Cass. pen., sez. IV, 5/06/2026 (ud. 5/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 30833 (Pres. Di Salvo, Rel. Branda)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se violi il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente più grave.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito di un annullamento disposto dalla Cassazione, rideterminava la pena nei confronti di un imputato, in anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 17.333 di multa, confermando nel resto.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente più grave (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014).
I risvolti applicativi
Non integra violazione del divieto di reformatio in peius l’aumento della pena-base riferito a uno dei reati in continuazione, se la pena complessiva irrogata non risulta più grave rispetto a quella stabilita dal primo giudice.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30833 Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI
Data Udienza: 05/06/2026
Data Deposito: 12/08/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E. A. I. (…), nato in … il …
avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Procuratore generale, il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la comunicazione da parte dell’Avvocato U. G., il quale, comunicando di non poter presenziare all’udienza odierna per motivi familiari, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito di un annullamento disposto da questa Corte della Corte di cassazione del20 settembre 2023 — che aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Perugia del 17 giugno 2022 — ha rideterminato la pena nei confronti di E. A., alias I. B. Sa., in anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 17.333 di multa, confermando nel resto.
Il tema devoluto al giudice del rinvio risultava circoscritto alla valutazione di applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. al delitto di evasione contestato al capo B), restando impregiudicato il profilo sanzionatorio poiché – come si legge nella sentenza rescindente – “solo dopo l’eventuale definizione in senso negativo del profilo relativo alla sussistenza della causa di non punibilità, il giudice potrà determinarsi ad irrogare la pena” (così a pag. 4 della sentenza rescindente).
Su questo punto la Corte fiorentina ha ritenuto che il fatto, pur sussistente nella sua materialità, fosse di scarsa offensività, e ha escluso che la condotta potesse dirsi abituale sulla scorta dei precedenti penali.
L’imputato è stato assolto dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. per tenuità della condotta, con conseguente espunzione della quota di mesi due di reclusione, come precedentemente calcolata, a titolo di aumento per continuazione per lo stesso reato satellite, dalla Corte di appello di Perugia.
Sull’ulteriore richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, formulata nelle conclusioni trasmesse il 27 novembre 2025, la Corte di merito ha rilevato che il devoluto restava limitato all’art. 131 bis cod. pen. in relazione all’evasione, esulando dalla propria competenza ogni statuizione su punti ormai coperti dal giudicato interno.
2. E. A. I. propone i seguenti motivi.
2.1. Il ricorrente denuncia anzitutto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per avere la Corte fiorentina omesso di valutare l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.
Sostiene che la disposizione transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi rende applicabile l’art. 56 d.lgs. n. 150/2022, in quanto previsione più favorevole, anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello al momento della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022).
Rileva che tutte e tre le sentenze di merito anteriori — del Tribunale di Teramo, della Corte di appello dell’Aquila e della Corte di appello di Perugia — risultavano emesse prima della riforma, sicché soltanto dinanzi al giudice del rinvio l’imputato avrebbe potuto avanzare la richiesta, non essendo in precedenza in vigore il favor introdotto dalla novella.
Aggiunge che l’avvenuto annullamento della decisione perugina, sia pure circoscritto all’art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di evasione, non sposta i termini della questione, e che la pena inflitta, considerato il presofferto, non era comunque superiore a quattro anni; ne discende, a suo avviso, che la Corte di appello, trascurando l’istanza, ha violato la legge penale.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta altresì violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio.
Osserva che, una volta assolto l’imputato dal reato satellite di evasione per il quale era stato applicato l’aumento, a titolo di continuazione, in misura di mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, la Corte fiorentina avrebbe dovuto rideterminare ex novo la pena.
Il giudice del rinvio, pur potendo lasciare invariati la pena base e l’aumento operato per il reato di cui al capo C), era comunque tenuto a motivare in ordine alla nuova determinazione, una volta mutata la struttura del reato continuato.
Deduce che, venuta meno l’originaria struttura del reato continuato, la Corte avrebbe dovuto dare conto di ciascun elemento autonomo concorrente alla rideterminazione, tenendo altresì conto che il primo giudice aveva riconosciuto per il reato di cui al capo C) le circostanze attenuanti generiche. Censura, da ultimo, l’illegalità della pena, giacché l’aumento per il reato satellite — pari a mesi quattro
di reclusione — avrebbe potuto e dovuto essere contenuto in misura inferiore, incrementando in pari tempo la sola componente pecuniaria, mentre l’avere agito esclusivamente sulla componente detentiva della pena base ha condotto all’irrogazione di una sanzione illegale. L’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio impone, secondo il ricorrente, l’annullamento con rinvio.
3. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni.
2. Con la prima censura il ricorrente assume che il giudice del rinvio abbia trascurato l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, in asserita violazione dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La censura non coglie nel segno, poiché muove da una non corretta individuazione del perimetro entro il quale il giudizio di rinvio era stato riaperto.
La sentenza rescindente aveva devoluto alla Corte territoriale soltanto la verifica dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. al reato di evasione contestato al capo B) e, in via meramente consequenziale, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nella sola misura resa necessaria dall’eventuale esclusione di quel reato satellite. Restavano, invece, estranei al devoluto il capo A), sul quale era stata ormai definitivamente fissata la pena base, e il capo C), relativo alla resistenza, per il quale non era stata riaperta alcuna questione in punto di responsabilità e di aumento per la continuazione.
Ne deriva che, quando il processo è tornato dinanzi alla Corte di appello di Firenze, l’unico segmento ancora sub iudice era quello concernente il capo B), nei limiti appena indicati. Per i capi A) e C), sui quali la difesa ha fondato l’istanza di sostituzione della pena detentiva, si era già formato il giudicato interno, con conseguente preclusione per il giudice del rinvio di riesaminare il complessivo assetto sanzionatorio al fine di applicare le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.
L’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 conferma tale approdo. La disposizione transitoria attribuisce al giudice del rinvio il potere di provvedere sulle pene sostitutive solo quando, per effetto dell’annullamento, il punto relativo al trattamento sanzionatorio sia effettivamente restituito alla cognizione del giudice di merito. Diversamente, ove la regiudicanda sia già coperta da giudicato quanto ai capi e alla pena che rilevano ai fini della sostituzione, l’istanza resta devoluta al giudice dell’esecuzione, da adire ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro il termine e alle condizioni stabiliti dalla stessa disciplina transitoria.
Correttamente, pertanto, la Corte fiorentina ha ritenuto estranea alla propria cognizione l’istanza difensiva di sostituzione della pena.
Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il condannato di rivolgere la relativa richiesta al giudice dell’esecuzione, ove ne ricorrano i presupposti.
2.1. In ogni caso, per completezza, occorre precisare che la detenzione domiciliare sostitutiva, a mente dell’art. 56 d.lgs. n. 150/2022, presuppone l’irrogazione di una pena detentiva non eccedente i quattro anni, laddove la sanzione qui in rilievo, pari ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione, oltrepassa la soglia che condiziona l’accesso all’istituto.
L’assunto difensivo secondo cui la pena, computato il presofferto, non sarebbe superiore a quattro anni si rivela manifestamente infondato.
Questa Corte ha già affermato, con argomenti condivisi da questo Collegio, che il limite di pena sostituibile vada riferito alla pena concretamente, e conclusivamente, irrogata dal giudice della cognizione (al netto dell’eventuale diminuente premiale del rito, applicata dopo l’aumento ex art. 81 cod. pen.: Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, omissis, Rv. 282478-01; Sez. 3, n. 45450 del 18/67/2014, omissis, Rv. 260866-01; Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, omissis, Rv. 215068-01), e non già alla pena residua eventualmente da espiare. La pena sostituibile è quella detentiva non eccedente i quattro anni, quale risultante all’esito della commisurazione giudiziale.
L’art. 58 della legge n. 689 del 1981, quale riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, estende, al riguardo, l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dei quali il giudice dovrà tenere conto per stabilire la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e, quindi, la meritevolezza e il bisogno di una pena detentiva, piuttosto che sostitutiva. Si tratta di criteri idonei a guidare, in funzione delle esigenze di prevenzione speciale, e nel rispetto del dato oggettivo e invalicabile del limite di pena inflitta, la scelta discrezionale inerente il trattamento sanzionatorio del reato per cui si procede.
1/14 solo se la pena detentiva inflitta non è superiore al limite massimo quadriennale, ha ingresso nel processo la valutazione giudiziale sulla sostituibilità della pena detentiva stessa con una delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen.
E’ stato correttamente sottolineato che lo spettro di valutazione è logicamente dipendente dalla prospettiva di giudizio propria della sede di cognizione, che, dopo l’accertamento del reato, è strettamente funzionale alla più adeguata definizione, all’interno della cornice legale di riferimento, della risposta sanzionatoria al reato medesimo pertinente. Ogni altra considerazione, a tale definizione non funzionale, resta al di fuori dell’apprezzamento giudiziale, sicché il giudice procedente – così come non dovrà tener conto, se l’imputato è già censurato, dell’eventuale concorrenza di titoli, e della pena complessiva all’esito risultante – neppure potrà anticipatamente considerare, a beneficio dell’interessato, l’eventuale presofferto, rappresentando il tetto dei quattro anni di pena irrogata il limite massimo di sostituibilità, cui corrisponde la massima estensione, oggi legislativamente consentita, del concetto di pena detentiva “breve” (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Rv. 285836 – 02, pagg. 6 e 7 ).
3. La doglianza concernente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio è ugualmente inammissibile.
Lamenta il ricorrente che la pena residua sarebbe illegale e frutto di una sottrazione meramente aritmetica, sprovvista di autonoma ponderazione, una volta modificata la struttura della continuazione.
La prospettazione non può essere condivisa.
Anche rispetto a tale censura valgono, in via preliminare, le considerazioni già svolte sul perimetro del devoluto.
Il giudice del rinvio non era stato nuovamente investito dell’intero trattamento sanzionatorio e non poteva riesaminare la pena base fissata per il capo A) o l’aumento già stabilizzato per il capo C). L’annullamento aveva riaperto il giudizio soltanto quanto alla verifica della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. per il capo B) e, in caso di accoglimento, alla necessaria espunzione della
relativa frazione di pena applicata per quel solo reato satellite.
Peraltro, in linea generale, si rammenta che il venir meno di uno dei reati avvinti dal vincolo della continuazione restituisce al giudice dell’impugnazione il potere di rimodulare la pena complessiva, non essendo egli vincolato alla composizione interna delle frazioni quale risultante dalle precedenti statuizioni.
Allorché la sequenza dei reati unificati si modifichi — sia per il proscioglimento da uno dei fatti, sia perché la regiudicanda satellite diviene la più grave, sia perché ne muta la qualificazione giuridica — il meccanismo di unificazione subisce una novazione di carattere strutturale, che non consente più di sovrapporre la nuova dimensione a quella oggetto del precedente giudizio.
In siffatta evenienza l’unico elemento di raffronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, posto che è soltanto questa a non dover essere superata dal giudice del gravame. In tale direzione si colloca l’insegnamento delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente più grave (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).
L’insegnamento è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ne ha confermato la portata negli stessi termini (Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Rv. 284214).
Entro siffatta prospettiva, l’unico presidio che il sistema oppone alla rimodulazione, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, è rappresentato dal limite della pena complessivamente irrogata, nella specie pacificamente osservato, essendo la sanzione finale risultata inferiore a quella precedentemente determinata.
Ne discende che, a maggior ragione, il giudice fiorentino ben poteva conservare l’aumento operato per il capo C) e pervenire alla pena residua per scorporo della frazione eliminata, senza con ciò incorrere in alcun vizio commisurativo.
Sulla scorta di siffatto insegnamento, la sanzione scrutinata non è viziata da alcuna illegalità, poiché ciascuna frazione si colloca entro la cornice edittale e nei limiti dell’aumento consentito a titolo di continuazione, mentre la pena conclusiva resta al di sotto del tetto rappresentato dalla pena anteriormente inflitta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/06/2026






