L’ordinanza sulla liberazione anticipata va notificata al difensore?

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Cass. pen., sez. I, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36340 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’ordinanza, che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, debba essere notificata al difensore del condannato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava non doversi procedere nel procedimento di reclamo su liberazione anticipata.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale si doleva circa la mancata fissazione dell’udienza in contraddittorio fra le parti, avendo il ricorrente un concreto interesse ad ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata relativa ad un semestre scontato in detenzione domiciliare, avendo egli un ulteriore titolo in esecuzione ed una pendenza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni (Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021).

I risvolti applicativi

L’ordinanza, che decide sull’istanza di liberazione anticipata, dev’essere comunque notificata al difensore del condannato (anche d’ufficio), essendo costui legittimato a proporre reclamo secondo la disciplina generale delle impugnazioni.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36340 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 25/09/2026

Data Deposito: 17/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

G. M. nato a … il …

avverso il decreto del 05/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento in data 5 febbraio 2026, ha dichiarato non doversi procedere nel procedimento di reclamo su liberazione anticipata presentato da G. M., in quanto scarcerato.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando la mancata fissazione dell’udienza in contraddittorio fra le parti, avendo il ricorrente un concreto interesse ad ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata relativa ad un semestre scontato in detenzione domiciliare, avendo egli un ulteriore titolo in esecuzione ed una pendenza.

3. Il Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 69 bis comma 2 Ord. pen. stabilisce che il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza emessa in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Il successivo comma 3 stabilisce che avverso detta ordinanza è proponibile reclamo al Tribunale di sorveglianza, che decide ai sensi dell’art. 678 cod. proc. pen.; a tale procedimento sono applicabili le disposizioni dell’art. 30 bis commi5 e 6 Ord. pen.

L’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni. (Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, omissis, Rv. 280736 – 01).

In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, omissis, Rv. 281354 -01).

In ragione del fatto che il decreto di inammissibilità del reclamo è stato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, anziché dal collegio, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio, ex art. 620 lett. d) cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino

Così è deciso, 25/09/2026

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