Cass. pen., sez. II, 14/10/2026 (ud. 14/10/2026, dep. 28/10/2026), n. 37793 (Pres. Pardo, Rel. Minutillo Turtur)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per Cassazione possa essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di appello di Milano confermava una sentenza emessa dal locale Tribunale, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (art. 642 cod. pen.).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per Cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022).
I risvolti applicativi
L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per Cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, poiché il vizio radicale dei primi si trasmette ai secondi per il vincolo di connessione tra essi esistente e per evitare l’illegittimo differimento in avanti dei termini di impugnazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37793 Anno 2026
Presidente: PARDO IGNAZIO
Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA
Data Udienza: 14/10/2026
Data Deposito: 28/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. L. nata a Catanzaro il 23/08/1983
avverso la sentenza del 23/02/2026 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Fabiola Furnari, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria del 29/09/2026 dell’Avv. D. G. G., difensore della parte civile costituita, A. S.p.a., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione;
letta la memoria di replica del 08/09/2026 e del 28/09/2026 con motivi nuovi del difensore della ricorrente, Avv. L. R. F., con le quali ha replicato alle conclusioni della Procura Generale e chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23/02/2026, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 03/03/2025, con la quale S. L. è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (art. 642 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, S. L., proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. quanto alla valutazione resa dalla Corte di appello in ordine alle dichiarazioni rese da C. M. ed alla ritenuta sussistenza del fatto; la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la assunzione di tali dichiarazioni in assenza di adeguate garanzie, le ha ritenute comunque decisive ed utilizzabili come documenti, così aggirando il principio del contraddittorio.
2.2.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria nella affermazione della ricorrenza dell’elemento psicologico del delitto ascritto, soprattutto considerata la assoluzione per la stessa condotta di C. F.; la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto sulla base di elementi del tutto presuntivi (legame di parentela con C. M., desunto solo dalla riferibilità alla stessa di figli con cognome C., nonostante la allegazione di certificato di matrimonio con altro soggetto di nazionalità straniera) e ha contraddittoriamente condannato la ricorrente, pur avendo assolto C. F..
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla base di una motivazione di stile, generica ed astratta nei suoi contenuti, ovvero l’astratto riferimento alla insidiosità della condotta, senza alcun riferimento al caso di specie, e il richiamo a non meglio precisati precedenti penali “per reati contro il patrimonio ed edifici” formula di oggettiva dubbia comprensione.
2.4.Con memorie del 08/09/2026 e 28/09/2026 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale ed ha articolato motivi nuovi in senso esplicativo dei motivi proposti in ricorso.
3 . I l r i c o r s o è i n a m m i s s i b i l e p e r c h é p r o p o s t o c o n m o t i v i manifestamente infondati, generici e non consentiti. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. decisione che si caratterizza come “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello
condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, omissis, Rv. 260608-01).
4.Il primo motivo di ricorso è generico, perché non solo non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha chiarito come la affermazione di responsabilità sia stata desunta da una molteplicità di elementi probatori (pag. 6), e non solo dalle dichiarazioni del C. M. (poi deceduto), ma anche perché tralascia le specifiche considerazioni della Corte di appello quanto alla portata probatoria ed utilizzabilità delle dichiarazioni di C. M., con argomentazioni logiche ed approfondite,
del tutto pretermesse dalla difesa, che si è limitata a rimarcare una aspecifica inutilizzabilità delle dichiarazioni predette, rispetto alle quali non è neanche stata articolata la necessaria prova di resistenza. In tal senso si deve ribadire che gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del11/05/2017, omissis, Rv. 270303–01; Sez. 2, n. 7896 del18/11/2016, omissis, Rv. 269218–01) come emerge in modo lineare e chiaro dalla progressione argomentativa della Corte di appello.
5.Il secondo motivo di ricorso non è consentito e versato in fatto, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 de11/01/2018, omissis, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,
omissis, Rv.275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del reato ascritto (pag.6 e segg. dove sono state valorizzate le dichiarazioni di C. S., le caratteristiche del sinistro per come dichiarate dalla ricorrente, ma smentite dall’asserito conducente del mezzo, l’orario del sinistro, il contrasto in ordine alla asserita presenza di testimoni, la documentazione inequivoca sottoscritta dalla S. L. con la quale la stessa ha dichiarato che al 07/05/2021 era coniugata con C. F.).
6.Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente si limita a contestare la motivazione nel suo concreto esplicarsi, ritenendola non condivisibile, senza confrontarsi con il suo portato, del tutto privo di aporie, dove dalle caratteristiche della condotta si è desunta la non particolare tenuità della condotta e si è evidenziata una conclusione corretta e supportata all’evidenza, quanto al dato personologico, dai precedenti penali compiutamente individuati tenuto conto del certificato del casellario alla stessa riferibile all’epoca dei fatti e presente agli atti del fascicolo per il dibattimento, sicché sul punto si deve anche rilevare una decisa aspecificità della censura. Ne consegue l’inammissibilità degli ulteriori motivi confluiti sia in forma di replica alle conclusioni della Procura generale (in data 08/09/2026) che separatamente nella memoria del 28/09/2026.
In tal senso si deve ribadire che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, omissis, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, omissis, non massimata).
7.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen., nonché alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A. S.p.a. che devono essere liquidita nella misura di euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A. S.p.a. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 14/10/2026






