Cass. pen., sez. I, 9/07/2026 (ud. 9/07/2026, dep. 27/08/2026), n. 32089 (Pres. Rocchi, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, ai ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, sia possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina confermava l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore del proposto il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento all’assenza di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (si veda Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione per appartenenza mafiosa, è necessario accertare l’attualità della pericolosità sociale, fermo restando che la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo è applicabile in presenza di elementi sintomatici della partecipazione al sodalizio, purché sia verificata alla luce delle circostanze concrete e non costituisca l’unico fondamento dell’accertamento dell’attualità della pericolosità.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32089 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 09/07/2026
Data Deposito: 27/08/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. G., nato a … il …
avverso il decreto del 20/01/2025 della Corte d’appello di Messina
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato, ai danni di G. P., l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni.
Il proposto è iscrivibile, secondo i Giudici del merito, nelle categorie criminologiche tipizzate dall’art. 4, comma 1 let. b) d. lgs. n. 159 del 2011, in quanto indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sanzionata dall’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, reato rientrante
nel novero di quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La pericolosità è stata inferita dalla condanna per il reato di partecipazione a tale sodalizio diretto dal padre del sottoposto, S. P., operante in … e nelle zone limitrofe, contestata fino all’estate del 2014 (operazione “D.”) e per l’avvenuta protrazione di tale attività illecita anche in epoca successiva, come risultante dalle propalazioni di diversi collaboratori di giustizia (A., M., M.) e dal coimputato F.: è, infatti, emerso che il S. P. – a seguito di contrasti insorti con altri affiliati – aveva costituito un autonomo gruppo criminale, parimenti dedito al traffico di stupefacenti, di cui faceva parte il figlio G..
A conferma di tanto è stata valorizzata la circostanza che, il 28 febbraio 2020, in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza custodiale emessa a carico dell’odierno ricorrente per il reato associativo, erano stati rinvenuti presso l’abitazione di quest’ultimo, oltre 8 grammi un marijuana (oggetto di contestazione del capo c), per il quale egli è stato condannato nel processo “D.”), oltre alla somma di danaro contante di euro 1.315,00, in banconote di piccolo taglio, di cui lo stesso, all’epoca sprovvisto di qualunque lecita fontedi reddito, non era stato in grado di giustificare la provenienza.
2. Ricorre per cassazione P., tramite il difensore di fiducia, mediante tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all’assenza di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale.
Evidenzia l’abnorme iato temporale intercorso tra l’udienza di trattazione del gravame (4 maggio 2023), la deliberazione (20 gennaio 2025) e il deposito della motivazione del provvedimento impugnato (5 dicembre2025), lamentando come – sebbene per le misure personali non sia previsto un termine decadenziale quale quello previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 per le misure patrimoniali, la necessità di definire il giudizio in un tempo ragionevole informa di sé l’intero sistema ed è funzionale a garantire che la decisione sia aderente alla situazione fattuale.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’assenza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale sotto il diverso profilo della risalenza al lontano 2014 della condotta associativa ascritta al P., sulla sola cui base sarebbe stato emesso il giudizio di persistente pericolosità sociale del ricorrente.
Denuncia l’assertività della motivazione secondo cui il proposto era partecipe di un autonomo gruppo criminale costituito dal padre e operante in epoca successiva a quella oggetto della contestazione nel processo “D.”, per cui era stato condannato, con condotte fino al 2014.
Avversa la sintomaticità del rinvenimento della modica quantità di droga e della somma di denaro; invece, assurta a elemento indicativo di una pericolosità qualificata, peraltro con evidente travisamento temporale del fatto che la Corte di appello colloca «un anno prima della deliberazione del decreto impugnato», mentre esso risale a due anni prima.
Deduce, inoltre, l’assenza di qualsiasi valutazione degli elementi prospettati dalla difesa (disarticolazione del sodalizio originario, ruoli di confidente del padre del proposto, attentato da questi subito) contravvenendo all’obbligo di motivazione che involga tutti gli aspetti della vicenda.
2.3. Con il terzo motivo deduce l’omessa motivazione su un fatto sopravvenuto decisivo, costituto dall’avvenuta esecuzione nei riguardi del ricorrente, di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica il 22 febbraio 2024 e che, sebbene successivo alla data della trattazione del gravame da parte della Corte di appello, era senz’altro conoscibile al momento della deliberazione e, a maggior ragione, a quella del deposito della motivazione del provvedimento.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, ha prospettato l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso denuncia censure non consentite o, comunque, manifestamente infondate.
1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Com’è noto, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (si veda Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, omissis, Rv. 279306 – 01) e che «a fronte di elementi positivi denotanti l’abbandono di logiche criminali di appartenenza all’associazione, l’applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel
separato giudizio penale» (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, omissis, Rv. 278526 – 01)
Nel caso in esame la Corte di appello ha dato atto dei gravi trascorsi criminali del proposto nella consorteria dedita al narcotraffico diretta dal genitore, contestata fino al 2014 ed ha evidenziato, in modo adeguato e logicamente coerente, le circostanze da cui desumere la attuale pericolosità, non fermandosi a tale risalente condanna, bensì attualizzando la valutazione alla stregua delle ulteriori condotte penalmente rilevanti, sono genericamente avversate dalla difesa. In considerazione del positivo accertamento di contiguità, dunque, la Corte di appello ha fatto certamente ricorso alla presunzione di permanente appartenenza alla compagine mafiosa, la cui validità ha verificato alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, in ossequio al principio espresso Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 271511.
E’ appena il caso di evidenziare come – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente in ordine alla tempistica che ha caratterizzato l’udienza di trattazione del gravame (4 maggio 2023), la deliberazione (20 gennaio 2025) e il deposito della motivazione del provvedimento impugnato (5 dicembre 2025) – poiché la verifica dell’attualità della pericolosità deve essere svolta alla data del decreto applicativo della misura di prevenzione.
2. Il secondo motivo è non consentito perché aggredisce la motivazione, non manifestamente illogica e aderente alle risultanze in atti che si è riprodotta in premessa, laddove nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.
Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). È scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, omissis, Rv. 266365); ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice (o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
3. Per le stesse considerazioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso poiché la conoscenza da parte della Corte territoriale del fatto sopravvenuto asseritamente decisivo consistente nell’emissione nei suoi riguardi di un ordine di esecuzione di pene concorrenti è meramente congetturale. In ogni caso, osserva il Collegio, la censura non riguarda la decisione sulla applicazione della misura di prevenzione, bensì la sua esecuzione, così ponendosi fuori dal perimetro per il quale il ricorso per cassazione è ammesso nella presente materia.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 09/07/2026





