Ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose, è richiesto il dolo specifico diretto a causare il fallimento?

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Cass. pen., sez. V, 26/03/2026 (ud. 26/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22723 (Pres. Scarlini, Rel. Cavallone)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, sia necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ed erano stati assolti dai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva per insussistenza dei fatti contestati.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto in parte infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quello generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un’operazione intrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, proprio in un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere operazioni idonee a pregiudicare la situazione economico-finanziaria della società, essendo sufficiente la prevedibilità del dissesto quale conseguenza della condotta, senza che sia richiesto il dolo specifico di cagionare il fallimento.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22723 Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: CAVALLONE LUCIANO

Data Udienza: 26/03/2026

Data Deposito: 18/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

S. L. nato a …il …

F. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte di appello di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di S. L., con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, e di rigettare nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in data 30 settembre 2022 dal Tribunale di Roma, con la quale L. S. e G. F. erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ed erano stati assolti dai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva per insussistenza dei fatti contestati.

Secondo la contestazione residua, gli imputati – nelle rispettive qualità, il F., di amministratore delegato dalla costituzione della società sino all’8 settembre 2015 e, lo S., di amministratore unico da tale data al 20 dicembre 2016 e, poi, di liquidatore sino al fallimento del 3 luglio 2018 – hanno, in concorso, omesso sistematicamente il pagamento dei debiti tributari e previdenziali a partire dal 2007, così cagionando il dissesto della C. G. C. s.r.l., gravata da un passivo finale di euro 2.485.800,45, in massima parte costituito da debiti erariali. Esclusa l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, gli imputati sono stati condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno e dichiarati inabilitati all’esercizio di impresa e incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per cinque anni.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge (in riferimento all’art. 223, comma 2, n. 2, del r.d. n. 267 del 1942 e all’art. 27 della Costituzione) e vizio motivazionale in relazione all’elemento soggettivo del reato. La difesa censura la sentenza per aver dedotto il dolo dal mero inadempimento oggettivo, omettendo di valutare le cause di forza maggiore e la situazione di impossibilità economica alla base dell’omissione. Si evidenzia che la società operava quale distributrice per un unico cliente (la N. s.r.l.) nel settore dell’abbigliamento e che la gravissima crisi esplosa dal 2008 aveva inibito l’incasso delle provvigioni. In tale contesto, la fallita era comunque obbligata a emettere le fatture al

momento della prestazione, generando l’obbligo fiscale pur nell’assoluta e incolpevole mancanza di liquidità. Come ulteriore causa di forza maggiore, si evidenzia la morte del fratello di G. F. nel 2012, che aveva causato l’improvvisa revoca di affidamenti bancari per circa quattro milioni di euro. Si argomenta, inoltre, che il F. aveva privilegiato il pagamento dei dipendenti per tentare di salvare l’azienda, mentre S. aveva assunto la carica quando il debito era ormai integralmente maturato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di reati tributari (quale quello di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), il ricorrente ribadisce che un’imprevedibile indisponibilità di

denaro, non correlata a scelte imprenditoriali, escludeva il dolo. Pertanto, l’accettazione del rischio del fallimento non avrebbe potuto essere presunta dai soli effetti materiali, ma avrebbe necessitato di rigorosa prova della sua effettiva rappresentazione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, nell’interesse di L. S., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al contributo causale apportato al dissesto. Si ribadisce che l’imputato aveva acquisito le quote societarie nel settembre 2015, quando il debito tributario era già integralmente maturato, ponendo la società in liquidazione nel 2016 per il perdurare della crisi. Il ricorso lamenta che la Corte territoriale non aveva specificato quale operazione dolosa o apporto causale potesse essergli ascritto, finendo per fondare la condanna su una inammissibile responsabilità da posizione, per il solo fatto di aver assunto la carica prima del fallimento, salvo pretendere irragionevolmente che l’imputato facesse fronte ai pregressi debiti societari con risorse personali.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio motivazionale per omessa valutazione delle sentenze del Tribunale di Roma n. 16524/2016 e n. 8057/2015, che avevano assolto F. dall’imputazione di omesso versamento IVA riferita alla N. s.r.l. per le annualità 2008 e 2009, riconoscendo l’oggettiva impossibilità di provvedervi, stante la dipendenza economica della C. G. C. s.r.l. dalla N. s.r.l.: tanto determinerebbe la carenza di dolo e l’insussistenza della recidiva specifica contestata al F..

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 27 della Costituzione e dei principi in materia di colpevolezza. La responsabilità sarebbe stata affermata in totale assenza di concreta esigibilità di una diversa condotta, in violazione del principio costituzionale di colpevolezza, attese le oggettive condizioni di illiquidità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse dello S. è fondato nei termini di seguito indicati, mentre quello nell’interesse del F. è del tutto infondato.

2. Il Collegio intende ribadire l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 possono consistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, omissis, Rv. 273337-01; Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, omissis Rv. 287977-01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270046-01). Il debito fiscale e previdenziale viene, in tal modo, trasformato in una forma illecita di autofinanziamento, finalizzato alla protrazione artificiosa dell’attività d’impresa, con conseguente e prevedibile aumento dell’esposizione debitoria (in ragione degli accessori – sanzioni, interessi e spese – e degli ulteriori debiti che maturano): insomma, si sanziona la sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo per aver omesso di attivarsi nei termini previsti a seguito dell’azzeramento del capitale sociale, continuando illecitamente l’attività d’impresa con correlato incremento dell’esposizione debitoria (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, omissis, Rv. 277125-01).

Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e il dissesto né la preesistenza di una causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata alla sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, omissis, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259051-01).

Sul piano dell’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quello generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un’operazione intrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, omissis, Rv. 286349-01, proprio in un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, omissis, Rv. 265510-01).

3. Alla luce di tali coordinate, le doglianze di cui ai motivi primo, terzo e quarto, in relazione alla posizione del F., non colgono nel segno.

I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno valorizzato, con motivazione né apparente né manifestamente illogica o contraddittoria, la straordinaria entità del debito erariale, il suo carattere crescente ed esponenziale, l’ampiezza dell’arco temporale in cui l’imputato ha svolto funzioni gestorie e, in definitiva, la sistematica reiterazione dell’omissione contributiva e fiscale. Si tratta di elementi fattuali dai quali il giudice di merito ha tratto la conclusione che l’inadempimento non fosse l’esito di un episodio contingente, ma di una protratta opzione gestoria, idonea a rendere prevedibile il dissesto. Peraltro, è proprio il ricorso a dare per assodato che “il F. aveva tentato di mantenere in vita l’azienda privilegiando il pagamento dei dipendenti nella … di superare la crisi”: dando riscontro all’indebito utilizzo dell’evasione fiscale per protrarre per anni indebitamente la vita dell’azienda accrescendone in modo ingente il debito.

A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso contrappone una lettura giuridicamente errata rispetto ai principi di diritto anzidetti, sollecitando, inammissibilmente, una difforme valutazione delle risultanze dibattimentali.

Inoltre, quel che si contesta agli imputati non è, evidentemente, l’omesso pagamento dei debiti erariali per carenza di liquidità, bensì la protrazione artificiosa della vita societaria, alimentata proprio da quell’omesso pagamento e il conseguente accrescimento del passivo che ne deriva. Proprio per tale ragione, non giova, certo, il richiamo che i ricorrenti fanno alla giurisprudenza formatasi in tema di reati tributari omissivi e, in particolare, al principio secondo cui l’imprevedibile indisponibilità di liquidità, non riconducibile alla condotta dell’agente, può in astratto assumere rilievo scriminante. Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso in fatto che ricorresse una simile situazione, evidenziando come il debito si sia formato ed accresciuto per effetto di una deliberata e sistematica scelta di non adempiere alle obbligazioni fiscali e previdenziali, protrattasi a lungo nel tempo. Del resto, il delitto ex art. 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942 e quello tributario connesso all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto hanno diversi beni tutelati e struttura, tanto che ben possono concorrere tra loro (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, omissis, Rv. 276996-01): sicché, la non ricorrenza di uno non esclude, certo, quella dell’altro.

Né può assumere valenza esimente, sotto il profilo dell’invocata forza maggiore, la dedotta circostanza relativa all’improvvisa revoca degli affidamenti bancari per circa quattro milioni di euro, intervenuta nell’anno 2012 a seguito del decesso del fratello dell’imputato. Ed invero, come puntualmente evidenziato dai giudici di merito e rilevato dal Procuratore Generale, l’inadempimento sistematico delle obbligazioni tributarie aveva già avuto inizio nell’anno 2007, protraendosi ininterrottamente negli anni successivi. Ne consegue che la sopravvenuta revoca delle linee di credito nel 2012 non costituisce la causa originaria del dissesto, ma si innesta in un quadro di grave squilibrio finanziario già consolidato e deliberatamente alimentato da una pregressa e perdurante scelta gestoria,

consistita nel sistematico ricorso al mancato pagamento dei tributi quale forma di autofinanziamento illecito. Tale insormontabile dato temporale priva, in radice, l’evento sopravvenuto dei necessari requisiti di imprevedibilità, inevitabilità ed efficacia causale esclusiva richiesti per l’integrazione della forza maggiore.

In ragione di quanto appena evidenziato, è infondato pure il terzo motivo.

Le sentenze assolutorie pronunciate in favore del F. in relazione alla N. s.r.l. riguardano, infatti, diversa società, diverse annualità e diversa fattispecie incriminatrice; esse non spiegano, pertanto, alcun vincolo nel presente giudizio e non elidono, di per sé, la motivazione con cui la Corte territoriale ha ricondotto il dissesto della C. G. C.s.r.l. a un autonomo e protratto inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali.

Quanto, poi, al profilo della doglianza correlato alla recidiva specifica, la censura è inammissibile.

Infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (come si desume dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla

violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, omissis, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, omissis, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, omissis, Rv. 255940-01).

Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la sussistenza di un’aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, omissis, Rv. 278886-01; conf. Sez. 1, n. 2378 del 1983, Rv. 163151 e Sez. 4, n. 6735 del 1981, Rv. 149682). In particolare, in tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l’impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante (Sez. 5, n. 19976 del 19/04/2024, omissis, Rv. 286506-01, in motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l’ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell’aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., presuppone l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).

Orbene, nella specie non risulta né dalla sentenza d’appello, né dal ricorso in esame, né comunque dall’analisi dell’atto d’appello che la detta questione sollevata in questa sede sia stata prospettata al giudice d’appello: con quanto ne consegue in termini di inammissibilità.

4. Da accogliere è, invece, il secondo motivo, concernente la posizione di L. S..

È vero che la Corte territoriale ha richiamato la sua successione al F. l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario, l’assunzione della carica di amministratore unico e, poi, di liquidatore sino al fallimento. Tuttavia, tale rilievo rimane, nella motivazione impugnata, del tutto generico, assolutamente inidoneo a sorreggere il giudizio di responsabilità di un amministratore subentrato, a fronte della specifica deduzione difensiva – di cui all’atto di appello – secondo cui il debito tributario si sarebbe già integralmente formato prima dell’ingresso nella compagine societaria dello S., il quale non avrebbe fatto maturare ulteriori posizioni debitorie verso l’erario.

E neppure la sentenza di primo grado chiarisce nulla al riguardo. Anzi, dallo specchio riepilogativo riportato alla sua pagina cinque, il complessivo debito indicato nel capo d’imputazione, di euro 2.485.800,45, risulta integralmente maturato entro il 2015, anno nel quale sarebbe maturato un tributo regionale non pagato di soli euro 412,72, che, però, non è chiarito se maturato prima o dopo il subingresso dello S., pacificamente avvenuto in data 8 settembre 2015.

In presenza di tali circostanze e della menzionata deduzione difensiva non era, evidentemente, sufficiente affermare, in termini cumulativi e indistinti, che le ‘linee gestionali’ e l’andamento della parabola sociale fossero riconducibili alle scelte di entrambi gli imputati. Occorreva, piuttosto, verificare e spiegare, con specifico riferimento al periodo di gestione dello S., quali omissioni o quali

ulteriori scelte gestorie, diverse dal mero subentro nella carica, avessero inciso causalmente sul dissesto o ne avessero aggravato in modo giuridicamente apprezzabile la progressione: elemento, come detto, indefettibile della fattispecie de qua. In difetto di tale verifica, il ragionamento decisorio scivola verso una non consentita responsabilità di posizione, incompatibile con i principi di personalità della responsabilità penale e di necessaria dimostrazione del nesso causale tra condotta ed evento.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla posizione di L. S., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, la quale procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi sopra richiamati e colmando le rilevate carenze motivazionali; in particolare, si dovrà accertare se, e in quale misura, nel periodo di gestione dello S. siano proseguite o si siano aggravate le omissioni fiscali e previdenziali. Restano assorbiti, nei confronti del medesimo imputato, il primo e il quarto motivo, in quanto strettamente dipendenti dalla previa definizione del suo effettivo ruolo causale.

Al rigetto integrale del ricorso del F., consegue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a S. L. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso di F. G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/03/2026

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