Ai fini del tentativo, rilevano anche gli atti preparatori?

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Cass. pen., sez. V, 28/04/2026 (ud. 28/04/2026, dep. 16/07/2026), n. 26772 (Pres. Pezzullo, Rel. Muscarella)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, ai fini della configurabilità del tentativo, rilevano anche gli atti preparatori.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Locri che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di furto tentato.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt. 192, 546, n.1, lett. e), cod. proc. pen., e 56 e 624 bis cod. pen., con riguardo alla qualificazione del fatto nel reato di furto tentato in abitazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito

decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi cioè affermare che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo (Sezione II, sentenza n. 46776 del 20/11/2012).

I risvolti applicativi

Ai fini del tentativo, sono rilevanti anche gli atti preparatori idonei a manifestare l’inizio dell’attuazione del piano criminoso, quando sussista una concreta probabilità di consumazione del reato, salvo eventi indipendenti dalla volontà dell’agente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 26772

Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA

Data Udienza: 28/04/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F. V. nato a … il …

avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Muscarella;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento con rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, per l’inammissibilità nel resto;

udito il difensore, avv. E. B. M., che ha concluso insistendo nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 22 ottobre 2024, che condannava V. F. alla pena di giustizia per il reato di furto tentato nell’abitazione di S. F., avente ad oggetto un bracciale d’oro giallo ad anelli e la somma di euro 150, custoditi all’interno del portafoglio, riposti nel cassetto del comodino di una delle camere.

2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt. 192, 546, n.1, lett. e), cod. proc. pen., e 56 e 624 bis cod. pen., con riguardo alla qualificazione del fatto nel reato di furto tentato in abitazione. Si deduce la assenza di prova del reato contestato, suscettibile, al più, di integrare la fattispecie della violazione di domicilio di cui all’art.614 cod. pen., mancando i requisiti della idoneità ed univocità degli atti compiuti.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di revoca “d’ufficio” della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla revoca d’ufficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1 I giudici di merito, in doppia conforme, hanno rigettato le doglianze contenuto nell’atto di appello sulla insussistenza degli estremi del tentato furto (introduzione all’interno dell’altrui abitazione per diverse finalità, mancanza di prova della sottrazione dei preziosi e della somma di denaro indicati nel capo di imputazione da parte dell’imputato, mancato rinvenimento di tali oggetti addosso al F. durante la perquisizione personale compiuta nella immediatezza dei fatti, atteggiamento collaborativo dal medesimo tenuto con i presenti), in quanto tali asserzioni apparirebbero incompatibili con:

i) la condotta tenuta dall’imputato all’interno della abitazione della persona offesa (sorpreso dalla figlia della proprietaria a rovistare all’interno dei cassetti del comodino della camera da letto); ii) la mancata sottoposizione a perquisizione personale che veniva interrotta dalla improvvisa fuga dell’imputato non consentiva di escludere l’impossessamento dei preziosi e del denaro della persona offesa; iii) l’assenza di verosimile giustificazione alternativa della presenza dell’imputato all’interno dell’abitazione della p.o., ove il medesimo si era introdotto abusivamente.

2.2 Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’univocità degli atti, che costituisce una caratteristica oggettivamente qualificante della condotta nel delitto tentato, richiede che gli atti, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, rivelino, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente, costituendo, cioè, la univocità degli atti non un parametro probatorio, bensì un criterio oggettivo della condotta; ne deriva che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (Sezione V, sentenza n. 43255 del 24/09/2009, Rv. 245721; Sezione I, sentenza n. 9411 del 7/01/2010, Rv. 246620) E’ stato inoltre chiarito e ribadito come, ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, gli atti non possano essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecutivi, discrimine da ritenersi generico e superato, poiché ciò che rileva è l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi, secondo il criterio della prognosi postuma, con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sezione V, sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768); ciò in quanto ai fini della configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi cioè affermare che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo (Sezione II, sentenza n. 46776 del 20/11/2012, Rv. 254106).

Ne deriva pertanto che anche un atto così detto “preparatorio” può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità – in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso – di raggiungere il risultato prefisso, ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sezione V, sentenza n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932; Sezione II, sentenza n. 41649 del 5/11/2010, Rv. 248829). Proprio il corretto inquadramento del requisito della univocità e della idoneità degli atti in termini oggettivi – ossia come atti che devono possedere l’intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito — svuota di significato la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi. Il vigente codice penale, infatti, non ha riprodotto la formula contenuta nel precedente art. 61 del codice Zanardelli, che individuava l’inizio dell’esecuzione al fine di integrare la soglia di punibilità, il che giustificava la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi; attualmente, in coerenza con i principi generali di un diritto penale del fatto, come delineato dalla nostra Costituzione, il fondamento della punibilità del tentativo deve essere ravvisato nella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ed alla luce di detto inquadramento devono essere pertanto valutati gli elementi essenziali della direzione non equivoca degli atti e della loro idoneità, fondamenti strutturali del tentativo. Come noto, il concetto di idoneità degli atti implica la individuazione di atti dotati di un’effettiva e concreta potenzialità lesiva, ossia una rilevante attitudine degli atti stessi, alla luce di una valutazione prognostica effettuata non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto (Sezione I, sentenza n. 40058 del 24/09/2008, Rv. 241649). Tuttavia, il concetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto può, ontologicamente, apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto. Per tale ragione la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l’intenzione dell’agente.

L’univocità, pertanto, come chiarito dalla I Sezione nella citata sentenza n. 9411 del 7/01/2010, non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, l’intenzione, il fine perseguito dall’agente (Sez. I, sentenza n. 40058 del 24 settembre 2008, Rv. 241649; Sez. II, sentenza n. 36283 del 4 luglio 2003, Rv. 228310; Sez. I, sentenza n. 43406 del 12 ottobre 2001, Rv. 220144; Sez. I, sentenza n. 2587 del 23 ottobre 1997, Rv. 210074; Sez. VI sentenza n. 7446 del 13 aprile 1992, Rv. 190892; Sez. I, sentenza n. 11453 dell’il luglio 1988, Rv. 179792).

Parallelamente e contestualmente si impone poi la valutazione della idoneità degli atti medesimi, da valutarsi anch’essa non in relazione ad un criterio probabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone; ciò in quanto, in caso di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 c.p.; anche in tal caso l’azione deve essere valutata ex ante, posto che l’inefficienza del mezzo usato deve risultare assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata ex ante ed in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sezione I, sentenza n. 36726 del 2/07/2015, Rv. 264567; (Sez. 5, Sentenza n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267563 – 01).

2.3 Tutto ciò premesso, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato il requisito della idoneità degli atti nella condotta dell’imputato di avere fatto ingresso all’interno di una abitazione privata, senza il consenso degli aventi diritto, fino a raggiungere la camera da letto della persona offesa, nell’essersi intrufolato al suo interno e rovistato nei cassetti, in quanto azioni ex se suscettibili di produrre l’evento descritto dall’art.624 bis cod. pen., ovvero la sottrazione e l’impossessamento di beni mobili altrui, evento, nella specie, non verificatosi solo grazie al tempestivo intervento della figlia della persona offesa.

Quanto al requisito della univocità degli atti si richiamano le modalità dell’azione ed il contesto in cui si è verificato il fatto, l’essere stato colto l’imputato nell’atto di rovistare all’interno dei cassetti del comodino della camera da letto, indici univoci dell’unica spiegazione possibile del comportamento di colui che si introduce all’interno di un’abitazione, in assenza di altra plausibile ricostruzione della presenza dell’imputato nell’altrui abitazione. A fronte di tale valutazione, correttamente non si è attribuita rilevanza all’esito della perquisizione personale e all’atteggiamento collaborativo tenuto dall’imputato con i presenti in quanto la prima non veniva portata a compimento per la improvvisa fuga dell’imputato, il secondo era solo apparente e funzionale alla fuga.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

3.1 Costituisce infatti principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che, laddove la revoca della statuizione non consista nella mera ‘presa d’atto’ di un fatto giuridico già verificatosi per la realizzazione delle condizioni di legge, come accade nel caso previsto dall’art. 164, primo comma, cod. pen., il giudice di appello, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, non possa rimediare alla erronea concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di primo grado, essendo questo potere riservato al giudice della esecuzione. L’insegnamento discende, in particolare, dalla Sentenza delle Sezioni Unite “C.” (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798 – 01) che, con riguardo alla revoca conseguente da originaria illegittimità, per erroneità della concessione del beneficio (che è l’ipotesi che ora interessa), ha evidenziato che il provvedimento non è equiparabile a quello che dichiara una caducazione già avvenuta ope legis (come quello ex art. 164, primo comma, cod. pen.), e non ha quindi un contenuto meramente ricognitivo. Il giudice, in tale ipotesi, compie infatti una rivisitazione di merito della precedente erronea decisione, assunta in violazione di legge. Da qui la conclusione secondo cui il giudice di appello non può emettere tale tipo di revoca, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, perché a ciò è di ostacolo il disposto dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in punto di divieto della reformatio in peius, con la precisazione che, se il giudice lo avesse fatto, avrebbe contravvenuto, ad un tempo, al principio del favor rei e al principio devolutivo (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, omissis, Rv. 283845; Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, omissis, Rv. 287004 – 01; Sez. 2 Sentenza n. 36267 del 09/10/2025, Rv. 288881 – 01). L’orientamento espresso dalla Corte d’appello sul punto (Sez. 3, n. 56729 del 24/10/2017, omissis, Rv. 272429), nel revocare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve ormai ritenersi superato alla luce della interpretazione del principio devolutivo affermatosi nelle più recenti pronunce, e da ultimo nella pronuncia delle Sezioni Unite Z., che ha evidenziato come affinché si attivi il potere cognitivo e revocatorio del giudice di appello, in ordine alla sospensione condizionale illegittimamente concessa, è necessaria l’impugnazione da parte del pubblico ministero (o dell’imputato, qualora se ne possa ravvisare l’interesse). Solo un’impugnazione ritualmente formulata e tematicamente orientata consente (e impone) al giudice d’appello di pronunciarsi sul punto, dovendosi escludere qualunque valutazione, esplicita o implicita, sulla revoca del beneficio, in assenza di tale necessaria precondizione.

Questo è quanto avvenuto nel caso che ora è dinnanzi alla Corte, poiché i giudici dell’appello, constatata la presenza di un pregresso ‘titolo ostativo’, hanno proceduto in assenza di domanda di parte, e quindi senza previa devoluzione a loro favore del punto della decisione ed in contrasto con il favor rei.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che si elimina. Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 28/04/2026.

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