La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti integra la colpa grave ostativa alla riparazione?

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Cass. pen., sez. IV, 13/10/2026 (ud. 13/10/2026, dep. 28/10/2026), n. 37792 (Pres. Serrao, Rel. Mari)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti possa integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava una domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata in relazione a un dato periodo di custodia cautelare in carcere, con riguardo a un’imputazione provvisoria per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., considerato che, in relazione a siffatti fatti, l’odierno richiedente era stato assolto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può, pertanto, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, purché si ponga in rapporto almeno concausale con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013).

I risvolti applicativi

La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti, prestandosi oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità, può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, a condizione che si ponga in rapporto almeno concausale con il provvedimento restrittivo adottato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37792 Anno 2026

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: MARI ATTILIO

Data Udienza: 13/10/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

R. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 29/01/2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria

udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da M. R. in relazione al periodo di custodia cautelare in carcere sofferto dal 28 ottobre 2018 al 21 luglio 2020, in forza dell’ordinanza emessa il 19 ottobre 2018 dal GIP presso il Tribunale di Messina, con riguardo a un’imputazione provvisoria per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; fatti dai quali il ricorrente era stato assolto dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 25 maggio 2023, divenuta irrevocabile.

La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta per la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla colpa grave.

In particolare, il giudice della riparazione ha rilevato che la Corte di appello di Reggio Calabria, nella sentenza del 25 maggio 2023, aveva ritenuto accertata la partecipazione dell’odierno ricorrente, insieme al fratello V., a un incontro svoltosi il 6 marzo 2014, riservato e di indubbia rilevanza per gli interessi della famiglia. Aveva, inoltre, riscontrato la condotta prevaricatrice tenuta da R. nei confronti di B., osservando che, nell’episodio, emergevano chiari riferimenti alla famiglia di appartenenza, nonché alle abitudini e ai comportamenti pretesi dai terzi, e qualificando tale contegno come minatorio e soverchiante.

Il giudice della riparazione ha altresì richiamato il comportamento tenuto dall’istante nella cosiddetta vicenda “M.”, nel cui ambito R. si era proposto di “scorticare” un determinato soggetto, esprimendosi con un’enfasi ritenuta di “sapore mafioso”. Ha, infine, riferito che il collaboratore di giustizia B. G. aveva dichiarato che, in più occasioni, il ricorrente era stato coinvolto in affari fraudolenti al fianco del fratello V..

Pertanto, il giudice della riparazione ha evidenziato che la sentenza assolutoria aveva dato atto di aspetti problematici imputabili a R. i quali, complessivamente valutati, deponevano per la sussistenza di un comportamento gravemente colposo, causalmente concorrente alla detenzione subita, con conseguente rigetto della richiesta di indennizzo.

2. Avverso tale ordinanza M. R., per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe dato luogo a una motivazione meramente apparente, la quale non aveva tenuto adeguatamente conto delle argomentazioni poste alla base della sentenza assolutoria, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria all’esito del rinvio disposto da questa Corte; in particolare, ha evidenziato che la sentenza assolutoria aveva esplicitamente escluso l’esistenza di elementi di prova tali da comprovare la partecipazione all’associazione mafiosa.

Con riguardo alla telefonata a S. B., la sentenza assolutoria aveva qualificato la condotta come prevaricatrice, ma non riconducibile alle finalità dell’associazione mafiosa; analoga valutazione era stata espressa per la vicenda “M.”. Quanto ai rapporti con il fratello V., la medesima sentenza aveva escluso che il legame potesse essere trasposto, di per sé, sul piano della partecipazione al sodalizio. Secondo il ricorrente, dunque, il giudice della riparazione avrebbe valorizzato condotte che la decisione assolutoria aveva considerato estranee al contesto associativo, come già rilevato da questa Corte nella sentenza di annullamento della decisione del tribunale del riesame, che aveva reputato carente, sul piano della gravità indiziaria, la contestazione associativa.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato.

2. Deve essere premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, omissis, Rv. 282569).

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, costituita dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di natura extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da avere dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi). Il giudice deve motivare specificamente sia in ordine alla riferibilità di tali

comportamenti all’interessato, sia riguardo alla loro incidenza causale sulla detenzione (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, omissis, Rv. 283411-01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263197-01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, omissis, Rv. 248074-01). Per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi a propria disposizione secondo una prospettiva ex ante e mediante un percorso logico motivazionale autonomo rispetto a quello seguito nel processo di cognizione.

Egli non deve accertare se la condotta integri un reato, ma se abbia costituito il presupposto idoneo a ingenerare, anche in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, con particolare riguardo a condotte rivelatrici di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti.

A tal fine, il giudice della riparazione deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza assolutoria: non può affermare o negare fatti in contrasto con quanto accertato nel giudizio di cognizione, né attribuire valore decisivo a circostanze escluse in quella sede. Può, invece, valorizzare le circostanze non escluse nel giudizio di merito, ancorché non positivamente affermate. La sentenza di assoluzione costituisce, pertanto, il necessario e indefettibile punto di riferimento per l’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti nel processo di cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, omissis, Rv. 274350-01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, omissis, Rv. 270039-01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262957-01).

3. Tale autonomia di giudizio trova fondamento nel principio affermato da Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, omissis, Rv. 203638-01: il giudice della riparazione, pur potendo esaminare il medesimo materiale acquisito nel processo penale, non deve stabilire se le condotte integrino un reato, ma se abbiano concorso, anche unitamente all’errore dell’autorità procedente, a determinare la detenzione. L’esame è quindi funzionale esclusivamente alla verifica delle condizioni, positive e negative, dell’azione riparatoria e non può tradursi in una rivalutazione dell’accertamento compiuto nel giudizio di cognizione.

4. Deve, quindi, ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i principi sopra richiamati.

Le argomentazioni svolte nell’unico motivo di ricorso si sono, invece, limitate a richiamare le ragioni della sentenza assolutoria circa la non configurabilità di condotte rilevanti ai fini della partecipazione all’associazione mafiosa originariamente contestata, senza confrontarsi effettivamente con i comportamenti valorizzati dal giudice della riparazione ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa.

5. Specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato due ordini di elementi fattuali che, alla luce dei principi richiamati, non hanno trovato smentita nella motivazione della sentenza di assoluzione: ovvero, da un lato, i comportamenti concretamente tenuti dall’istante; dall’altro, le cosiddette frequentazioni ambigue, con particolare riferimento ai rapporti con il fratello V. R., individuato nell’originaria ipotesi accusatoria quale effettivo promotore dell’associazione.

In particolare, il giudice della riparazione ha dato atto che la stessa sentenza assolutoria aveva ritenuto l’imputato pienamente consapevole delle attività illecite della cosca, pur collocandolo ai margini di essa. La Corte territoriale ha quindi valorizzato la partecipazione del ricorrente a un incontro conviviale svoltosi il 6 marzo 2014, univocamente ricondotto alla pianificazione delle attività dell’associazione, nonché la condotta, espressamente definita prevaricatrice, tenuta nei confronti di B.. In tale occasione, il ricorrente aveva fatto chiari riferimenti alla famiglia di appartenenza e alla necessità di mantenere nei suoi confronti un adeguato contegno, spendendone così, come rilevato nella sentenza assolutoria, il nome e la forza.

D’altra parte, il giudice della riparazione ha valorizzato, con valutazione non manifestamente illogica, l’elemento sintomatico desumibile dal dialogo nel corso del quale il ricorrente si era proposto di “…” un determinato soggetto (M.), esprimendosi, come rilevato nella sentenza, con un’enfasi di chiara matrice mafiosa.

Ne consegue che la stessa sentenza assolutoria ha dato atto di comportamenti univocamente riconducibili alla vicinanza al sodalizio mafioso, pur reputandoli non sufficientemente univoci e convergenti ai fini della configurabilità del reato associativo.

La valutazione della Corte territoriale circa la convergente incidenza dei predetti elementi fattuali sulla detenzione subita appare, quindi, conforme ai principi richiamati. Il giudice della riparazione ha infatti valorizzato circostanze univocamente emergenti dalla sentenza assolutoria e le ha ritenute, con

motivazione non illogica, idonee a creare la falsa apparenza del concorso del ricorrente nella condotta posta a fondamento della misura cautelare.

Con riguardo a tali elementi, le contestazioni del ricorrente si palesano del tutto generiche, poiché egli si è limitato, come già osservato, a richiamare le ragioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione, che il giudice della riparazione non ha affatto ignorato.

6. È altresì coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità la valorizzazione delle cosiddette frequentazioni ambigue.

In tema di condizioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 314 cod. proc. pen., questa Corte ha più volte affermato che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può, pertanto, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, purché si ponga in rapporto almeno concausale con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, omissis, Rv. 274498-01; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258486-01). Spetta, dunque, al giudice della riparazione accertare il tipo e la qualità di tali frequentazioni, evidenziando l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280547-01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, omissis, Rv. 260397-01).

La natura familiare del rapporto non esclude la connotazione gravemente colposa delle frequentazioni ambigue quando l’interessato sia consapevole del coinvolgimento del congiunto in traffici illeciti, salvo che il rapporto risulti assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, omissis, Rv. 277475-01).

Va ulteriormente precisato che la consapevolezza deve riguardare la situazione di rischio dalla quale deriva l’adozione della misura cautelare. La frequentazione può, dunque, definirsi “ambigua” quando risulti che l’interessato abbia consapevolmente frequentato persone dedite a traffici illeciti. È compito del giudice della riparazione accertare che i connotati dai quali discende tale ambiguità — quali la caratura criminale del soggetto frequentato o il suo coinvolgimento in attività illecite — fossero conosciuti o almeno conoscibili dall’istante, poiché solo a tale condizione sorge la regola di diligenza la cui violazione può integrare la colpa ostativa.

7. La valutazione della Corte territoriale, anche su tale versante, si è posta in piena aderenza rispetto ai predetti principi.

Il giudice della riparazione ha, infatti, evidenziato il coinvolgimento del ricorrente, in più occasioni, in affari fraudolenti realizzati insieme al fratello V., ritenendo accertati sia il sostegno offerto dall’istante alle iniziative economiche di quest’ultimo, sia lo stretto rapporto fiduciario tra i due, tanto

che l’odierno ricorrente era stato individuato quale vero e proprio referente del fratello.

Ne consegue la coerenza logica della valutazione con cui la Corte territoriale ha ravvisato la colpa grave nella condotta dell’istante, consistita nel mantenere rapporti con un soggetto coinvolto in traffici illeciti, dei quali egli era pienamente consapevole, in assenza di valide ragioni giustificative o

di elementi idonei a qualificarla come necessitata.

Le censure formulate dal ricorrente sul punto risultano, per contro, generiche, poiché si limitano a qualificare come assiomatico il ragionamento del giudice della riparazione e a ricondurre il rapporto con V. R. al solo legame familiare.

8. Deve quindi concludersi nel senso indicato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/10/2026

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