Cass. pen., sez. V, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35656 (Pres. Miccoli, Rel. Cirillo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste il diritto di critica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Cagliari confermava una sentenza del locale Tribunale che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato di diffamazione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014).
I risvolti applicativi
Il diritto di critica consiste in un giudizio valutativo basato su un fatto vero ed espresso senza ingiustificate sovrabbondanze, con l’esclusione della punibilità di iperboli, toni aspri o linguaggi gergali purché adeguati e funzionali all’opinione manifestata.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35656 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P. M. nato a … il …
avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l’avv. G. C., per la parte civile, che ha concluso chiedendo di confermare la sentenza impugnata
udito l’avv. B. B., che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 novembre 2025 dalla Corte di appello di Cagliari, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato M. P. per il reato di diffamazione, commesso in danno di A. R..
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe offeso la reputazione di A. R., amministratore unico e legale rappresentante della Società “A. s.p.a.” (società che gestisce il servizio idrico integrato della Regione Sardegna), mediante la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di quattro post diffusi nei giorni 3, 15, 19 e 28 maggio2018, attribuendogli, con espressioni denigratorie e gravemente offensive, comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci sardi e qualificandolo, tra l’altro, come «codardo», «ignavo», «coniglio», «venditore di fumo» e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza». L’addebito era aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità, costituito dalla diffusione dei messaggi attraverso il social network Facebook.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., 21 Cost. e 10 CEDU.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica. In particolare, lamenta che i giudici di merito abbiano valutato le espressioni contestate in modo atomistico e decontestualizzato, isolandole dal più ampio dibattito pubblico concernente la vicenda dei conguagli regolatori richiesti da “A. s.p.a.” agli utenti, senza considerare che esse si inserivano «in un confronto pubblico già caratterizzato da dichiarazioni fortemente critiche provenienti dalla controparte» (ossia dai vertici della società). Assume che la continenza espressiva avrebbe dovuto essere apprezzata alla luce del contesto complessivo della comunicazione e della funzione critica del linguaggio impiegato, trattandosi di giudizi di valore formulati nell’ambito di una controversia di rilevante interesse pubblico.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 595 cod. pen.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ravvisato l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato, in relazione alle affermazioni concernenti le asserite “minacce ai sindaci” da parte di A.
R.. Secondo il ricorrente, tale espressione integrava un giudizio di natura politica e una valutazione critica del contenuto della comunicazione inviata da “A. s.p.a. ai sindaci della Sardegna, ritenuta idonea a esercitare una pressione sulle amministrazioni locali affinché non aderissero alle iniziative
connesse alla class action.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., 21 Cost. e 10 CEDU.
Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha qualificato come attribuzioni di fatti determinati espressioni che integrerebbero meri giudizi di valore formulati nell’ambito della critica politica. Assume il ricorrente che locuzioni quali «codardi», «ignavi», «buffoni dell’acqua» e
«trogloditi del diritto» costituissero modalità espressive funzionali a rafforzare la critica rivolta all’operato dei vertici di “A. s.p.a.”, in un contesto di rilevante interesse pubblico concernente la gestione del servizio idrico e la vicenda dei conguagli regolatori. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di distinguere tra affermazioni fattuali e giudizi valutativi, attribuendo indebitamente
rilevanza diffamatoria a espressioni critiche non suscettibili di verifica probatoria.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 599 cod. pen.
Lamenta che la Corte territoriale abbia escluso la configurabilità della provocazione senza procedere a un’effettiva valutazione del contesto polemico nel quale si collocavano le espressioni contestate. Sostiene il ricorrente che tali dichiarazioni costituivano una reazione alle precedenti esternazioni pubbliche della persona offesa, la quale aveva qualificato il ricorrente come «irresponsabile» e come «padre dei conguagli regolatori», nell’ambito di un aspro confronto pubblico concernente la gestione del servizio idrico e la vicenda dei conguagli di “A. s.p.a.”. Deduce che la sentenza impugnata abbia esaminato le singole espressioni in modo avulso dal contesto comunicativo e dialettico complessivo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive relative alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa e senza considerare la natura intrinsecamente polemica del linguaggio utilizzato nei social network.
2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe proceduto a una valutazione atomistica delle espressioni contestate, isolando singole parole e locuzioni dal complessivo contesto nel quale esse erano state pronunciate, omettendo di considerare che i messaggi erano inseriti in una sequenza di interventi concernenti la vicenda dei conguagli regolatori di “A. s.p.a.”, oggetto di un ampio dibattito pubblico e di rilevante interesse collettivo. Sostiene che l’esame delle singole espressioni, prescindendo dalla ricostruzione dell’intera vicenda e della dinamica comunicativa nella quale esse si collocavano, abbia determinato una distorsione del loro effettivo significato e della loro funzione critica. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso il necessario bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di espressione, limitandosi a qualificare come offensive le frasi contestate senza considerare il contesto di interesse pubblico nel quale esse erano state formulate.
2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Lamenta la contraddittorietà interna della sentenza impugnata, la quale, pur avendo riconosciuto la rilevanza pubblica della vicenda e l’esistenza di un nucleo fattuale veritiero alla base del dibattito concernente i conguagli del servizio idrico, ha nondimeno ritenuto diffamatorie le espressioni utilizzate per criticarla.
2.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 1226 e 2043 cod. civ. e 539 cod. proc. pen.
Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la provvisionale di euro 15.000 in favore della parte civile, senza fornire una motivazione effettiva in ordine alla sussistenza del danno, alla consistenza del pregiudizio lamentato e ai criteri seguiti per la sua quantificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione può esaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, omissis, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, omissis, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, omissis, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, omissis, Rv 233749).
Come è stato ben chiarito da Sez. 5 n. 7694 del 10/02/2026, omissis, Rv. 289324, tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, che riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
In sostanza, «il giudice di legittimità non diventa “giudice del fatto”, né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l’insussistenza del fatto, per mancanza dell’elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di
giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.».
3. Nel caso in esame, quanto accertato dai giudici di merito induce questo Collegio a rilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica.
3.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato avrebbe offeso la reputazione di A. R., amministratore unico e legale rappresentante della Società “A. s.p.a.” (società che gestisce il servizio
idrico integrato della Regione Sardegna), mediante la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di quattro post diffusi nei giorni 3, 15, 19 e 28 maggio 2018, attribuendogli, con espressioni denigratorie e gravemente offensive, comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci sardi e qualificandolo, tra l’altro, come «codardo», «ignavo», «ciarlatano», «coniglio», «venditore di fumo»
e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza».
3.2. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre, cioè, calibrare la portata di un’espressione al momento e al contesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene profferita. Non è, infatti, ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, omissis, in motivazione).
La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, omissis, Rv. 261122)
Nell’esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, «ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica» (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, omissis, Rv. 270284).
Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (omissis, Rv. 248432), la Corte di legittimità precisa: «per dirimere le divergenze sulla nozione di “continenza” occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione»; «trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate»; «in altri termini, se l’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».
3.3. Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie né l’interesse pubblico a conoscerle, entrambi riconosciuti dai giudici di merito, è agevole osservare come la condotta dell’imputato sia rimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per i contenuti, strettamente pertinenti all’oggetto della comunicazione, sia per le espressioni utilizzate che
rivolgono una critica sì aspra, ma non esorbitante nell’attacco ad hominem, verso il R..
Al riguardo, va ricordato il contesto nel quale si inserivano le condotte contestate, in relazione al quale va considerata la valenza offensiva delle espressioni denigratorie. Ebbene, le dichiarazioni oggetto di contestazione si collocavano nell’ambito di un acceso dibattito pubblico, relativo alla gestione del servizio idrico della Regione … e, in particolare, alla legittimità dei cosiddetti conguagli regolatori richiesti dalla società “A. s.p.a.” agli utenti (con riferimento al periodo 2005-2011), per un importo complessivo di svariati milioni di euro. In relazione a tale vicenda, l’imputato aveva promosso una vasta iniziativa pubblica e giudiziaria culminata nella promozione di un’azione di classe a tutela degli utenti del servizio idrico, che aveva coinvolto molti cittadini e numerose amministrazioni locali. La vicenda aveva dato luogo a un ampio dibattito pubblico connotato da toni particolarmente accesi.
Ebbene, va evidenziato che le espressioni contestate («codardo», «ignavo», «coniglio», «venditore di fumo» e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza») sono tutte riferite a specifiche condotte tenute dal R. nella vicenda in questione: rifiuto del confronto pubblico; errata interpretazione delle norme in materia, ecc. È indubbio che l’imputato abbia fatto ricorso a toni aspri e fortemente polemici, utilizzando un linguaggio figurato ed espressioni dai contenuti denigratori; nondimeno, tali espressioni risultavano strettamente correlate alla manifestazione del dissenso e alla tutela degli interessi e dei valori ritenuti compromessi. Esse, inoltre, si inserivano in un contesto di marcata conflittualità, relativo a vicende di indubbio interesse pubblico, che consentiva il ricorso a espressioni anche aspre e denigratorie, purché contenute entro i limiti della continenza.
Con riferimento, in particolare, alle “minacce ai sindaci” attribuite ad A. R., va rilevato che l’espressione in questione, letta nel contesto dell’intera vicenda, non risulta volta ad ascrivere alla persona offesa una specifica condotta penalmente rilevante, ma costituiva la manifestazione, in termini volutamente forti, di una severa valutazione critica della comunicazione trasmessa da “A. s.p.a.” ai sindaci della Sardegna, considerata dall’imputato idonea a esercitare un’indebita pressione sulle amministrazioni comunali.
Tutte le espressioni in esame, in definitiva, pur presentando un evidente contenuto denigratorio, risultano tuttavia scriminate dall’esercizio del diritto di critica, in quanto muovono da un nucleo di verità di notizie di interesse per la collettività e non trasmodano in forme espressive eccedenti i limiti della continenza.
4. Alla rilevata operatività della causa di giustificazione, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso, il 17 settembre 2026.




