Cass. pen., sez. I, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37817 (Pres. Mancuso, Rel. Aliffi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il Tribunale di sorveglianza possa limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava un’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, presentata e sensi dell’art 47-ter, comma 1-ter Ord. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., 147 cod. pen. e 27, secondo comma, Cost..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (da ultimo, Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023).
I risvolti applicativi
In materia di differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a una valutazione astratta del quadro patologico del richiedente e dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, ma ha l’obbligo di esaminare in concreto le sue condizioni di salute, le specifiche terapie necessarie e l’impatto dell’ambiente penitenziario sul peculiare quadro clinico.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37817 Anno 2026
Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 28/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXX XXXX XXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 21/04/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
Lette le conclusioni del PG LUCA SCIARRETTA che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. XXXX XXXXXXX propone, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, presentata e sensi dell’art 47-ter, comma 1-ter Ord. pen.
2. XXXXXXX ha sviluppato un unico motivo con cui denuncia contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della perizia medico legale eseguita dal dott. XXXXXXX XXXXXXXXX, nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., 147 cod. pen. e 27, secondo comma, Cost.
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha valutato le condizioni di salute compatibili con il regime carcerario, travisando il contenuto della perizia della quale si è limitato a trascrivere le conclusioni e del tutto trascurando i passaggi precedenti su cui esse sono fondate.
La perizia medico legale, lungi dal non evidenziarne la sussistenza nei termini indicati dal Tribunale, ha espressamente parlato di una “incompatibilità relativa” delle condizioni di salute di XXXXXXX con la struttura dove egli si trova attualmente detenuto, in considerazione del quadro patologico complessivo, che richiede non solamente un continuo accesso a strutture sanitarie specialistiche in ordine al trattamento della malattia talassemica ma anche un adeguato counseling, sia in ordine alle difficoltà motorie che alle problematiche psichiche, da ritenersi difficilmente attuabile in ambito penitenziario.
Il Tribunale, a causa del travisamento, non ha dato nemmeno conto dei motivi specifici per i quali si è discostato dal giudizio di incompatibilità, limitandosi ad osservare che il perito non aveva indicato quali cure, pur necessarie, non erano state somministrate al detenuto a causa della carcerazione e che, comunque, dalla documentazione sanitaria risultava che XXXXXXX sovente era stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto a numerosi trattamenti medici.
Il decidente, così operando, ha finito per porre a sostegno della decisione non dati scientifici ma la sua scienza privata.
In contrasto coi principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l’ordinanza impugnata ha circoscritto il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo alle cure effettuate all’interno dell’Istituto senza accertare se lo stato di detenzione carceraria comporti per il detenuto, a causa delle patologie da cui è affetto, una sofferenza ed un’afflizione di tale intensità da eccedere il livello che inevitabilmente deriva dalla legittima esecuzione della pena, con conseguente compromissione della dignità umana e violazione degli artt. 3 Conv. EDU e 27, terzo comma, della Costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ricordato che la concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 3, e dell’art. 147 cod. pen., n. 2 e la misura di cui all’art. 47-ter Ord. pen., fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell’individuo.
Ne consegue che: a) le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate; b) l’esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà; c) la malattia da cui è affetto il condannato deve essere “grave”, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato, presidiato dall’art. 32 Cost., ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (ex plurimis Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251674-01).
In quest’ottica, va valutata la possibilità del detenuto di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura.
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, omissis, Rv. 274879-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01).
In definitiva, il giudice di sorveglianza competente è chiamato ad un attento e saggio bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto (Sez. 1 n. 37062 del 09/04/2018, omissis, Rv. 273699 – 01). Di tale bilanciamento deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, omissis, Rv. 261414- 01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, omissis, Rv. 240602-01; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, omissis, Rv. 232511-01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basata su un’accurata ricognizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, non esclusa l’eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi (Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, omissis, Rv. 279375-01).
2. Ad avviso del Collegio, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e, nell’esplicitare le ragioni del suo convincimento, ha seguito un percorso argomentativo che non resiste alle critiche sollevate dal ricorrente.
L’ordinanza impugnata ha dato atto che il perito aveva individuato una situazione di incompatibilità relativa del detenuto con la struttura carceraria in cui è ristretto, alla luce del quadro clinico e patologico riscontrato e della conseguente necessità sia di continui accessi presso strutture sanitarie e specialistiche sia di un percorso di sostegno anche psicologico difficilmente attuabili in ambiente penitenziario. Ciononostante, il Tribunale ha valutato lo stato di salute di XXXXXXX comunque compatibile con il regime detentivo, assumendo che la perizia medico legale, a prescindere dal contenuto inequivoco delle conclusioni, non aveva, nella sostanza, riscontrato l’esistenza (…) condizione rilevante ai fini dell’applicazione degli istituti previsti dagli artt. 147, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. e ciò perché l’esperto non era stato in grado di indicare quali cure necessarie non sono state somministrate al detenuto a causa della carcerazione ed aveva anzi evidenziato che lo stesso era stato regolarmente sottoposto a trattamenti medici all’esterno del luogo di detenzione.
In tal modo il Tribunale ha illogicamente sovrapposto alla valutazione del medico legale, fondata su dati scientifici non messi in discussione ed ancorati ad una pluralità di esami ed analisi dettagliatamente elencati, un diverso apprezzamento, fondato non su elementi di pari dignità dimostrativa, ma, al contrario, su una riconosciuta interpretazione personale dell’elaborato peritale
(cfr. pag. 4 “L’esame clinico del perito … per quanto possa comprendere il Collegio non evidenzia un quadro grave sotto il profilo sanitario”).
Erroneamente, il Tribunale ha considerato irrilevante il pur accertato rischio concreto di peggioramento delle condizioni di salute in ambiente carcerario (pag. 5), in stridente contrasto con il condivisibile principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (da ultimo, Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, D., Rv. 285760 – 01).
3. Le divisate criticità motivazionali si ripercuotono, inficiandolo, sul giudizio relativo al grado di pericolosità sociale del detenuto e alla sua potenziale ostatività alla concessione dell’invocato beneficio, non avendo il Tribunale preso in considerazione le reali e concrete condizioni di salute in cui versa il condannato, previamente accertate con valutazioni affidabili e prive di vizi.
4. Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così è deciso, 15/09/2026






