Cass. pen., sez. I, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 9/07/2026), n. 25802 (Pres. Centonze, Rel. Natalini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste la valutazione sulla “grave infermità” nel caso di differimento facoltativo della pena.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila rigettava un’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena formulata ai sensi degli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter ord. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e correlato vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prognosi infausta quoad vitam, all’omessa valutazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., all’omessa considerazione della natura dei reati ed all’assenza di reati ostativi e alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso di differimento facoltativo della pena, la valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all’istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 9759 del 20/01/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018).
I risvolti applicativi
Nel differimento facoltativo della pena, la valutazione della “grave infermità” richiede un giudizio bifasico: dapprima astratto, in relazione alla patologia e alle possibilità terapeutiche, e successivamente concreto, considerando l’effettiva erogazione delle cure, la struttura detentiva disponibile e l’incidenza delle condizioni ambientali sul quadro clinico del detenuto.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25802 Anno 2026
Presidente: CENTONZE ALESSANDRO
Relatore: NATALINI ALDO
Data Udienza: 02/07/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 24/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L’aquila
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena formulata ai sensi degli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter ord. pen. da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto presso la Casa circondariale di Pescara, in espiazione pena di anni 21 e un mese di reclusione in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Pescara del 28/04/2025 (fine pena 10 maggio 2028).
A base del rigetto il Tribunale, premesso che gli stati morbosi che possono legittimare un differimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147, comma primo cod. pen. sono riconducibili a tre situazioni di fatto (1. prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; 2. soggetto che possa giovarsi, in stato di libertà, di cure e trattamenti indispensabili non praticabili né in stato di detenzione, né mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura; 3. soggetto che versi in condizioni di salute talmente gravi da far ritenere l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità), ha escluso che, nella specie, ricorra taluna di tali condizioni sulla base della relazione del sanitario della Casa circondariale di Pescara del 28/11/2025 e del 9/02/2026, da cui emerge che “il condannato è affetto da cardiopatia ischemica ipertensiva trattata ad agosto 2024, stenosi severa del IV P esile, ipertensione arteriosa, dislipidemia; le necessità di politerapia farmacologica ed il controllo cardiologico seriato necessitano di frequenti contatti con le strutture territoriali ed ospedaliere ex art. 11 ord. pen.; gli elementi chinico anamnestici e la persistenza di fattori di rischio cardiovascolari e la necessità di politerapia farmacologica determinano una prognosi infausta quoad valitudinem e quoad vitam nel medio periodo; le cure necessarie possono essere praticate in regime di detenzione presso un Istituto penitenziario, per cui le attuali condizioni di salute del medesimo sono compatibili con il regime detentivo” (pagg. 1-2 ord. imp.).
2. Con unico articolato motivo il condannato, a mezzo difensore fiduciario abilitato, deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e correlato vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prognosi infausta quoad vitam, all’omessa valutazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., all’omessa considerazione della natura dei reati ed all’assenza di reati ostativi e alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo.
3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, con requisitoria scritta del 4 giugno 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il differimento facoltativo ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, C.G., Rv. 281225-01).
Il rigetto dell’istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., in motiv. § 2). Detto giudizio di compatibilità con la detenzione inframuraria deve essere condotto alla luce dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per condurre al differimento (facoltativo) della pena: è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioé sia tale da porre in pericolo la vita dello stesso o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e sia, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. La discrezionalità della decisione sul differimento comporta un bilanciamento che il giudice del merito deve operare tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251674-01).
La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all’istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 9759 del 20/01/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, omissis, non mass.).
Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, omissis, Rv.260780; Sez.1, n. 8936 del 22/11/2000, omissis, Rv.218229-01).
Si è precisato – anche da ultimo – che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 22140 del 16/03/2026, non mass. in motiv. § 2.1; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, A., Rv. 273699-01).
Con precipuo riguardo al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., il quale presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, si è ribadita in più occasioni la necessità di operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692-01; conf. Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, P.G. in proc. F., Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva negato il differimento ad un detenuto che aveva rifiutato un ciclo di fisiokinesiterapia e che non necessitava di costanti contatti con presidi sanitari esterni).
Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, omissis, Rv. 269200-01), eventualmente anche al fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917-01). Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essere adeguatamente preservate all’interno dell’istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell’età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760-01).
2. Nel caso di specie il Tribunale ha fatto buon governo dei suindicati principi esprimendo un diniego adeguatamente fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche acquisite nei confronti del ricorrente.
2.1. Il provvedimento impugnato ha tratto il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario dalle relazioni del 28/11/2025 e 9/02/2026 dell’Area Sanitaria della Casa circondariale di Pescara, nelle quali si afferma che lo stato di salute del detenuto, affetto da cardiopatia ischemica ipertensiva trattata ad agosto 2024, stenosi severa del IV P esile, ipertensione arteriosa e dislipidemia, pur risultando compromesso, è nel complesso stabile (v. supra § 1 del ritenuto in fatto).
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come dalle suddette relazioni emerga che il ricorrente è affetto da patologie fronteggiabili adeguatamente in carcere, trattandosi di paziente cronico che assume regolarmente la terapia farmacologica prescrittagli e che, in caso di necessità, potrebbe fare eventuale ricorso a strutture sanitarie esterne.
2.2. A fronte di questo quadro clinico, il Tribunale di sorveglianza – con motivazione, esauriente, coerente, conforme a diritto e non manifestamente illogica – ha escluso che le emergenze nosografiche consentano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito dal ricorrente, le cui patologie non risultano in fase di aggravamento, né determinano un pericolo di vita attuale, sicche ha razionalmente escluso la sussistenza di una situazione qualificabile in termini di grave infermità, in rilevato difetto di un quadro patologico particolarmente grave, capace ictu oculi di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà
(Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, cit.; conf. Sez. 1, n. 36856 del 28/06/2005, cit.; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, omissis, Rv. 249966-01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, omissis, Rv. 244132-01)
Trattandosi di valutazione fondata su dettagliate e aggiornate relazioni sanitarie, la decisione del Tribunale non necessitava di un ulteriore parere peritale, essendosi ritenuti sufficienti gli accertamenti medici effettuati negli ultimi mesi nei confronti del detenuto; né rilevava, in senso contrario, la documentazione sanitaria richiamata dal ricorrente nel suo atto di impugnazione, che non consentiva di ritenere destituite di fondamento le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di sorveglianza.
2.3. Il ricorso, a ben vedere, non individua neppure singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma nel complesso, sotto l’ombrello della violazione di legge e del vizio di motivazione, in realtà tende a provocare (cfr. §§ 1.1, § 1.2 e 1.4 ricorso) una nuova – e non consentita (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) – valutazione nel merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare che, al contrario, appaiono correttamente vagliati (ed esclusi) dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione coerente e logicamente argomentata e conforme agli insegnamenti giurisprudenziali di questa Corte, anche in considerazione dell’operato bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr. Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, cit.). E la compatibilità con la detenzione è un giudizio che compete al Tribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando – come nella specie – non è indicata una specifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n. 9759 del 20/01/2026, P., non mass. in motiv. § 2; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, omissis, Rv. 261414-01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, omissis, Rv. 240602-01; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, omissis, Rv. 232511-01; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, omissis, Rv. 197204-01).
2.4. Il motivo di ricorso, infine, è inammissibile nella parte in cui contesta l’omessa considerazione della natura dei reati e all’assenza di preclusioni (§ 1.3 pag. 4 ricorso): la censura è del tutto inconferente e manifestamente infondata, posto che la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. può essere disposta solo qualora ricorra il presupposto della “grave infermità fisica”,
alle condizoni indicate supra § 1, a nulla rilevando, dunque, che il ricorrente stia espiando reati comuni (e non ostativi) e il suo fine pena.
3. In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Deve disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano oscurate nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 02/07/2026





