Cass. pen., sez. I, 15/07/2026 (ud. 15/07/2026, dep. 2/09/2026), n. 32711 (Pres. De Marzo, Rel. Micali)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’evento di cui all’art. 30, co. 2, legge n. 354 del 1975 sia derogabile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava un reclamo presentato da una detenuta, in espiazione della pena di anni ventidue di reclusione in relazione al delitto di cui all’artt. 575 e 577 cod. pen., avverso un provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano, a sua volta, aveva respinto una richiesta avanzata sempre da codesta detenuta, e finalizzata alla concessione di un permesso ex art. 30 legge 26 luglio 1975 n. 354.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’evento di cui all’art. 30, co. 2, legge n. 354 del 1975 non è derogabile in via interpretativa, dovendo esso presentare la capacità di proiettarsi ed incidere sulla sfera «familiare» del detenuto (Sez. 1, n. 10528 del 5 febbraio 2026).
I risvolti applicativi
L’evento di cui all’art. 30, comma 2, l. n. 354/1975 non è suscettibile di deroga in via interpretativa, dovendo esso necessariamente presentare un’attitudine a incidere sulla sfera familiare del detenuto.
[1]Ai sensi del quale: “Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32711 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: MICALI MASSIMILIANO
Data Udienza: 15/07/2026
Data Deposito: 02/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. L. L., nata a … il …
avverso l’ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Paternello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, nonché la memoria trasmessa nell’interesse della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di L. L. F. – detenuta in espiazione della pena di anni ventidue di reclusione in relazione al delitto di cui all’artt. 575 e 577 cod. pen. – avverso il provvedimento dell’8 agosto 2025 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta avanzata detenuta e finalizzata alla concessione di un permesso ex art. 30 legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.) per poter svolgere, nella data del 2 settembre 2025, presso il plesso scolastico sito in …, l’esame di idoneità per l’ammissione al secondo anno dell’istituto d’istruzione superiore «…».
A fondamento della decisione il Tribunale, pur considerando «la rilevanza ed il valore del percorso di studi intrapreso dalla detenuta», ha condiviso la valutazione del giudice monocratico evidenziando come non potessero ritenersi ricorrenti i presupposti ai quali, ai sensi della disposizione sopra citata, è subordinata la concessione di un permesso di necessità.
2. L. L. F. propone, con l’assistenza dell’avv. A. B., ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore evidenzia come, nell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 30 ord. pen., la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese evidenziato come tra «gli eventi di particolare gravità» rientrino non solo eventi luttuosi o drammatici, ma anche «avvenimenti eccezionali, non usuali, particolarmente significativi nella vita di una persona, idonei ad incidere profondamente nel tratto esistenziale del detenuto, nel grado di umanità della detenzione e nella rilevanza per il suo percorso di recupero».
Rappresenta, pertanto, che anche eventi positivi, purché «eccezionali», e cioè dotati di apprezzabile peso specifico nella vicenda umana del detenuto, possono legittimare la concessione di un permesso di necessità, a maggior ragione ove si consideri che, nel caso in esame, esso costituiva l’unico strumento attraverso il quale la detenuta poteva soddisfare il suo diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, attesa l’impossibilità di svolgere l’esame a distanza, o in presenza, all’interno della struttura penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. L’art. 30 ord. pen. stabilisce, al primo comma, che «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo» e, al secondo comma, «che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità».
Le due ipotesi normate appena delineate, per quanto abbiano un ambito applicativo diverso, l’una presupponendo che il familiare o il convivente del detenuto versi in una condizione di pericolo di vita definito imminente, la seconda postulando genericamente la presenza di eventi particolarmente gravi,
presentano all’evidenza una matrice comune.
Esse, infatti, sottendono un’identica ratio, da individuarsi nell’esigenza di garantire che l’esecuzione del trattamento penitenziario di ogni detenuto sia sempre ispirata al rispetto del principio di umanità che trova il suo primo fondamento costituzionale nella previsione di cui all’art. 27 Cost.
3. Nell’opera di precisazione ermeneutica del precetto normativo, questa Corte ha costantemente affermato, con indirizzo cui il collegio intende dare convinta continuità, che i requisiti della particolare gravità dell’evento di cui al secondo comma, ai quali l’ordinamento subordina la concessione del permesso, debbano essere apprezzati avuto riguardo alla concreta idoneità dell’evento stesso, inteso quale fatto storico specifico e puntualmente individuato, ad incidere in maniera significativa sulla vicenda esistenziale del detenuto.
In tale prospettiva, non è, allora, necessario che l’evento rivesta carattere luttuoso o comunque drammatico, assumendo, per contro, rilievo decisivo la sua natura di accadimento eccezionale, estraneo all’ordinarietà dell’esperienza quotidiana, sia per il suo intrinseco significato sul piano fattuale, sia per la particolare risonanza che esso è suscettibile di assumere nella sfera del detenuto, tenuto conto della peculiare condizione derivante dallo stato di restrizione (Sez. 1, n. 15953 del 27 novembre 2015, Rv. 267210).
4. L’evento in questione, in tal modo inteso, deve, però, per espressa previsione normativa, non derogabile in via interpretativa, presentare la capacità di proiettarsi ed incidere sulla sfera «familiare» del detenuto (l’art. 30, comma 2, ord. pen. recita, come sopra già evidenziato, espressamente: «analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità»: sul significato della disposizione e sull’inquadramento sistematico, v. Sez. 1, n. 10528 del 5 febbraio 2026, Rv. 289633 – 01).
I fatti per i quali può essere concesso un permesso di necessità non devono, allora, presentare soltanto i caratteri dell’eccezionalità e della particolare rilevanza, ma devono altresì prospettare un’incidenza concreta e significativa sul tessuto delle relazioni affettive e familiari del detenuto, inserendosi in una
vicenda idonea a coinvolgere in modo diretto il nucleo familiare e a giustificare, per tale ragione, la temporanea sospensione dello stato detentivo.
Tali connotati, ordinariamente ravvisabili al cospetto di eventi eccezionali suscettibili di incidere in modo diretto e significativo sulla sfera delle relazioni familiari del detenuto, quali la nascita o il decesso di un prossimo congiunto, risultano del tutto assenti nel caso in esame.
La richiesta avanzata si correla, infatti, non già ad una vicenda coinvolgente il nucleo familiare e gli interessi affettivi ad esso sottesi, bensì al perseguimento di una finalità strettamente individuale della detenuta, identificabile nella volontà di conseguire un titolo di studio, volontà che non può ricevere tutela attraverso l’invocata applicazione della previsione eccezionale di cui all’art. 30 ord. pen. ma che, in quanto estrinsecazione di un diritto costituzionalmente garantito, risulta, invero, per altra via, pienamente tutelata anche in ambito penitenziario.
Gli artt. 15 e 19 dell’ordinamento penitenziario, unitamente alle disposizioni contenute negli artt. 41 e ss. del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, nonché agli atti di indirizzo e organizzazione adottati dall’amministrazione nelle materie di riferimento, tra i quali assume peculiare rilievo la circolare del Ministero dell’istruzione n. 12266 del 23 maggio 2021 concernente lo svolgimento degli esami da parte delle persone detenute, concorrono, infatti, a delineare un quadro normativo e amministrativo unitariamente orientato ad assicurare la più ampia ed effettiva tutela del diritto allo studio anche in costanza di detenzione, nella
prospettiva di consentire al soggetto ristretto la prosecuzione e il completamento del percorso formativo intrapreso.
5. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna della F. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 15/07/2026





