È illegittimo il rigetto della richiesta di lavoro di pubblica utilità per mancata presentazione dell’assenso dell’ente e del relativo programma di trattamento?

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Cass. pen., sez. V, 14/03/2025 (ud. 14/03/2025, dep. 18/06/2025), n. 23033 (Pres. Catena, Rel. Cirillo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è illegittima la decisione con cui è rigettata la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo a cagione della mancata produzione, da parte dell’imputato, all’udienza in cui è emessa la sentenza di condanna, dell’assenso dell’ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del relativo programma di trattamento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «è illegittima la decisione con cui è rigettata la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo a cagione della mancata produzione, da parte dell’imputato, all’udienza in cui è emessa la sentenza di condanna, dell’assenso dell’ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del relativo programma di trattamento» (Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024) posto che, nel sistema delineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice svolge la propria valutazione, eventualmente all’interno di un’autonoma fase di giudizio, al termine della quale egli è tenuto a motivare in ordine al percorso che l’ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non potendosi limitare semplicemente a constatare la mancanza di elementi di valutazione, quali l’assenso dell’ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il relativo programma, che sono da lui acquisibili d’ufficio.

I risvolti applicativi

È illegittimo rigettare la richiesta di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità solo per la mancata presentazione, all’udienza in cui è stata emessa la condanna, dell’assenso dell’ente e del programma di trattamento.

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