Cass. pen., sez. II, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37191 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamone)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la notificazione della citazione è nulla.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in un anno di reclusione ed euro 120,00 di multa nei confronti di una persona imputata per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con specifico riferimento agli artt. 178, lett. c), 179 e 148 e ss. cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di vizi della vocatio in ius, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004).
I risvolti applicativi
In materia di vizi della vocatio in ius, la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen.[1] si configura esclusivamente in caso di omessa notificazione della citazione o di sua esecuzione in forme tali da escluderne la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, mentre la mera violazione delle regole sulle modalità esecutive integra una nullità relativa soggetta alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.[2].
[1]Ai sensi del quale: “1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”.
[2]Secondo cui: “1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37191 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: CARDAMONE DANIELA
Data Udienza: 01/10/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E. A., nato a … il …
avverso la sentenza del 18/03/2026 della Seconda Sezione della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio;
letta la memoria difensiva depositata il 03/09/2026, a firma dell’avv. M. C..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 marzo 2026, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 13 giugno 2025, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro 120,00 di multa nei confronti di A. E., per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. commesso in data 23 giugno 2021.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato deducendo, quale motivo unico, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con specifico riferimento agli artt. 178, lett. c), 179 e 148 e ss. cod. proc. pen. Si assume, in particolare, che l’avviso di fissazione dell’udienza di appello non sia stato ritualmente notificato né all’imputato né al difensore di fiducia. Secondo quanto prospettato, la notificazione non sarebbe mai pervenuta al destinatario in quanto l’atto sarebbe stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata erroneo, riferibile ad un soggetto omonimo, anziché all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia. Si sostiene che, a causa del mancato perfezionamento della notificazione, l’udienza nel procedimento di appello si sia celebrata in assenza dell’imputato e del difensore, con impossibilità di esercitare il diritto di difesa e il contraddittorio, con conseguente nullità assoluta e insanabile.
Viene inoltre evidenziato che il dispositivo emesso all’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2026 sarebbe stato, invece, correttamente notificato, circostanza che confermerebbe l’anomalia verificatasi nella notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A seguito dell’esame diretto degli atti processuali, consentito in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092-01), emerge che la notifica al difensore e quella all’imputato, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, risultano effettuate tramite posta elettronica
certificata ad un indirizzo non intestato all’Avv. M. C..
Le notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza in appello sono state spedite all’indirizzo di posta … in luogo di quello corretto, …, indicato sulla carta intestata del ricorso per cassazione e intestato al difensore di fiducia.
Le notifiche vanno perciò considerate omesse, in quanto inidonee a determinare la conoscenza dell’atto notificato in capo all’imputato e al suo difensore.
2.1. In materia di vizi della vocatio in ius, il Collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, omissis, Rv. 229539-01).
2.2. Nella fattispecie, l’omissione della notificazione della citazione per il giudizio di appello configura una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato e del suo difensore, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., giacché l’assoluta omissione della notifica incide radicalmente sulle possibilità di effettiva conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio, integrando, per l’effetto, la violazione del contraddittorio denunciata dalla difesa.
3. La sentenza impugnata, a causa del difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato e al difensore, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così è deciso, 01/10/2026







