Ricorso per Cassazione: è onere del ricorrente dimostrare la preventiva devoluzione della questione al giudice di merito per specificità della censura di motivazione omessa o apparente?

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Cass. pen., sez. III, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 24/09/2026), n. 34440 (Pres. Ramacci, Rel. Macrì)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di ricorso per Cassazione, sia onere del ricorrente, ai fini della specificità della censura di motivazione omessa o apparente, dimostrare di aver devoluto la questione al giudice.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Napoli annullava un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli limitatamente a una società a responsabilità limitata, alle quote sociali, all’intero complesso aziendale, disponendone l’immediata restituzione all’avente diritto.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico ministero europeo – Ufficio di Napoli-, che deduceva violazione di legge e violazione di norme processuali.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è onere del ricorrente, ai fini della specificità della censura di motivazione omessa o apparente, dimostrare di aver devoluto la questione al giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019).

I risvolti applicativi

Ai fini della specificità della censura di motivazione omessa o apparente, il ricorrente (in Cassazione) ha l’onere di dimostrare l’avvenuta preventiva devoluzione della questione al giudice di merito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3

Num. 34440

Anno 2026

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: MACRI’ UBALDA

Data Udienza: 16/09/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

sul ricorso del Pubblico ministero europeo EPPO – Ufficio di Napoli – nel procedimento a carico di

E. C., nata a …, il …, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della G. T. S.r.l.,

avverso l’ordinanza in data 29/04/2026 del Tribunale del riesame di Napoli,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

lette per le parti le memorie degli avv. S. P. e L. M., che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 29 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 gennaio 2026 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli limitatamente alla società G. T.S.r.l., alle quote sociali, all’intero complesso aziendale, disponendone l’immediata restituzione all’avente diritto.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero europeo – Ufficio di Napoli- per violazione di legge e violazione di norme processuali.

Contesta la decisione del Tribunale che aveva escluso le esigenze cautelari, per il rilevante lasso temporale trascorso dai fatti, senza condotte sintomatiche di una perdurante attività criminale dell’associazione e dei singoli. Lamenta, in particolare, che il Tribunale aveva errato nel non valutare la produzione documentale del Pubblico ministero, perché dall’informativa di reato era risultato che la G. T. S.r.l., che aveva iniziato l’attività fraudolenta nel 2006 (come risultante dalle due sentenze di non doversi procedere per prescrizione dei reati tributari di cui agli art. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti della rappresentante legale, C. E., per i reati dal 2007 al 2015), aveva continuato a svolgere l’attività criminale anche nelle annualità successive alle contestazioni presenti nell’ordinanza impugnata, e quindi fino al 2025. Censura la mancata valutazione di tale informativa solo perché non oggetto del presente procedimento, atteso che, dal punto di vista del periculum in mora, i nuovi fatti emersi avevano rilievo a prescindere da eventuali contestazioni nel presente procedimento e il Tribunale era tenuto a valutarli. In ogni caso, precisa di aver proceduto a ulteriori contestazioni nei confronti di A. P. e V. E. in sede di convalida del sequestro preventivo della somma di euro 48.000, rinvenuta in contanti presso la loro abitazione. Chiarisce ancora che il periculum in mora era desumibile già dalla condotta degli indagati nel 2014, allorché la G. T. aveva alienato l’immobile, pure sottoposto a sequestro, in cui aveva svolto la propria attività la A.C.V. I., rappresentata e di proprietà di Anna Perillo, coniuge di Vincenzo E. e amministratore di fatto. Infatti, la G. T. l’aveva preso in affitto il giorno successivo, pagando un canone mensile, all’incirca pari alla rata di mutuo pagata quand’era proprietaria, con operazione economicamente svantaggiosa, contestuale all’avvio dei procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola nei confronti di E. C. e conclusi con sentenze di prescrizione. Osserva ancora che il Tribunale aveva ritenuto il sequestro impeditivo, quando il G.i.p. aveva fatto riferimento alla possibilità di confiscare la società dal momento che era stabilmente dedita alle frodi ed era inserita in un contesto criminale nel quale aveva già posto in essere atti finalizzati alla sottrazione del patrimonio societario alla garanzia dell’Erario. Lamenta, poi, la mancata attivazione da parte del Tribunale dei poteri integrativi officiosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale del riesame ha censurato, rimarcando l’intrinseca contraddittorietà, l’ordinanza del G.i.p. che ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 della G. T.S.r.l., ritenuta società veicolo di una complessa frode fiscale, pur in assenza di un nesso di derivazione causale del profitto dai reati tributari contestati, assenza che ha già giustificato il rigetto delle misure cautelari personali nei confronti degli indagati e delle misure cautelari reali per equivalente sui loro patrimoni personali.

Premesso che alla società è stato ascritto il reato di cui al capo 59), relativo all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, il Tribunale del riesame ha negato che il sequestro possa essere qualificato come impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sembrerebbe aver ritenuto il G.i.p., per l’incompatibilità ontologica di questo con lo speciale sistema di sanzioni interdittive previsto dalla disciplina della responsabilità degli enti, alla luce della sentenza Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, omissis, Rv. 288087 – 01, ma ha anche negato che il sequestro possa essere qualificato come funzionale alla confisca di cui l’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001, che mutua i caratteri essenziali del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di una rigorosa motivazione sulla dispersione della garanzia patrimoniale, per giunta esclusa dal lasso di tempo trascorso dai reati contestati senza l’individuazione di condotte preoccupanti o rischiose.

Il Pubblico ministero ricorrente, pur deducendo il vizio di violazione di legge e di violazione di norme processuali, ha in realtà argomentato in ordine al vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata non condividendone le linee interpretative.

Ha evidenziato, infatti, che, sulla base di una nuova informativa presentata all’udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame, era certo che la G. T. aveva continuato a svolgere l’attività criminale fino al 2025, e che nel 2014 aveva alienato un immobile, salvo prenderlo in affitto dalla società acquirente, con un’operazione antieconomica.

A differenza di quanto prospettato, il Tribunale del riesame ha risposto sul primo punto con una motivazione non apparente, ritenendo l’insufficienza dell’informativa relativa a un altro procedimento, in assenza di un preventivo vaglio positivo di un’autorità giudiziaria. E’ evidente che il punto critico, rilevato nell’ordinanza impugnata, non è stato la novità della produzione ma l’utilità della documentazione ai fini della prospettazione accusatoria. Peraltro, l’ulteriore circostanza della convalida del sequestro preventivo della somma di euro 48.000 in contanti, rinvenuta nel corso della perquisizione nell’abitazione di A. P. e Vincenzo E., e oggetto, stando a quanto affermato dal P.m. ricorrente, di una contestazione suppletiva in questo procedimento, non pare sia stata mai portata all’attenzione del Tribunale del riesame. E’ onere del ricorrente, ai fini della specificità della censura di motivazione omessa o apparente, dimostrare di aver devoluto la questione al giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, omissis, Rv. 277518 – 02). Analogo onere non risulta assolto rispetto all’allegazione dell’alienazione dell’immobile nel 2014. A prescindere dalla carente descrizione di un’operazione che pare presentare semplicemente dei caratteri di finanziamento di liquidità, si osserva che il P.m. non ha specificato per quale ragione un’alienazione risalente al 2014 integrerebbe il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Il P.m., in altri termini, non si confronta affatto con l’argomento esposto dal G.i.p. per rigettare le misure cautelari personali e le misure cautelari reali per equivalente sul patrimonio degli indagati, e ulteriormente valorizzato dal Tribunale del riesame rispetto alla società, secondo cui non erano emerse condotte di perdurante operatività del sodalizio e di perdurante pericolosità.

Va ribadito che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, omissis, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, omissis, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, omissis, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, omissis, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, omissis, Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, omissis, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, omissis, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, omissis, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, omissis, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, omissis, Rv. 206104).

In definitiva, il ricorso del P.m. è inammissibile sia sotto il profilo della carenza di allegazione specifica sia sotto il profilo del vizio denunciato, solo apparentemente inerente alla violazione di legge (neanche menzionate le norme processuali violate), in realtà inerente al vizio di motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 16 settembre 2026

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