Da quale momento decorre il termine per proporre querela?

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Cass. pen., sez. II, 14/07/2026 (ud. 14/07/2026, dep. 23/07/2026), n. 27908 (Pres. Pellegrino, Rel. Leopizzi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da quando decorre il termine per proporre querela.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli integralmente confermava una pronuncia di condanna emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di una persona accusata di avere commesso il reato di cui all’art. 640 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 124 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, per quel che attiene all’individuazione del dies a quo per la proposizione della querela e, in genere, alla tempestività di quest’ultima.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da parte dell’interessato, sulla base di elementi seri e concreti, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 3, n. 8259 del 10/12/2024; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015).

I risvolti applicativi

Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento della piena conoscenza del fatto-reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, acquisita dall’interessato sulla base di elementi concreti e non di meri sospetti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 27908

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO

Data Udienza: 14/07/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

M. L., nato a … il …

avverso la sentenza del 19/02/2026 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 marzo 2025 dal Tribunale di Napoli nei confronti di L. M., per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione L. M., a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione dell’attendibilità delle persone offese (trascurando il rapporto di parentela o stretta amicizia tra i dichiaranti e la comune iniziativa processuale) e del compendio probatorio (qualificando congetturalmente come idonei riscontri individualizzanti elementi eterogenei, richiamati in maniera cumulativa e indistinta, e valorizzando contra reum un elemento a discarico quale la mancata spendita della qualità di avvocato).

2.2. Violazione degli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, in relazione alla ribadita sussistenza di artifici e raggiri causalmente ricollegati alle singole dazioni, pur compatibili con attività consulenziale penalmente neutra, affermando la spendita del titolo professionale sulla base di elementi ambigui.

2.3. Violazione dell’art. 124 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, per quel che attiene all’individuazione del dies a quo per la proposizione della querela e, in genere, alla tempestività di quest’ultima, pur dopo avere collocato entro il maggio 2020 la piena conoscenza della mancata iscrizione delle cause e della mancata iscrizione all’albo, facendo impropriamente leva su una presunta volontà attendista di Amato e sull’efficacia ingannatoria delle rassicurazioni offerte successivamente dall’imputato.

2.4. Violazione degli artt. 81, 133 e 640 cod. pen. e carenza della motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, confermato senza offrire compiuta risposta ai motivi di gravame (anche in tema di mancata contestazione di una condotta continuata).

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Il primo motivo reitera argomenti, schiettamente fattuali, già compiutamente disattesi dai giudici di merito.

La doppia conforme motivazione su cui riposa la pronuncia di condanna ha ampiamente chiarito, all’esito di un ampio ed approfondito scrutinio, la piena attendibilità di entrambe le persone offese (la cui narrazione articolata, coerente e priva di superfetazioni, si è rilevata – a riprova dell’autonomia delle accuse – sovrapponibile solo per quel che concerne le condotte fraudolente adoperate per carpire l’altrui buona fede, così da escludere ogni maliziosa concertazione) e la presenza di solidi riscontri (fonti dichiarative, come il fratello di L., particolarmente qualificato, ed elementi documentali, come il conferimento dei mandati, la corrispondenza telematica, i pagamenti …, la falsa fattura); la tesi difensiva della offerta di aiuto quale semplice “consulente”, è stata motivatamente disattesa, evidenziando la «fumosità di una tale figura», la mancanza del minimo conforto nella provvista istruttoria, l’incompatibilità con «l’artificiosa manipolazione della realtà, creata anche grazie all’abilità affabulatoria» descritta dalle parti civili, l’irrilevanza del difetto di tracce scritte della millantata qualità, ben spiegabile nel contesto già illustrato (pp. 6-8).

Tale congruo apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici, è impermeabile allo scrutinio di legittimità. In ogni caso, va evidenziato che non è deducibile la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, omissis, Rv. 280027-04.)

3. Il secondo motivo non è consentito, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Le doglianze in tema di sussistenza di artifici e raggiri e di nesso eziologico con le dazioni (su cui pure la Corte territoriale si sofferma, nell’offrire risposta alle altre censure sull’affermazione di responsabilità) non risultano – come può agevolmente evincersi dall’atto di gravame – previamente a suo tempo dedotte come motivo di appello.

La preclusione processuale, che impedisce di eccepire l’adeguatezza della risposta dei giudici partenopei, trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, omissis, Rv. 270316-01). La chiara ratio della norma la pone, dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4. Il terzo motivo non si confronta adeguatamente con l’effettivo percorso argomentativo della sentenza impugnata, cadendo così in un’insuperabile genericità.

La Corte di merito, invero, ha ben illustrato la protrazione dell’attività decettiva dell’imputato, anche fingendosi iscritto ad altro Foro, sino all’agosto 2020 (epoca di notorie restrizioni alla libertà di movimento) non come segmento della condotta prevista dal fatto tipico, ma quale copertura della frode già realizzata, tale da impedire alle persone offese – pure impegnate, ciascuna per sé, nella verifica della ragione dei ritardi nei pagamenti promessi loro – una compiuta conoscenza dei fatti (pp. 8-9).

Ferma restando tale ricostruzione della vicenda storica, le conclusioni dei giudici di merito sono coerenti con il costante insegnamento di questa Corte, per cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da parte dell’interessato, sulla base di elementi seri e concreti, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 3, n. 8259 del 10/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287642-01; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, omissis, Rv. 277081-01; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266954-01). Peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (cfr. Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, richiamando anche il precedente specifico, illustra correttamente le ragioni di conferma della «pena, prossima ai minimi edittali e già benevolmente mitigata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», tenuto conto della fitta rete di raggiri («di una certa raffinatezza, indici di abilità dissimulatoria e di professionalità nel delitto»), protratti nel tempo, in danno di più persone, e sorretti da una pervicace determinazione resistente anche di fronte alle evidenze.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; resta, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, omissis, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, omissis, Rv. 265283).

Per quanto riguarda poi il computo dosimetrico, il Tribunale aveva correttamente individuato la pena base, senza attribuirla specificamente a uno dei due episodi truffaldini in contestazione sostanzialmente sovrapponibili, procedendo poi all’aumento ex art. 81 cod. pen., avuto riguardo all’implicito richiamo a un medesimo disegno criminoso che ricomprendeva le due distinte azioni delittuose chiaramente desumibile dalla letterale formulazione dell’imputazione e, soprattutto, da quanto concretamente accertato all’esito dell’istruttoria dibattimentale (p. 14).

6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2026.

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