Il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia all’incarico di impugnare integra caso fortuito o forza maggiore?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. VI, 23/07/2026 (ud. 23/07/2026, dep. 3/09/2026), n. 32815 (Pres. De Amicis, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, sia idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli rigettava una richiesta di restituzione nei termini per proporre appello avanzata dai ricorrenti in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia, che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup..

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorrevano per Cassazione i condannati, i quali deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando come non fosse stato attribuito adeguato rilievo alla documentazione prodotta dal nuovo difensore, dalla quale sarebbe emerso che il precedente difensore avrebbe di fatto impedito la tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in situazioni di fatto, superabili mediante la normale diligenza ed attenzione, valendo anche l’onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021).

I risvolti applicativi

L’inadempimento del difensore di fiducia non integra caso fortuito o forza maggiore, ove superabile con l’ordinaria diligenza, gravando sull’assistito l’onere di vigilare sull’adempimento dell’incarico, salvo impedimenti derivanti dalla complessità della normativa.

Leggi anche

Contenuti Correlati