Cass. pen., sez. V, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 19/08/2026), n. 31590 (Pres. Pistorelli, Rel. Meriggi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa debba avvenire tramite la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall’art. 133, co. 1, c.p.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze, in riforma di una sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Pistoia che aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, riteneva responsabile il liquidatore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, in ordine al reato ascrittogli di bancarotta documentale semplice, riconoscendogli al contempo le circostanze attenuanti generiche, applicato la diminuente per il rito abbreviato e, per l’effetto, siffatto imputato era quindi condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie, con sospensione condizionale.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt.131-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., in relazione all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dalla richiamata disposizione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6 – , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., la tenuità dell’offesa va valutata alla luce dei criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di esaminarli tutti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 31590
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 13/05/2026
Data Deposito: 19/08/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. S. nato a … il …
avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d’appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta d’applicazione della sanzione sostitutiva ex art 20 bis cod. pen.;
udito l’avvocato M. V., difensore dell’imputato, che si è riportato ai motivi d’impugnazione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, per quanto di interesse, in riforma della sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Pistoia che aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste: 1) ha ritenuto responsabile S. M., quale liquidatore della società N. G. SRL IN L., dichiarata fallita in data 15/11/2018, in ordine al reato ascrittogli di bancarotta documentale semplice; 2) ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, applicato la diminuente per il rito abbreviato ed ha quindi condannato il medesimo alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie, con sospensione condizionale.
2. Ha presentato ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv. M. V., proponendo due motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt.131-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., in relazione all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dalla richiamata disposizione. Deduce che: 1) la sentenza impugnata aveva negato la causa di non punibilità con formula di stile che non aveva riguardo alle complessive particolarità del caso concreto come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e che si esauriva nel richiamo di tratti che individuavano soltanto la tipicità del reato mentre evocavano in via soltanto astratta l’entità del danno; 2) la pronuncia non aveva valutato indici favorevoli all’accoglimento della richiesta quali: la tenuta e consegna di alcuni documenti contabili tra cui il libro giornale e i registri IVA degli anni 2014-2015; rinvenimento di un attivo di euro 13.000 spettante alla fallita per rimborso delle spese di una causa vinta nei confronti di un fornitore; cessazione dell’attività commerciale nel 2014, con attivazione dell’imputato per chiudere l’esposizione debitoria, fatta eccezione per quella verso New Goi per un credito contestato nonché verso Camera di Commercio, INPS e Erario.
2.2. Con il secondo motivo si duole di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt. 20-bis, 163 cod. pen., 545-bis cod. pen. e 58 della legge 689/81, in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità. Deduce che: a) in forza di specifico mandato, il difensore, all’udienza di discussione del gravame, svolta il 27 ottobre 2025, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di assoluzione oggetto del primo motivo di appello, aveva fatto richiesta di applicazione della pena sostitutiva, costituita dal lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt.20- bis cod. pen. e 56-bis della legge 689/81 mentre, solo in via subordinata, se ritenuta tale pena sostitutiva inapplicabile, aveva fatto richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; b) la Corte di appello aveva concesso la sospensione condizionale con la motivazione secondo cui, concesso tale beneficio, «non deve valutarsi, stante il disposto dell’art. 58 della legge n. 689/1981, l’eventuale sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, chiesta in via subordinata dalla difesa »; c) il diniego della pena sostitutiva così motivato era illegittimo in quanto: c.1.) non teneva conto della rinuncia del ricorrente alla sospensione condizionale; c.2.) per la sostituzione la difesa aveva prodotto la procura speciale perché il difensore prestasse l’assenso alla sostituzione con i lavori di pubblica utilità; c.3) la sostituzione corrispondeva ad un oggettivo interesse dell’imputato; c.4) la scelta così articolata contrastava con la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass.pen.1 Sez.VI, 14.10.2025, n.37889) che riconosce come la scelta tra le misure debba tenere conto sia dell’interesse dell’imputato che degli effetti oggettivamente più favorevoli che la sostituzione può sortire nel caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. La Corte di appello ha motivato il diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. argomentando che «(d)eve essere esclusa la tenuità dell’offesa al bene giuridico protetto dalla norma, con conseguente Inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. invocata dalla difesa, posto che l’imputato ha omesso del tutto di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge per i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (le uniche scritture consegnate essendo quelle relative agli ·anni 2014-2015); la condotta dell’Imputato, inoltre, non ha consentito al curatore di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare eventuali azioni revocatorie o altre azioni a tutela del creditori (si veda, al riguardo, la relazione in atti del 17 agosto 2020, da cui risulta che la riscontrata carenza documentale non ha consentito al curatore di dare ‘risposte qualificate’ neppure in ordine al periodo di operatività aziendale, potendosi solo presumere la cessazione gestionale nell’anno 2016 con lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società) ».
Secondo il ricorrente, quella esposta costituirebbe una motivazione di stile ed astratta, circoscritta agli elementi costitutivi della tipicità e, come tale, inidonea alla valutazione del fatto concreto.
2.2. In generale, secondo incontrastato orientamento nomofilattico, «(a)i fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 – 01). Sulla stessa linea è stato recentemente ribadito che la particolare tenuità del fatto «può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U – , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 – 01).
2.2.1. Muovendo da tale premessa, merita adesione l’affermazione secondo cui il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa richiede necessariamente un esito favorevole della valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 8979 del 14/02/2024, n.m.; Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8032 del 13/01/2026, n.m.).
L’assunto è specificato da quelle pronunce secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6 – , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 – 01). Ed, invero, avuto riguardo ai casi esaminati, le decisioni così in rilievo hanno validato il diniego della causa di esclusione in ragione della constatazione che uno dei criteri di tenuità del fatto non era soddisfatto.
2.2.2. La gravità dell’offesa deve essere misurata in relazione al fatto concreto. È stato appunto affermato che «(i)n tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile» (Sez. 6 -, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 – 01). Nell’accertamento in concreto della gravità dell’illecito, anzi, sono destinati ad assumere rilievo lo sfondo fattuale in cui la condotta s’iscrive ed il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (cfr. Sez. 4 – , n. 10629 del 13/02/2026, Rv. 289623 – 02).
Vero è, comunque, che, nella misura della offensività del fatto, assume in primo luogo rilievo il contenuto concreto degli elementi costitutivi della tipicità materiale, vagliato nelle sue modalità di attuazione e di impatto sul bene protetto nel caso specifico.
Deve al riguardo rammentarsi che in tema di bancarotta documentale la nozione di danno è delimitata al pregiudizio cagionato dal fatto di reato globalmente considerato, da valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire, totalmente o parzialmente, la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5- n. 19208 dell’8/04/2024, n.m.).
2.2.3. Sotto altro profilo è dato ribadire che, in tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3 – , Sentenza n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 – 02. Cfr. anche Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Rv. 264223 – 01).
2.3. La sentenza impugnata, pur facendo mostra di attenersi ad alcuni dei criteri enunciati, ha offerto indicazioni generiche sugli elementi che dovevano offrire concretezza alla verifica del pregiudizio derivato dalle violazioni, in particolare omettendo di confrontarsi effettivamente con una serie di allegazioni che la difesa, in adempimento dell’onere sulla stessa gravante, ha dedotto per dimostrare la modesta offensività in concreto dell’illecito.
Nel quadro segnato dalla (non smentita) rappresentazione della sostanziale sovrapponibilità del periodo di carenza della contabilità e di quello di cessazione dell’attività commerciale, la difesa ha rimarcato che il ricorrente aveva comunque consegnato libro giornale e registri IVA delle annate 2014-2015, con ciò allegando circostanze in sé potenzialmente idonee a limitare il pregiudizio. Mentre era stato rinvenuto un attivo, seppure limitato, la difesa ha allegato come fossero stati estinti i debiti fatta eccezione per la situazione verso la società N. G., relativa ad un credito contestato, nonché per la posizione verso Camera di Commercio, INPS e Erario. A fronte di tali risultanze, con cui la sentenza nemmeno si confronta compiutamente, la Corte territoriale si è limitata a prospettare in via generica ed eventuale la possibilità che sia stata pregiudicata “totalmente o parzialmente” la possibilità di accertamento del passivo e di revocatorie senza alcun preciso riferimento concreto alla situazione della procedura.
Sotto tale profilo, pertanto, si apprezza un deficit di motivazione che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito perché, libero nell’esito, colmi le lacune individuate confrontandosi con le allegazioni difensive volte ad offrire indici concreti della modesta offensività del fatto.
3. Il secondo motivo, come premesso, rimane assorbito. Per chiarezza, anche ai fini delle valutazioni eventualmente spettanti sul punto al giudice del rinvio, merita accennarsi che si mostra erronea la motivazione con cui la Corte di appello ha negato l’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
3.1. Come risulta dalle stesse conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, la difesa, sul punto di interesse, aveva richiesto «previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in subordine, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena».
La Corte di appello, di contro, dopo avere concesso al M. la sospensione condizionale, ha rigettato la richiesta di pena sostitutiva motivando che «(i)n virtù della concessione di tale beneficio, non deve valutarsi, stante il disposto dell’art. 58 della legge n. 689/1981, l’eventuale sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, chiesta in via subordinata dalla difesa».
3.2. Così argomentando, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, invertito l’ordine della subordinazione delle richieste articolate dalla difesa, ordine che imponeva di esaminare prioritariamente la richiesta di sostituzione delle pene. Ha, di rimando, offerto una motivazione viziata laddove ha negato la sostituzione in quanto era stata concessa la sospensione condizionale.
3.2.1. La Corte territoriale, investita delle richieste articolate, aveva appunto il compito di esaminare, in primo luogo, la domanda principale di sostituzione delle pene, eventualmente anche rigettandola e scegliendo di concedere la sospensione condizionale. Ai fini delle proprie determinazioni, peraltro, non poteva richiamare, come erroneamente motivato, il carattere subordinato della richiesta di sostituzione, che era stata invece articolata come principale.
3.2.2. L’art. 58 comma 1 L. 689/81, per altro verso, mentre stabilisce il carattere alternativo tra la concessione della sospensione condizionale e l’applicazione delle pene sostitutive, non pone una regola di priorità automatica della prima rispetto alle seconde. Al riguardo, secondo la disposizione richiamata, la sostituzione delle pene detentive con quelle sostitutive è giustificata quando queste ultime «risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Una lettura sistematica porta, appunto, a riconoscere che la stessa scelta tra la sospensione condizionale e la sostituzione delle pene, senza soggiacere ad automatismi in favore della prima, sia soggetta a discrezionalità in cui pure è destinata a rilevare la funzione rieducativa delle ultime, anche in considerazione della preferenza espressa dall’imputato. Del resto, come è stato autorevolmente chiarito in generale, «(l)a sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall’interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (Sez. U, Sentenza n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535 – 01). Premessa di fondo, questa, da cui si è predicato che «(q)uando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell’utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell’imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest’ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta» (Sez. 3, n. 28690 del 9/02/2017, rv. 270588).
3.3. In conclusione, laddove, in ragione della soluzione offerta alla rivalutazione dell’oggetto del primo motivo, dovesse affrontare la questione, il giudice del rinvio dovrà attenersi ai criteri così illustrati nella scelta tra sospensione condizionale e applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo richiesto in via principale dall’imputato.
4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze perché rivaluti il punto alla stregua dei criteri sopra indicati, libero nell’esito. Il secondo motivo rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di punibilità della particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 13/05/2026





