Cass. pen., sez. I, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 23/07/2026), n. 27967 (Pres. Rocchi, Rel. Galati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da quando decorre il termine decennale dell’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali nelle misure di prevenzione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 76, comma 7, in relazione all’art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ometteva le dovute comunicazioni delle variazioni patrimoniali derivanti da un atto notarile del 2015.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, rilevava come, alla data in cui era stato stipulato l’atto notarile che aveva determinato l’incremento patrimoniale la cui comunicazione era stata omessa, il termine decennale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 fosse decorso.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, il termine decennale di durata dell’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall’art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività del provvedimento applicativo anche nel caso in cui si tratti di misura di prevenzione personale per pericolosità generica disposta con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoria di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 33859 del 28/05/2019).
I risvolti applicativi
Il termine decennale dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall’art. 80 del d.lgs. n. 159/2011[1], decorre dalla definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, anche se la misura per pericolosità generica è divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore della l. n. 136/2010, che ha esteso tale obbligo a detta categoria di soggetti.
[1]Ai sensi del quale: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia economico-finanziaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27967 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: GALATI VINCENZO
Data Udienza: 13/05/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. A. V. nato a … il …
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le note di replica del difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa l’8 aprile 2020 dal Tribunale di Foggia con la quale A. V. P. è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 76, comma 7, in relazione all’art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ometteva le dovute comunicazioni delle variazioni patrimoniali derivanti da atto notarile del 15 dicembre 2015.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore fiduciario affidandosi a cinque motivi con i quali ha eccepito plurime violazioni di legge e vizi di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria.
2.1. Con il primo ha rilevato che, alla data in cui è stato stipulato l’atto notarile che ha determinato l’incremento patrimoniale la cui comunicazione è stata omessa, il termine decennale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 era decorso.
L’atto è stato stipulato il 15 dicembre 2015, mentre il decreto applicativo della misura (emesso in data 15 gennaio 2005) è stato notificato il 17 febbraio 2005, data a partire dalla quale ha avuto esecuzione ed ha iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per l’impugnazione.
Spirato detto termine, alla data del 28 febbraio 2005, ha avuto inizio quello decennale per l’obbligo delle comunicazioni che è venuto meno, dunque, il 28 febbraio 2015.
2.2. Con il secondo motivo ha evidenziato come l’omissione contestata abbia avuto riguardo all’acquisto del diritto di abitazione di un immobile, ovvero un diritto reale di godimento su bene altrui che consente al titolare di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia, ovvero a garanzia delle primarie necessità ed occorrenze di vita.
Nel caso di specie, dunque, non si è, in concreto, verificato alcun effettivo incremento patrimoniale tale da giustificare l’applicazione della disposizione che impone l’obbligo di comunicazione.
2.3. A completamento delle deduzioni difensive di cui al punto precedente, è stato lamentato il mancato inquadramento, da parte dei giudici di merito, dell’operazione immobiliare fra quelle aventi ad oggetto beni destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani escluse, in quanto tali, dall’ambito di applicabilità dell’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011, stante la previsione di cui all’ultimo capoverso del comma 1 di tale disposizione.
2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita l’omessa applicazione degli artt. 5 e 47, terzo comma, cod. pen. per mancata considerazione del profilo relativo all’elemento soggettivo.
La comunicazione è stata omessa nella convinzione della mancata rilevanza economica dell’operazione e, dunque, nella ignoranza del precetto penale ed extrapenale, da ritenersi rilevante nei sensi fatti propri dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
2.5. Con il quinto motivo ha illustrato le ragioni per le quali, previa valutazione della decisività delle prove (asseritamente non esaminate dai giudici di merito) costituite dal decorso del termine decennale per la vigenza dell’obbligo di comunicazione e della inclusione del diritto di abitazione nel catalogo dei «beni necessari al soddisfacimento di bisogni quotidiani», questa Corte dovrebbe addivenire ad una sentenza di annullamento senza rinvio.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato note di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.
2.1. L’art. 76, comma 7, d. lgs. n. 159 del 2011 sanziona penalmente l’inadempimento all’obbligo stabilito dall’art. 80 della stessa legge che così recita: «1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le v a r i a z i o n i i n t e r v e n u t e n e l l ‘ a n n o p r e c e d e n t e, q u a n d o c o n c e r n o n o complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata».
La sussistenza dell’obbligo comunicativo è, pertanto condizionata alla variazione patrimoniale di una certa entità, alla definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e al termine decennale.
Divenuto definitivo il decreto applicativo della misura sorge l’obbligo comunicativo che permane per dieci anni. Detto obbligo, peraltro, non presuppone l’esecuzione della misura, il cui inizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorso del termine della misura, termine più breve di quello decennale relativo all’obbligo comunicativo.
In tal senso espressamente Sez. 1, n. 17903 del 16/03/2023, omissis, n.m. i cui passaggi argomentativi sono qui condivisi e ribaditi.
Quanto all’ambito temporale di applicazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall’art. 76, comma 7, d. lgs. cit., le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che esso «si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo» (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, omissis, Rv. 275080).
Nello stesso senso l’altro arresto con il quale è stato deciso che «in tema di misure di prevenzione, il termine decennale di durata dell’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall’art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività del provvedimento applicativo anche nel caso in cui si tratti di misura di prevenzione personale per pericolosità generica disposta con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoria di pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 33859 del 28/05/2019, omissis, Rv. 277323).
Unica deroga alla sussistenza dell’obbligo di comunicazione entro il termine decennale è configurabile nel caso di revoca anticipata della misura di prevenzione.
Sul punto che più rileva in questa sede, in realtà, le Sezioni Unite, come segnalato nella sentenza B., non hanno fornito indicazioni specifiche, tuttavia, nella decisione del massimo organo nomofilattico si legge il passaggio ove viene richiamato un precedente che ha, anch’esso, espressamente statuito
nel senso della decorrenza del termine dalla definitività del provvedimento.
Si tratta di Sez. 5, n. 8768 del 23/01/2018, omissis, Rv. 272311 che ha affermato il principio di diritto in base al quale «l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di valore non inferiore a euro 10.329,14, per una durata di dieci anni, che incombe, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulle persone sottoposte a misura di prevenzione, decorre dal momento in cui la misura è diventata definitiva, come testualmente fissato dal comma secondo della stessa disposizione, e non da quello in cui la stessa è posta in esecuzione, che può essere anche diverso e successivo».
2.2. Operata tale premessa, si osserva che, nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto che il termine decennale (calcolato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza citata) non fosse decorso atteso che la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione si è perfezionata alla data del 24 maggio 2007 e l’atto acquisitivo dell’incremento patrimoniale non comunicato è stato stipulato il 15 dicembre 2015.
La data della definitività del decreto di prevenzione è stata indicata in termini coerenti a quelli risultanti dal certificato del Casellario giudiziale.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente contesta la data di decorrenza del termine decennale indicando una data diversa della definitività (quella del 28 febbraio 2005) senza precisare, tuttavia, da quale documento o ulteriore elemento suscettibile di essere preso in esame, sia possibile trarre tale
conclusione.
La deduzione di cui al motivo di ricorso in esame, quindi, si atteggia in termini di genericità poiché si tenta di contrastare la ricostruzione dei giudici di merito con una descrizione alternativa di un elemento fattuale decisivo, senza alcuna indicazione degli elementi a sostegno.
A ciò si aggiunga che l’eccezione è stata, per la prima volta, sollevata, nei termini descritti, in sede di legittimità.
Nel corso del giudizio di appello, infatti, il rilievo era stato formulato in termini diversi atteso che nell’atto di appello depositato il 30 giugno 2020, a firma degli avv.ti P. e G., era stato eccepito il decorso del termine decennale suscettibile di essere calcolato, secondo quanto sostenuto in quella sede, non già dalla definitività del provvedimento applicativo, bensì dalla sua
emissione. La data rilevante, dunque, nel caso di specie, sarebbe stata quella del 14 gennaio 2005.
Inoltre, era stato precisato che, «anche a volere ritenere, così come abbia fatto, il Giudice di prime cure, che il termine decorresse dalla irrevocabilità e non già dall’emissione del decreto», la «non punibilità del fatto» avrebbe dovuto essere pronunciata per carenza dell’elemento psicologico, ossia del dolo e, dunque, senza alcuna indicazione di una data alternativa della definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
Tanto precisato, il motivo di ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che la circostanza che ad essere entrato nel patrimonio del proposto sia stato il solo diritto di abitazione, consente di escludere l’operazione da quelle per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione, non essendovi stato alcun trasferimento di «ricchezza economica» da un soggetto all’altro.
L’assunto è privo di fondamento.
L’acquisizione del diritto di abitazione è stata compiuta, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, nel contesto di una compravendita effettuata da nonno a nipote nell’ambito della quale è stato costituito, previo acquisto, il diritto il cui valore è stato espressamente quantificato nello stesso atto notarile, in 33.750 euro.
Si è determinato, quindi, un accrescimento patrimoniale mediante l’acquisto di un diritto reale suscettibile di essere, a sua volta, ceduto e di determinare un incremento della ricchezza complessiva del ricorrente.
4. Il terzo motivo è, parimenti, infondato.
E’ escluso che si possa parlare di «beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani» che, come segnalato, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione.
A tale proposito, la Corte di appello ha opportunamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadito, secondo cui «integra il reato previsto dall’art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 l’omessa comunicazione dell’acquisto per via ereditaria dell’immobile in cui il prevenuto aveva già stabilito la propria residenza anagrafica, poiché i beni immobili, insuscettibili di consumarsi per effetto dell’uso giornaliero, non rientrano tra i “beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani” in relazione ai quali la norma incriminatrice esclude l’obbligo di comunicazione» (Sez. 1, n. 45781 del 04/12/2024, omissis, Rv. 287334 – 02).
Il riferimento evocato dal ricorrente, dunque, contrariamente a quanto da esso ritenuto, non può essere inteso come relativo ai «beni che soddisfano qualunque esigenza quotidiana», ma a quelli che sono suscettibili di essere consumati per effetto dell’uso che se ne fa.
D’altronde, il richiamo della norma è alla categoria dei «beni» e non dei «diritti» e l’interpretazione proposta dal ricorrente finirebbe con il porre nel vuoto l’intera disciplina delineata dall’art. 80 cit. atteso che ne deriverebbe la sostanziale inapplicabilità ad ogni atto che riguarda beni immobili (non
ravvisandosi alcuna ragione per limitare l’interpretazione al solo diritto di abitazione) purché siano destinati alla finalità abitativa del sottoposto alla misura di prevenzione.
In tal senso anche Sez. 6, n. 16032 del 17/02/2009, omissis, Rv. 243518 – 01, (richiamata dalla sentenza S.) ove è stato precisato che «il riferimento ai “bisogni quotidiani” porta all’identificazione di quei beni materiali destinati ad assicurare il soddisfacimento giornaliero delle esigenze primarie di vita della persona» e che deve essere inteso come «beni ad utilizzazione quotidiana».
5. E’ inammissibile il quarto motivo avente ad oggetto l’ignoranza inevitabile della legge penale o extrapenale e, prima ancora, la carenza di dolo.
Sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, possono riprendersi le motivazioni di Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287944 – 01 che ha segnalato l’avvenuto superamento della tesi del “”dolo di occultamento” (risalente a Sez. 1, n. 10024 del 11/03/2002, omissis, Rv. 221494 – 01) e della sufficienza, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del reato in questione del solo dolo generico, la cui prova non è diversa in caso di omissione della comunicazione di atti sottoposti ad un regime di pubblicità legale (cfr. tra le altre, Sez. 2 n. 4667 del 19/11/2010, dep. 2011, Rv. 249658 – 01; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, Rv. 246398 – 01; Sez. 1, n. 37408 del 25/10/2006, omissis, Rv. 235142 – 01) atteso che il regime di pubblicità non garantisce l’effettiva conoscenza della variazione in capo all’organo di polizia titolare del potere di verificare la liceità delle fonti patrimoniali impiegate dal soggetto «pericoloso»”.
L’affermazione secondo la quale, il ricorrente avrebbe ignorato il precetto nella convinzione della natura «non economica» del diritto acquistato sarebbe idonea a dimostrare l’ignoranza della legge extrapenale (con conseguente errore sul fatto rilevante a norma dell’art. 47, terzo comma, cod. pen.) o un errore sulla legge penale rilevante a norma dell’art. 5 cod. pen., nella declinazione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988.
Il primo assunto è manifestamente infondato atteso che deve assicurarsi continuità all’orientamento formatosi in relazione alla omologa fattispecie di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 dettata per «le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575».
A proposito di tali disposizioni (strutturate in termini identici a quelle qui in rilievo) è stato affermato che «l’ignoranza dell’obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l’art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l’ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall’art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l’onere di informarsi della disciplina a lui applicabile)» (Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258991 – 01; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, omissis, Rv. 253200 – 01).
Nel caso di specie, l’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 impone l’obbligo di comunicazione e l’art. 76, comma 7, stesso decreto stabilisce la sanzione penale.
La prima disposizione integra il precetto penale e l’ignoranza sulla stessa non comporta un errore di fatto ma un errore sulla norma penale che rileva nel solo caso di inevitabilità.
Affinché possa rilevare l’ignoranza della legge penale è necessario che ricorrano precise condizioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno elaborato da tempo.
E’ stato affermato, infatti, che «a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l’ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l’autore dell’illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria
diligenza, al cosidetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. (Fattispecie relativa a reati urbanistici, in
relazione ai quali la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati dell’assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato, e ha conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione della s i n d a c a b i l i t à , d a p a r t e d e l g i u d i c e o r d i n a r i o , d e l l a c o n c e s s i o n e “macroscopicamente illegittima”)» (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, omissis, Rv. 197885 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre la propria condizione di ignoranza senza indicare in termini specifici da quali elementi possa desumersi l’inevitabilità di tale sua condizione (ad esempio se si è adoperato per acquisire informazioni sulla nozione di atto soggetto all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 ovvero se ha avuto contezza di contrasti giurisprudenziali significativi sul punto).
Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
6. Il quinto motivo è infondato atteso che esso postula la fondatezza dei rilievi di cui agli altri motivi di ricorso ai fini dell’auspicato annullamento senza rinvio che, tuttavia, non coincide con l’epilogo decisorio del presente procedimento.
7. Alla luce di quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/05/2026






