Quali sono gli elementi costitutivi del dolo alternativo?

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Cass. pen., sez. I, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 15/10/2026), n. 36325 (Pres. Rocchi, Rel. Magi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste il cd. dolo alternativo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Crotone assolveva dalla imputazione di cui all’art. 612-bis cod. pen. e contestualmente affermava la penale responsabilità dell’imputato in riferimento alla contestazione di cui al capo n.1 (tentato omicidio) con condanna alla pena di anni otto di reclusione, fermo restando che lo stesso Tribunale affermava la penale responsabilità di un altro accusato in riferimento alla contestazione del reato di cui all’art. 377 cod. pen. (induzione alla ritrattazione) con condanna del medesimo alla pena di mesi dieci di reclusione.

Dal canto suo, la Corte di Appello di Catanzaro assolveva uno degli accusati dal tentato omicidio, confermando invece la condanna emessa in riferimento all’induzione alla ritrattazione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione sia il PG territoriale, che uno degli imputati.

In particolare, per quanto riguarda la difesa, tra i motivi ivi addotti, era prospettata erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla qualificazione del dolo.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel reputare il ricorso proposto dalla PG infondato, riteneva invece meritevole di accoglimento il motivo suesposto fondato enunciato dal difensore.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il cd. dolo alternativo è dolo diretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto ad un primo evento preso di mira un secondo evento altamente probabile previsto anch’esso come scopo della condotta e non meramente accettato come conseguenza possibile (Sez. I n. 267 del 14.12.2011).

I risvolti applicativi

Il dolo alternativo costituisce una forma di dolo diretto, poiché esprime un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile parimenti previsto come scopo della condotta e non meramente accettato quale conseguenza possibile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36325 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 02/07/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catanzaro

nel procedimento a carico di:

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX

inoltre:

ricorso proposto da XXXXXXXX XXXXXXX

avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte d’appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per XXXXXXXX XXXXXXX e l’accoglimento del ricorso della parte pubblica;

sentito per la difesa l’avvocato A. L. A. che conclude chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 dicembre 2024 il Tribunale di Crotone ha assolto XXXXXXXX XXXXXXX dalla imputazione a lui contestata al capo n.2 (reato di cui all’art. 612bis cod.pen.) e contestualmente ne ha affermato la penale responsabilità in riferimento alla contestazione di cui al capo n.1 (tentato omicidio in danno di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX commesso mediante tamponamento della vettura su cui viaggiava la vittima in data 24 dicembre 2023) con condanna alla pena di anni otto di reclusione.

Il Tribunale, inoltre, ha affermato la penale responsabilità di XXXXXXXX XXXXXXX in riferimento alla contestazione del reato di cui all’art. 377 cod. pen. (induzione alla ritrattazione) con condanna del medesimo alla pena di mesi dieci di reclusione.

2. In estrema sintesi, i fatti ricostruiti dal giudice di primo grado si inquadrano in una ampia conflittualità di coppia insorta tra XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, sorella di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Da tale conflittualità era sorta la contestazione di atti persecutori che, tuttavia, non ha dato luogo ad affermazione di responsabilità nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX

Occorre dunque fare menzione dei dati istruttori che hanno sostenuto la contestazione del tentato omicidio, rappresentati da: dichiarazioni testimoniali, video di un impianto di sorveglianza, fascicolo fotografico del luogo del sinistro e dei veicoli coinvolti (… e …), referti medici, trascrizione di files audio provenienti da strumenti di comunicazione, consulenze di parte. Non è stata disposta perizia sulle modalità di contatto tra le due vetture.

Quanto al delitto di tentato omicidio, il Tribunale ritiene ampiamente dimostrata la sequenza rappresentata da: a) il litigio avvenuto tra XXXXXXXXXXX XXXXXXX (amico del XXXXXXXX) e XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX in ora notturna; b) il successivo inseguimento tra le due autovetture; c) il volontario tamponamento da tergo del veicolo guidato dall’XXXXXXXXX a velocità sostenuta, da parte dell’imputato, con scarrocciamento del veicolo urtato e ribaltamento nel prato sottostante la carreggiata (con dislivello di circa 150 cm).

La prova risiede nei contenuti dichiarativi resi dalla vittima, unitamente ai frammenti delle videocamere ed alle considerazioni tecniche sullo stato dei veicoli, cui si aggiunge la documentazione medica (il primo referto indica contusioni multiple con giorni cinque di prognosi).

Secondo il Tribunale l’azione tenuta dal XXXXXXXX è effettivamente qualificabile in termini di tentato omicidio in ragione delle modalità della condotta (velocità sostenuta e volontario investimento della vettura guidata dall’XXXXXXXXX con la parte anteriore destra della propria) e del comportamento successivo, posto che il R. non presta soccorso all’XXXXXXXX ma si allontana immediatamente (sino a dire alla sorella della vittima in una conversazione telefonica che il fratello era ..nell’erba).

Quanto alla posizione di XXXXXXXX XXXXXXX il Tribunale evidenzia che vi è prova della proposta, da parte di costui, di risarcimento dei danni della vettura dell’XXXXXXXX in cambio del “ritiro della denuncia”.

3. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza emessa in data 12 novembre 2025 ha assolto XXXXXXXX XXXXXXX, mantenendo ferme le statuizioni in danno di XXXXXXXX XXXXXXX.

In motivazione si è affermato, quanto alla posizione di XXXXXXXX XXXXXXX, che la condotta non può essere sussunta nella norma incriminatrice, atteso che la proposta si limitava ad una composizione civilistica della vicenda. Non vi è una esplicita richiesta, da parte del XXXXXXX XXXXXXX, di rendere false dichiarazioni, posto che l’espressione ‘ritirare la denuncia’ non potrebbe essere interpretata in questo senso.

Quanto alla posizione di XXXXXXXX XXXXXXX, dopo un nuovo diniego di perizia, si osserva che la tesi difensiva, che sostanzialmente riduce la ragione dello scontro ad un fatto colposo, non può trovare accoglimento. Ciò in ragione delle modalità complessive del fatto (un inseguimento a velocità sostenuta), da cui si deduce agevolmente la componente psicologica «dolosa». Si ritiene scusabile l’errore compiuto dalla vittima lì dove si parla di due urti (uno nella parte centrale e uno nella parte posteriore sinistra), circostanza di fatto che non pare confermata dallo stato delle vetture. Anche la frase rivolta dall’imputato alla sorella della vittima (tuo fratello è nell’erba) viene ritenuta indicativa della componente dolosa. Si conferma il trattamento sanzionatorio.

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il PG territoriale e il condannato XXXXXXXX XXXXXXXX

4.1 Il ricorso del PG deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo l’impugnante la condotta di offrire la riparazione dell’auto in cambio del ‘ritiro della denuncia’ rientra nel cono applicativo della norma incriminatrice.

4.2 Il ricorso proposto da XXXXXXXX XXXXXXX è affidato a quattro motivi.

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

Secondo la difesa le dichiarazioni rese da XXXXXXXX presentano numerose incongruità e sono in parte smentite dalla prova generica.

Non risulta dagli atti alcun stato confusionale con cui si sarebbe giustificata la totale diversità della prima versione resa agli operanti, rispetto a quelle successive. Inoltre, è stata smentita la versione della vittima circa l’esistenza di un primo tamponamento in zona centrale tra le due vetture, fatto di cui non vi è traccia alcuna.

XXXXXXXX si è più volte contraddetto circa il momento in cui ha preso il bastone, nella prima fase del conflitto, a suo dire per difendersi dal Sono tutti punti che avrebbero dovuto condurre, secondo la difesa, ad una valutazione di inattendibilità del teste.

Al secondo motivo si deduce il vizio di mancata assunzione di prova decisiva.

Si contesta la scelta, fatta in primo grado e ribadita in secondo grado, di respingere la richiesta di perizia sulla dinamica dello scontro tra le due vetture.

Si ribadisce comunque che l’urto si è verificato tra la parte anteriore destra della Fiat Panda e quella posteriore sinistra della … e la velocità non poteva essere particolarmente elevata, visto che la … è stata rinvenuta con la terza marcia inserita.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla qualificazione del dolo.

Si riassume il senso della decisione impugnata, secondo cui l’imputato avrebbe agito con dolo alternativo di provocare lesioni o morte della vittima.

Circa tale aspetto, tuttavia, si evidenzia che dalle modalità del fatto non può dedursi simile qualità del dolo. Un unico punto di impatto non autorizza questa conclusione, posto che ben può essersi trattato di un contatto accidentale durante l’inseguimento, cui è seguita la perdita di controllo della vettura … da parte del conducente. Si tratta di una ipotesi che in modo irragionevole è stata accantonata in sede di merito.

Vi sarebbe una illogica e incompleta valorizzazione di elementi di contesto che non appaiono univoci, con violazione dei contenuti dell’art.56 cod.pen .

Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale è infondato.

La disposizione incriminatrice (art.377 cod. pen.) è stata correttamente interpretata in sede di merito. La contestazione evoca la “promessa di denaro” al fine di indurre la persona a commettere il reato false informazioni al pubblico ministero (nella contestazione si usa il termine ritrattazione) ma la realtà fenomenica emersa dal dibattimento appare non conforme ai contenuti della contestazione.

A ben vedere la iniziativa tenuta dal XXXXXXXX XXXXXXX è inquadrabile come iniziativa di tipo risarcitorio (in una dimensione di piena liceità), cui sarebbe stata correlata una richiesta di “ritirare la denuncia”. Si tratta di una espressione che non può dirsi unicamente evocativa del fenomeno della ritrattazione, posto che nel significato comune la denuncia (esposizione dei fatti) è spesso equiparata alla querela (condizione di procedibilità). Vi è pertanto una incertezza rilevante sul finalismo dell’azione, posto che la contrattazione circa il mantenimento o meno della querela (aspetto rilevante in una ipotesi di derubricazione) sarebbe di certo al di fuori del perimetro applicativo della

disposizione.

Il ricorso del PG va pertanto respinto.

2. E’ fondato – in via assorbente – il terzo motivo del ricorso proposto da XXXXXXXX XXXXXXXX in punto di ricostruzione dell’elemento psicologico doloso, tale da sorreggere la qualificazione giuridica del fatto.

Nella vicenda in esame si sono confrontate più ipotesi ricostruttive del coefficiente psicologico della condotta tenuta dall’imputato durante l’inseguimento tra le due vetture.

Va detto, in premessa, che è pacifico che l’inseguimento ci sia stato e che un unico impatto (tra la parte posteriore sinistra del veicolo … e la anteriore destra del veicolo ..) ha determinato la perdita di controllo della vettura condotta da XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Da parte dell’imputato è stata sostenuta la tesi del coefficiente colposo, tesi che i giudici del merito hanno confutato facendo riferimento al contesto complessivo dell’azione, alla volontà di vendetta coltivata dall’imputato, alla velocità dei mezzi, ai contenuti della frase rivolta dall’imputato alla sorella subito dopo il fatto (…).

Si tratta di elementi da cui è corretto inferire – a parere del Collegio – la esistenza di un coefficiente doloso, ma ciò non è sufficiente a “reggere” la contestazione di tentato omicidio, che postula la ulteriore qualificazione del dolo come diretto (al più alternativo) ma non come dolo eventuale, rispetto all’evento morte.

3. Va ricordato, sul tema, il principio di diritto per cui la valutazione della idoneità degli atti – in caso di tentativo – va realizzata ex ante ed in concreto, dovendosi tener conto della tipologìa di mezzo utilizzato e della complessiva dinamica dell’azione: l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo; così tra le molte Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, omissis, Rv. 260855 – 01.

Il parametro della idoneità va coniugato con quello della univocità, dovendosi ricostruire il dolo – in caso di tentativo – in termini di dolo diretto.

Anche in tal caso il giudizio deve cadere sulla complessiva dinamica dell’azione, senza accantonare elementi indicativi dell’atteggiamento interiore.

Il dolo è infatti fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà della condotta e dell’evento) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U. n. 38343 del 29.4.2014, ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’ id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..; in senso analogo, tra le precedenti, v. Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, Rv 254142 –01) .

Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che – per definizione – non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell’agente) e della univocità (direzione della condotta verso ‘quello’ scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell’azione posta in essere.

La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di ‘segni esteriori’ della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall’altro a svelare la reale intenzione perseguita dall’agente.

Ciò posto va qui ricordato che l’analisi relativa alla ricorrenza del dolo – nel tentato omicidio – non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la pacifica incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale.

Sul punto, va affermato – in via generale – che resta valida l’affermazione di principio risalente a Sez. U n. 748 del 12.10.1993 (dep. 25.1.1994; rv 195804) per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell’evento, si richiede all’autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell’evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l’autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l’evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle

precedenti. Se l’evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come dolo diretto e, nell’ipotesi in cui l’evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (affermazione ripresa e ulteriormente specificata, tra le molte, da Sez. VI n. 1367 del 26.10.2006, rv 235789; Sez. VI n. 6880 del 15.4.1998, rv211082; Sez. I n. 3277 del 29.1.1996, rv 204188) .

Dunque per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche – in via cumulativa e alternativa – l’evento di lesioni.

Corretta è pertanto l’affermazione per cui anche il cd. dolo alternativo è dolo diretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto ad un primo evento preso di mira un secondo evento altamente probabile previsto anch’esso come scopo della condotta e non meramente

accettato come conseguenza possibile (Sez. I n. 267 del 14.12.2011, rv 252046).

Ora, per quanto sottile sia la linea di demarcazione tra dolo diretto di tipo alternativo, correlato ad una previsione e volizione di un evento altamente probabile e dolo eventuale (dipendente da una mera accettazione del rischio di un evento più grave, cui si finisce per aderire) tale linea esiste e va identificata nelle sue manifestazioni esteriori concrete, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico.

4. Nel caso in esame, gli indicatori presi in esame dai giudici del merito appaiono condure al più ad una forma di dolo omicidiario di tipo eventuale (in termini di accettazione del rischio dell’evento morte cui si presta adesione) che ad una forma di dolo diretto/alternativo, o comunque il tema non appare scrutinato in modo del tutto congruo.

Ciò perché la volontà omicidiaria, in un caso del genere, non può prescindere da una approfondita ricognizione di modalità e circostanze del fatto e del contesto specifico di verificazione. L’impatto tra le vetture, pur se a velocità sostenuta, risulta unico e dunque non può escludersi che sia il frutto di una manovra spericolata tesa a provocare lesioni e al più ad ‘accettare il rischio di un evento più grave (non verificatosi).

In tale dimensione va detto che non soltanto si è mantenuta – in sede di merito – una quota di incertezza circa la velocità cui procedevano – in quel momento – i mezzi ma si è evitato di approfondire il tema del rapporto tra prevedibilità dell’evento più grave e conformazione del territorio circostante.

Provocare una sbandata lungo una strada che corre al lato di uno strapiombo è fatto ben diverso (anche in tema di rappresentazione) rispetto ad una sbandata in un territorio pianeggiante e privo di ostacoli fissi.

La stessa frase che viene riportata (non sempre per esteso) nel testo delle decisioni di merito non appare indicativa del dolo diretto dell’evento morte, posto che non soltanto si afferma .. tuo fratello è nell’erba .. ma si invitano tutti i componenti del nucleo familiare (ivi compreso, dunque, il fratello) a recarsi il giorno dopo in un determinato luogo per parlare (domani presentatevi a C., tu insieme a tutta la tua famiglia, che domani se ne parla). Ora, sul piano strettamente logico si tratta di una frase da cui può dedursi di certo la consapevolezza di aver provocato la perdita di controllo con caduta dell’auto nel prato ma non certo quella di aver perseguito una finalità omicidiaria in via diretta.

Si tratta dunque di un punto della decisione che appare dirimente rispetto al mantenimento o meno della attuale qualificazione giuridica, che rimesso ai poteri di accertamento e valutazione del giudice del rinvio, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ruggiero Antonio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.

Così è deciso, 02/07/2026

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