. 6, n.39911 del 4/06/2014, omissis, Rv.261587). Nella specie, invece, il giudice di appello ha proceduto a fornire una qualificazione giuridica diversa alla misura di sicurezza della confisca già disposta dal giudice di prima cure, integrando la motivazione della sentenza impugnata, ma non ha operato alcuna trasformazione della misura, che è rimasta ontologicamente quella disposta dal primo giudice e, al contempo, non ne sono conseguite per l’ablato modalità di esecuzione più gravose, che ricorrono solo in ipotesi di maggiore durata temporale, di incremento dei beni assoggettati al vincolo ovvero di inflizione di una misura più restrittiva (Sez. 6 – , n. 12443 del 11/03/2025, omissis, Rv. 287712 – 01 con riferimento a misura di prevenzione).
3.3 Sul motivo riguardante l’aumento di pena per il capo 8) della rubrica (art. 597 cod. pen.) di 15 giorni di reclusione e 125 euro di multa, il principio espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, G., Rv. 273750 – 01) secondo il quale “se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.” comporta effettivamente l’illegalità della pena di 15 giorni di reclusione ed euro 125 di multa, essendo stato l’aumento operato tanto in relazione alla pena detentiva che a quella pecuniaria.
4. La sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti di G. D. limitatamente all’aumento disposto ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui all’art.697 cod. pen. (capo 8 della rubrica) con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità penale di G. D.. Il ricorso proposto da S. P. va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. che si ritiene equo determinare come in dispo-sitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G. D. limitatamente all’aumento ex art.81, cpv, cod. pen. per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. (capo 8) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso di G.. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità a carico del G.. Dichiara inammissibile il ricorso di S. P., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2026





