Come si può dimostrare il dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione?

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Cass. pen., sez. III, 27/06/2024 (ud. 27/06/2024, dep. 28/08/2024), n. 33216 (Pres. Ramacci, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come può essere desunta la prova del dolo specifico di evasione nel delitto di omessa dichiarazione atteso che l’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, come è noto, dispone al primo comma che è “punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro confermava una decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva condannato l’imputato alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché alle pene accessorie di legge per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016).

I risvolti applicativi

La prova del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione può derivare dal significativo superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell’imposta dovuta da parte del soggetto obbligato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33216 Anno 2024

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA

Data Udienza: 27/06/2024

Data Deposito: 28/08/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

I. D., nato a … il …

avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d’Appello, con sentenza del 17/04/2023, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari, in data 21/12/2020, ha condannato I. D. alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché alle pene accessorie di legge per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso il provvedimento I. D., tramite difensore, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo nel quale lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al riconoscimento dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; ad avviso del difensore la Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione, ai fini dell’esclusione del dolo, le seguenti circostanze: che l’imputato aveva richiesto la documentazione societaria al precedente amministratore; che la documentazione contabile consegnatagli presentava  discrasie tra quanto indicato nei registri contabili e le fatture emesse; che incostanza della sua amministrazione l’imputato aveva sempre ottemperato agli obblighi dichiarativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché generico.

La giurisprudenza di Questa Corte di legittimità si è da tempo e più volte espressa nel senso del carattere generico e quindi inammissibile della doglianza meramente ripetitiva di quella svolta dinanzi al giudice di appello (ex pluribus v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, omissis, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, omissis, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, omissis, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 2005, omissis, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, omissis, Rv. 221693).

Il motivo di ricorso proposto costituisce mera reiterazione di quello già sollevato davanti alla Corte d’Appello e da questa debitamente considerate e disattese con argomentazioni immuni da censure di ordine logico.

I giudici hanno, infatti, congruamente argomentato in ordine alla sussistenza, in capo a I. D., dell’obbligo di presentare la dichiarazione evidenziando che lo stesso aveva assunto la carica di amministratore nella pendenza del termine del 30.9.2024 previsto per la presentazione della dichiarazione. Hanno, altresì, sottolineato che dall’istruttoria espletata è emerso che l’imputato, non si è attivato in alcun modo per ottenere la documentazione non consegnatagli e per regolarizzare la sua posizione tributaria.

La Corte territoriale, dunque, nell’evidenziare la ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale, ha fatto buon governo del principio enunciato dalla giurisprudenza di Questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere considerato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 27/06/2024.

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