In cosa consistono le «semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale»?

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Cass. pen., sez. VI, 30/06/2026 (ud. 30/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 31033 (Pres. Aprile, Rel. Tondin)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consistono lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale».

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di una sentenza emessa dal locale Tribunale, il quale aveva condannato gli imputati per il delitto di cui all’art. 314 cod. pen., eliminava la riparazione pecuniaria disposta a carico di entrambi gli imputati ex art. 322-ter cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 314 e 358 cod. pen., per difetto della qualifica di incaricati di pubblico servizio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, una volta fattosi presente che l’art. 358 cod. pen. esclude dalla nozione di pubblico servizio lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale», erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali, se è riconoscibile lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» nell’attività di natura prevalentemente applicativa, priva di autonomia decisionale e di discrezionalità; compiti, cioè, dai quali esuli qualunque profilo intellettuale, di autonomia e di discrezionalità, tipico invece delle mansioni di concetto (ex plurimis: Sez. 6, n. 20127 del 30/04/2025), la «prestazione d’opera meramente materiale» viene, invece, ravvisata soprattutto nel dispiegamento di energia fisica e nelle prestazioni il cui espletamento richiede nozioni e conoscenze elementari, tali che il medesimo contributo alla realizzazione delle finalità pubbliche possa essere indifferentemente fornito da altri rimedi strumentali sostitutivi della prestazione personale (ex plurimis: Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016).

I risvolti applicativi

Ai sensi dell’art. 358 c.p.[1], le «semplici mansioni di ordine» consistono in attività meramente applicative, prive di autonomia decisionale, discrezionalità e contenuto intellettuale, mentre la «prestazione di opera meramente materiale» attiene a prestazioni essenzialmente fisiche o richiedenti conoscenze elementari, fungibili mediante strumenti sostitutivi.

[1]Ai sensi del quale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31033 Anno 2026

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: TONDIN FEDERICA

Data Udienza: 30/06/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. D. A., nato a … il …

2. L. D., nata a … il …

avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato A. D. e D. L. per il delitto di cui all’art. 314 cod. pen., ha eliminato la riparazione pecuniaria disposta a carico di entrambi gli imputati ex art. 322-ter cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado.

I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto che D. L., in qualità di titolare dell’azienda agricola omonima, e A. D., in qualità di gestore di fatto della stessa, dopo aver stipulato con l’ente pubblico Ente Parco A. C. un contratto di affidamento gratuito di un gregge composto da 150 capi ovini, acquistati con contributo dell’Unione europea al fine di conservare e recuperare l’habitat naturale dei territori di taluni comuni della …, in qualità di incaricati di pubblico servizio, si siano indebitamente appropriati degli ovini ricevuti, in parte destinandoli alla macellazione, in parte vendendoli a terzi, in parte denunciandone falsamente lo smarrimento.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo i motivi di annullamento di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 314 e 358 cod. pen., per difetto della qualifica di incaricati di pubblico servizio.

2.2. Per la sola D. L., violazione di legge e difetto di motivazione in relazioni agli artt. 110 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., per difetto di consapevolezza della attività posta in essere dal concorrente, che si occupava della gestione del gregge.

2.3. Per entrambi, violazione di legge in relazione all’art. 20-bis cod. pen. e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità,

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente.

2. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86 il legislatore ha profondamente inciso sulle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), ancorandole a un criterio oggettivo funzionale.

Infatti, l’art. 358 cod. pen. definisce «incaricato di un pubblico servizio» colui che «a qualunque titolo», presta un pubblico servizio, per tale intendendo «un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Dunque, la nozione di servizio pubblico è formalmente omologa a quella di funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., quanto alla disciplina cui è soggetta («norme di diritto pubblico» e «atti autoritativi») ma si differenzia da quest’ultima in quanto non è caratterizzata «dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Al fine di individuare se l’attività amministrativa svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, è necessario, quindi, verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico; in caso positivo occorre distinguere, nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo, se si tratti di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, con il criterio della

presenza (nell’una) o della mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 citato (Sez. U, n. 10086 del 13/7/1998, omissis, Rv. 211190).

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è, dunque, identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l’operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell’autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, omissis, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, omissis, Rv. 254337).

In conclusione, ai fini del riconoscimento all’agente della qualifica di incaricato di pubblico servizio «agli effetti della legge penale» devono essere valutate unicamente la natura dell’attività da lui effettivamente espletata e le norme che la disciplinano.

L’art. 358 cod. pen., poi, esclude dalla nozione di pubblico servizio lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale».

La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dello «svolgimento di semplici mansioni di ordine» nell’attività di natura prevalentemente applicativa, priva di autonomia decisionale e di discrezionalità; compiti, cioè, dai quali esuli qualunque profilo intellettuale, di autonomia e di discrezionalità, tipico invece delle mansioni di concetto (ex plurimis: Sez. 6, n. 20127 del 30/04/2025, omissis, Rv. 288089

– 01).

La «prestazione d’opera meramente materiale» viene, invece, ravvisata soprattutto nel dispiegamento di energia fisica e nelle prestazioni il cui espletamento richiede nozioni e conoscenze elementari, tali che il medesimo contributo alla realizzazione delle finalità pubbliche possa essere indifferentemente

fornito da altri rimedi strumentali sostitutivi della prestazione personale (ex plurimis: Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298).

3. I giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di tali principi Dalla sentenza di primo grado emerge che l’Ente Parco A. C. è un ente strumentale, istituito con legge regionale n. 19 del 2009, che ha come finalità la gestione di parchi e di zone speciali di conservazione nel territorio della …, della … e di parte della ….

Tale ente, nell’ambito di un progetto europeo denominato …, ha ottenuto un finanziamento dell’Unione Europea per dotarsi di un gregge di servizio, che avrebbe dovuto brucare la zona di taluni comuni nella ….

Questo habitat infatti, qualora non correttamente pascolato, avrebbe potuto subire cambiamenti e deterioramenti dal punto di vista naturalistico.

Così l’ente ha acquistato, per il prezzo di 30.000 euro, n. 150 capi ovini e ha bandito una gara per l’affidamento del gregge.

L’affidamento a titolo gratuito dava all’allevatore il vantaggio di trattenere come propri i nuovi nati, oltre che la possibilità di richiedere contributi europei; gli ovini rimanevano proprietà dell’ente e l’allevatore avrebbe dovuto sostituirli alla loro morte, in modo tale che il numero complessivo di capi rimanesse invariato.

La gara è stata vinta da altro agricoltore, che dopo tre anni, si è dimesso dal servizio, per cui l’ente lo ha affidato all’azienda agricola di cui era titolare D. L..

Ciò premesso in fatto, occorre stabilire se l’affidamento gratuito del gregge abbia conferito ai ricorrenti la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

Come detto, non è controverso che l’ente affidante sia un ente strumentale pubblico, che ha come scopo istituzionale la tutela dell’ambiente, né è controverso che tale ente sia proprietario del gregge.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere incaricati di pubblico servizio i ricorrenti.

Sulla qualifica pubblicistica la sentenza impugnata ha rilevato che l’affidamento era finalizzato a curare l’habitat naturale di un territorio e che tale finalità rientrava tra le finalità di diritto pubblico, per cui gli imputati erano tenuti a realizzare scopi pubblicistici.

La sentenza di secondo grado, condividendo tale impostazione, ha aggiunto che l’affidamento non integrava attività meramente materiale, come comprovato dal lungo elenco di vincoli volti sia a mantenere la consistenza del gregge sia a garantire l’effettivo pascolamento.

Tale impostazione non è corretta.

Il legislatore ha adottato un criterio di natura oggettivo-funzionale, subordinando l’applicazione della disciplina penale prevista per la pubblica amministrazione all’effettivo esercizio, nel caso concreto, di una funzione pubblica o di un pubblico servizio, nei termini sopra riportati.

Pertanto, l’applicazione dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione impone una previa rigorosa verifica della regolamentazione normativa dell’attività in concreto svolta dall’agente. Solo attraverso l’esame della normativa amministrativa rilevante nel caso specifico è, infatti, possibile accertare l’esistenza della qualifica pubblicistica dell’imputato, individuare l’ambito dei poteri e dei doveri connessi alla funzione esercitata e valutare, conseguentemente, se la condotta tenuta si sia posta in contrasto con tali limiti, integrando i presupposti richiesti dalla fattispecie penale contestata.

Tale profilo non risulta esplorato dalla sentenza impugnata.

Non è, infatti, chiarita la natura dell’affidamento del gregge, potendo, astrattamente, essere assimilabile a una concessione, soggetta alla disciplina pubblicistica, o essere un contratto, soggetto alla sola disciplina privatistica.

A tale ultimo riguardo va, peraltro, precisato che, come recentemente chiarito dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, omissis, Rv. 288731 – 01), se è certamente possibile che finalità pubblicistiche siano perseguite con strumenti privatistici, deve però escludersi che qualunque attività compiuta mediante contratti di diritto privato, solo perché diretta alla realizzazione di interessi pubblici, possa ritenersi prestazione di un «pubblico servizio». Questa conclusione, infatti, è incompatibile con la puntualizzazione normativa in forza della quale, per la configurabilità delle qualifiche di pubblico agente, e in particolare di quella di incaricato di un pubblico servizio, è necessario che l’attività svolta sia «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi».

In secondo luogo, laddove l’attività degli affidatari del gregge sia ritenuta rientrare nella nozione di pubblico servizio, deve esserne approfondita la natura, per escludere che si tratti di attività meramente esecutiva o materiale. Sul punto, infatti, la motivazione della sentenza impugnata non è esaustiva, in quanto si limita a far riferimento agli obblighi contrattuali.

In conclusione, nella sentenza impugnata manca una verifica della disciplina applicabile al rapporto, verifica che, come sopra detto, è imprescindibile per stabilire se sussista o meno la qualifica pubblicistica contestata; manca, inoltre, una analisi del tipo di attività concretamente svolta dagli imputati.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, in applicazione dei criteri sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 30/06/2026.

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