Il reato impossibile è configurabile nel delitto di false dichiarazioni sulla propria identità o sulle proprie qualità personali?

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Cass. pen., sez. V, 29/04/2026 (ud. 29/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24850 (Pres. Pistorelli, Rel. Muscarella)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il reato impossibile trovi applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza del Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 385 e 495, c cod. pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione di legge in relazione all’art.495 cod. pen. e vizio di mancanza, apparenza e illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta offensività della condotta.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali (Sez. 4, 12/12/1988; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2282 del 18/01/1972), in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso in ordine alla propria identità o qualità personali, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole, in concreto, della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, Sentenza n. 49788 del 05/06/2013).

I risvolti applicativi

Il reato impossibile non è configurabile nel delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali, poiché l’offesa alla fede pubblica si perfeziona con la mera dichiarazione mendace, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale circa la sua falsità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 24850

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA

Data Udienza: 29/04/2026

Data Deposito: 02/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. N. nato a … il …

avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d’appello di Bologna

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 21 novembre 2024, che condannava N. M. alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 385 e 495, c cod. pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a sei motivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge in relazione all’art.495 cod. pen., con riguardo alla offensività in concreto della condotta, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, tenuto conto della conoscenza personale dell’imputato da parte degli operanti, dell’avvenuta cattura ed identificazione prima dell’indicazione delle false generalità, e dunque della inidoneità ex ante ad ingannare gli agenti né ad incidere sull’attività amministrativa o sulla funzione documentale.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, apparenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta offensività della condotta, tenuto conto della conoscenza personale dell’imputato da parte degli operanti, della totale inutilità della falsa dichiarazione, dell’impossibilità concreta di trarre in errore gli agenti, nonché al mancato confronto con le doglianze formulate nel motivo di appello.

2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di legge in relazione all’art.131 bis cod. pen., con riguardo al reato di evasione. Si duole della mancata considerazione delle doglianze contenute nel motivo di appello in punto di condizioni soggettive dell’imputato (allontanamento determinato da crisi di astinenza), di valutazione della giurisprudenza sulle cause ostative e sulla recidiva.

2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà e di illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’applicazione dell’art.131 bis cod. pen.

2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge in relazione all’art.99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla mancata esclusione della recidiva facoltativa sulla base dei precedenti per minaccia, resistenza e porto d’armi, senza tenere conto dei presupposti normativi.

2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà e di illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati.

2.1 Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali (Sez. 4, 12/12/1988, omissis, Rv. 181075; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2282 del 18/01/1972, omissis, Rv. 120736 – 01), in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso in ordine alla propria identità o qualità personali, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole, in concreto, della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, Sentenza n. 49788 del 05/06/2013, omissis, Rv. 257828 – 01).

La Corte d’appello, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivo di gravame, ha richiamato la citata giurisprudenza ed ha sottolineato la portata offensiva della condotta in quanto le generalità fornite dall’imputato erano quelle del parente, segnatamente del fratello, persona con il medesimo cognome, e dunque, la idoneità della condotta a indurre in errore gli operanti e a ledere il bene della fede pubblica.

Si sottolinea la offensività in concreto della fattispecie in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario della falsa informazione o dei soggetti ai quali detta informazione sarà propalata, considerato che, nella specie, le false dichiarazioni sulla propria identità erano rese al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria al fine di sottrarsi alla sua corretta identificazione in quanto evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

3.1 La disposizione dell’art. 131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita da codesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la “particolare tenuità” del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, omissis, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, omissis, Sv. 244910).

Secondo il dictum delle Sezioni Unite U., la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, omissis, Rv. 283064).

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ovvero quando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, omissis, Rv. 266591; Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, omissis, Rv. 278347 – 01), e non va tenuto conto dei reati estinti, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 5, Sentenza n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 – 01; Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, omissis, Rv. 280705 – 01).

3.2 Nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. è stata negata dalla Corte d’appello, con apprezzamento di fatto, immune da censure di illogicità, sulla base della intrinseca gravità dei fatti, quali la protrazione della condotta per un significativo lasso temporale di oltre tre giorni, la consumazione della evasione mediante danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico (braccialetto elettronico), con il taglio del cinturino, nonché la condotta successiva, tenuto conto dell’assenza di segni di resipiscenza, desunta dal mancato rientro spontaneo nel luogo degli arresti domiciliari, mentre la interruzione della condotta illecita avveniva per effetto delle ricerche della P.G. in altra città, dove l’imputato si nascondeva, tentando di sottrarsi agli operanti, cui forniva, al momento del controllo, false generalità (del fratello), con integrazione del reato di cui all’art.495 cod. pen.

La Corte di merito ha, inoltre, richiamato le pregresse condanne per reati contro l’amministrazione della giustizia, da cui è gravato l’imputato, attestanti la non occasionalità della condotta e l’impossibilità di ricondurre il fatto ad un comportamento episodico del M., cui è stata riconosciuta la contestata recidiva qualificata.

In ordine alle circostanze di fatto che contestualizzano il reato, esse sono argomento, di ferrea logica ed intrinseca correttezza ermeneutica, in nulla scalfito dalle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, nei quali non vengono prospettate argomentazioni tali da disarticolarlo, né sotto il profilo della sua eventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibile illogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale. Ed invero non risulta una allegazione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essere letti in segno contrario. In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101 – 02).

4. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili.

Con riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva, con motivazione è immune da vizi e censure, la Corte di merito, in doppia conforme, ha innanzitutto richiamato i precedenti penali per reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi, indici di una condotta di vita non occasionale e di una reiterata inosservanza dei precetti penali.

La motivazione, inoltre, dà conto che la condotta di evasione, di per sé espressione di una aumentata e attuale pericolosità sociale dell’imputato, ed ha sottolineato che questi non solo si sottraeva alla misura applicata ma commetteva, altresì, il reato di danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico, oltre a quello di false dichiarazioni sull’identità, con lo scopo di sfuggire ai dettami dell’Autorità Giudiziaria, con una escalation delittuosa indice della refrattarietà ai provvedimenti restrittivi che giustifica l’applicazione della contestata recidiva qualificata.

Il ragionamento risulta, quindi, conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità e calibrato ed esente da vizi logici.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29/04/2026.

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