Cass. pen., sez. fer., 25/08/2026 (ud. 25/08/2026, dep. 7/10/2026), n. 35589 (Pres. Boni, Rel. Pilla)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali possa essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava una sentenza emessa dal Tribunale cittadino, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati, in concorso con un altro, di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo a2) e documentale (capo b) nella sua qualità di legale rappresentante di una società per azioni dichiarata fallita.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso dell’imputato nel delitto di bancarotta documentale e alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023).
I risvolti applicativi
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità, lo scopo di danneggiare i creditori impedendo la ricostruzione gestionale può essere desunto dalla complessiva vicenda e dalle circostanze di fatto, le quali colorano di specificità l’elemento soggettivo ricostruibile in base all’attitudine della condotta a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. F
Num. 35589
Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 25/08/2026
Data Deposito: 07/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A. A. S. nato a … il …
avverso la sentenza del 23/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della cassazione LUCA SCIARRETTA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. M. S., nell’interesse del ricorrente che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23 febbraio 2026 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 15 gennaio 2024 del Tribunale cittadino con la quale l’imputato A. A. S. era stato condannato alla pena di giustizia per i reati, in concorso con S. B., di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo a2) e documentale (capo b) nella sua qualità di legale rappresentante dal 13 settembre 2011 al 2 gennaio 2012 della società “A. R. E. s.p.a.”, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino in data 27 marzo 2014.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, articolato in plurime censure, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in relazione al concorso dell’imputato nel delitto di bancarotta distrattiva, alla sussistenza dell’elemento soggettivo nonché alla natura distrattiva dei prelievi.
2.1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato – circa la effettuazione di prelievi di danaro dai conti della società e la consegna del danaro allo zio e coimputato S. – ritenendole confessorie della condotta distrattiva.
In realtà, le dichiarazioni confermano la mancanza di autonoma capacità deliberativa e gestionale dell’imputato e il suo stato di totale soggezione psicologica e gerarchica rispetto al coimputato S., reale dominus della società, al quale il ricorrente non era in grado di opporsi in alcun modo prestandosi addirittura a firmare documenti in bianco.
Sono state travisate anche le deposizioni testimoniali di C. D. che ha definito l’imputato quale “braccio destro” e “tuttofare” dello zio che “comandava dentro e gestiva tutto”: le espressioni utilizzate dal teste stanno proprio a delineare il ruolo esecutivo, servente e subordinato dell’imputato.
Infine, oggetto di travisamento risultano essere state le dichiarazioni dei testi D., C. e A. che avevano rapporti con la società: da tali dichiarazioni emerge che le questioni significative e rilevanti erano adottate unicamente da S..
2.1.2. Quanto poi alla sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo, se è vero che la fattispecie in esame richiede il dolo generico e dunque unicamente la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia, tuttavia la condizione dell’imputato di mero esecutore di direttive altrui non permette di ritenere che sia stato provato che egli abbia partecipato con coscienza e volontà al disegno distrattivo.
2.1.3. Quanto infine alla natura distrattiva dei prelievi effettuati dal conto corrente della società per la somma di euro 228.619,85 euro, se è vero che la mancata giustificazione della destinazione dei beni sociali è considerata prova della distrazione, la Corte territoriale non poteva ignorare le allegazioni difensive in ordine all’impiego delle somme per finalità aziendali quali le spese vive e la autoliquidazione dei compensi senza che sia stata operata in relazione a quest’ultima voce alcuna distinzione rispetto agli altri prelievi.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso dell’imputato nel delitto di bancarotta documentale e alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all’assenza dell’elemento psicologico del dolo specifico, adottando una motivazione apparente e riconoscendo all’imputato una responsabilità da posizione.
L’imputato era inesperto sul piano amministrativo contabile e la gestione della contabilità era affidata a terzi.
Né è stata verificata la sua concreta possibilità di accesso alle scritture contabile depositate presso terzi.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione degli specifici rilievi contenuti nell’atto di appello.
La motivazione della sentenza impugnata risulta adesiva alla sentenza di primo grado e non si confronta con le specifiche censure contenute nell’atto di appello che riguardavano il travisamento dei dati probatori, il ruolo di mero prestanome svolto dal ricorrente nella società, la natura distrattiva dei prelievi, la sussistenza dell’elemento psicologico della bancarotta documentale.
Non vi è alcuna risposta nella sentenza impugnata rispetto alle censure sollevate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Il primo motivo di ricorso, articolato in plurime censure, risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
1.1. La prima delle censure contenuta nel motivo di ricorso relativa al travisamento probatorio risulta manifestamente infondata.
L’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta.
Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, omissis, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, omissis, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, omissis, Rv. 283370), rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi.
Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, omissis, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, omissis, Rv. 272406).
Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.
È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
La censura come proposta difetta delle condizioni richieste da questa Corte ai fini della configurabilità del travisamento in quanto volta unicamente ad una diversa interpretazione e a una rivalutazione dei contributi dichiarativi forniti dall’imputato e dai testimoni escussi.
Sul punto la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici ha valorizzato le dichiarazioni dell’imputato nella misura in cui ha ammesso di avere ripetutamente consegnato denaro contante dal conto corrente societario allo S. su richiesta di quest’ultimo e di sapere che lo avrebbe impiegato tra l’altro per pagare il canone di una villa da lui condotta in locazione (p.9). Siffatte dichiarazioni sono state ritenute confessorie dal momento che rivelano il volontario contributo causale alla condotta distrattiva del coimputato S., condotta non neutralizzata dalla circostanza che l’imputato avesse un appartamento all’interno del campo da golf, condotta pienamente compatibile con il condurre in locazione una villa sulla collina torinese (p.10).
Anche in relazione ai contributi dichiarativi forniti dal curatore e dagli altri professionisti la censura si rivela unicamente rivalutativa in relazione al significato attribuito all’espressione “tuttofare” e al contenuto delle attività svolte dall’imputato, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria che dà conto dell’attività gestoria posta in essere dal ricorrente di concreto contributo alla gestione della società fino al conferimento dell’incarico al commercialista per la tenuta delle scritture contabili (p. 9).
1.2. La seconda delle censure contenuta nel primo motivo, in punto di elemento soggettivo, risulta generica.
Il ricorrente si limita genericamente a censurare la sentenza quanto alla mancata prova dell’elemento soggettivo della bancarotta distrattiva non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo. (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, omissis, Rv. 261739).
1.3. La terza delle censure contenuta nel primo motivo, quanto alla natura distrattiva dei prelievi, è reiterativa e manifestamente infondata.
La Corte territoriale sul punto ha richiamato la consulenza tecnica nella parte in cui ha ribadito che il prelievo dell’importo complessivo di euro 228.619,85 contabilmente giustificato come nota spese in mancanza di un conto delle note spese nel quale fossero chiaramente indicati la natura e i giustificativi delle spese, doveva necessariamente considerato non giustificato e dunque attività distrattiva.
Come già evidenziato peraltro, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere ripetutamente consegnato denaro contante dal conto corrente societario, allo S. su richiesta di quest’ultimo e di sapere che lo avrebbe impiegato tra l’altro per pagare il canone di una villa da lui condotta in locazione per finalità personali del coimputato del tutto estranee all’attività e alla gestione dell’impresa.
2. Il secondo motivo, quanto all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, è infondato.
La Corte territoriale ha evidenziato che i due imputati, pur avendo a disposizione i libri e le scritture contabili fino all’annualità 2010, non li hanno consegnati e hanno consegnato un libro giornale del 2011 con annotazione di fasulle operazioni passive dell’importo di euro1,00 con il chiaro scopo di occultare gli effettivi dati contabili della società in danno dei creditori e le condotte distrattive poste in essere in concorso tra loro.
Va altresì ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, omissis, Rv. 284304).
3. Il terzo motivo di ricorso è privo di specificità.
Nel riprendere alcuni motivi di doglianza, già contenuti nei precedenti motivi, il ricorrente si limita a lamentare la omessa risposta ai motivi di appello laddove come già rappresentato nei paragrafi che precedono la sentenza impugnata ha fornito esauriente e articolata risposta.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/08/2026






