In caso di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice può condannare l’istante alle spese processuali se il Ministero non si è costituito o non si è opposto?

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Cass. pen., sez. IV, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 28/10/2026), n. 37797 (Pres. Montagni, Rel. Bellini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove l’Amministrazione non si costituisca oppure, costituendosi, non si opponga alla pretesa dell’interessato, il giudice, in caso di rigetto dell’istanza di riparazione, possa condannare l’instante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila accoglieva una richiesta volta a ottenere la riparazione pecuniaria per la ingiusta detenzione sofferta, prima in custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari nel corso per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di due contestazioni in materia di armi, liquidando la somma ritenuta di giustizia.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale deduceva violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla statuizione concernente la condanna del Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, in violazione dei principi sulla soccombenza in quanto la parte pubblica aveva omesso di costituirsi nel presente giudizio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove l’Amministrazione non si costituisca oppure, costituendosi, non si opponga alla pretesa dell’interessato, il giudice, in caso di rigetto dell’istanza di riparazione, non può condannare l’instante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici (in ipotesi di trasmissione, tramite PEC, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di memoria difensiva considerata dalla Corte mezzo non consentito per la costituzione e peraltro priva di profili di contrapposizione alla pretesa indennitaria Sez.4, n.5923 del 21/12/2018).

I risvolti applicativi

Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il rigetto dell’istanza in caso di mancata costituzione o di non opposizione dell’Amministrazione esclude la condanna dell’istante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 37797

Anno 2026

Presidente: MONTAGNI ANDREA

Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 01/10/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del ministro pro tempore

avverso l’ordinanza del 04/11/2025 della Corte d’appello di L’aquila

Udita la relazione svolta dal Consigliere Ugo Bellini; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l’annullamento parziale della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza assunta in data 4 novembre 2025 e depositata il 2 aprile 2026 ha accolto la richiesta avanzata da P. R. volta a ottenere la riparazione pecuniaria per la ingiusta detenzione sofferta, prima in custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari nel corso dell’anno 2022 per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di due contestazioni in materia di armi, liquidando la somma ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze denunciando violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla statuizione concernente la condanna del Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, in violazione dei principi sulla soccombenza in quanto la parte pubblica aveva omesso di costituirsi nel presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la rifusione delle spese processuali.

2.Il giudice di legittimità ha avuto modo di evidenziare come il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione dia luogo a un giudizio civilistico ma che lo stesso si appalesa necessario e obbligatorio per chi richieda l’indennizzo ritenendo di avere subito una ingiusta detenzione e pertanto la questione della soccombenza della Amministrazione pubblica, rappresentata dal Ministero della Economia e delle Finanze, deve essere valutata sulla base delle difese da questa avanzate nonché delle richieste indennitarie della parte ricorrente, trovando regolamentazione alla stregua dei criteri indicati dall’art. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alle domande avanzate nella sede giudiziale.

2.1 ‘E stato inoltre affermato che il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non ricorre la soccombenza dell’Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (sez. U, 26/02/2002, omissis, Rv.222264.01; Sez.4, n. 15209 del 26/02/2015, omissis, Rv.263141; Sez. 4 n.41307 del02/10/2019, Rv. 277357 – 02), mentre, qualora il Ministero si costituisca opponendosi alla pretesa dell’istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nell’attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2/10/ 2019, omissis, Rv.277357; sez. 3, n.36339 del 27/06/2019, omissis, Rv.277663).

2.2. Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove l’Amministrazione non si costituisca oppure, costituendosi, non si opponga alla pretesa dell’interessato, il giudice, in caso di rigetto dell’istanza di riparazione, non può condannare l’instante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici (in ipotesi di trasmissione, tramite PEC, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di memoria difensiva considerata dalla Corte mezzo non consentito per la costituzione e peraltro priva di profili di contrapposizione alla pretesa indennitaria Sez.4, n.5923 del 21/12/2018, omissis, Rv.275124-01).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente le spese processuali liquidate dalla Corte di appello in favore della parte ricorrente, in quanto la stessa Corte di appello ha evidenziato come il Ministero dell’Economia e delle Finanze avesse omesso di costituirsi in giudizio. L’annullamento può essere disposto senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. non implicando l’esercizio di alcun potere discrezionale che avrebbe giustificato il rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna alle spese processuali in favore del ricorrente P. R. in persona del difensore antistatario, statuizione che elimina.

Così è deciso, 01/10/2026

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