Ai fini della sostituzione della pena, il giudice deve valutare tutti i parametri dell’art. 133 c.p.?

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Cass. pen., sez. II, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 11/06/2026), n. 21674 (Pres. Pellegrino, Rel. Sbrana)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della sostituzione della pena, il giudice debba prendere in esame tutti i parametri contemplati dall’art. 133 cod. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio disposto, a seguito di annullamento, da parte della Cassazione, limitatamente alla pena sostitutiva, confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, con un unico motivo, censurava la motivazione della sentenza per avere negato la sostituzione della pena con quella pecuniaria in ragione delle condizioni economiche dell’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se, ai fini della sostituzione della pena, soccorrono criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., tuttavia, ciò non implica che il giudice debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011).

I risvolti applicativi

Ai fini della sostituzione della pena, pur dovendo il giudice fare riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., costui non è però tenuto a esaminare tutti i parametri normativamente previsti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi nell’esercizio del potere discrezionale, quali l’inidoneità o l’inefficacia della sanzione sostitutiva rispetto alle finalità punitive e rieducative.

[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 21674

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 13/05/2026

Data Deposito: 11/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

F. N., nato a … il …;

avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio disposto, a seguito di annullamento, da parte di Sez. 6, n 21229 del 20/03/2025, limitatamente alla pena sostitutiva, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/10/2021, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. M. C., difensore di fiducia di N. F., articolando un unico motivo con cui censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione della sentenza, per avere negato la sostituzione della pena con quella pecuniaria in ragione delle condizioni economiche dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo proposto.

1.1. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/01/2024 (con cui veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/10/2021, appellata dal F.), limitatamente alla pena sostitutiva, rilevando il mancato pronunciamento sulla richiesta relativa e rinviando per nuovo giudizio sul punto.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sostituzione della pena soccorrono criteri previsti dall’art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che il giudice debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, omissis, Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, omissis, Rv. 249717 – 01).

Pur dopo l’intervento legislativo attuato con d.lgs. n. 150/2022 sulla legge 689/81, all’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (trasformate in pene sostitutive), anche nel testo attualmente vigente l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice, che deve valutare se applicare una pena sostitutiva, di tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale».

1.3. Ciò premesso, questo Collegio non ignora che in alcune pur recenti pronunce si è affermato che la richiesta di sostituzione con pena pecuniaria possa essere rigettata nel caso di prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, omissis, Rv. 286318 – 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, omissis, Rv. 283954 – 01), a fronte di diverso orientamento che va invece consolidandosi nel solco di quanto affermato da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, omissis, Rv. 247274 – 01, secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa deve essere riferita soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non dunque alla pena pecuniaria (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289194 – 01; Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, omissis, Rv. 288012 – 01; Sez. 4, n. 8873 del 28/01/2025, C., Rv. 288419 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, omissis, Rv. 288729 – 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, omissis, Rv. 286771 – 01).

Tuttavia, nella specie, la questione di diritto sottesa al contrasto interpretativo non assume rilievo: invero, il giudice del rinvio, nel ritenere non accoglibile la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, non ha dato esclusiva evidenza alla “oggettiva impossibilità di poter adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria”, ma anche alla esistenza di plurime condanne per delitti contro il patrimonio, da cui ha tratto la valutazione in termini di tendenza alla recidivanza e di dedizione dell’imputato alle attività illecite, sì da escludere la idoneità della chiesta pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa ed a perseguire un effetto deterrente (vds. pag. 2 della sentenza impugnata).

La impossibilità di inadempimento non è, dunque, l’unica ratio decidendi, di talché il giudice del rinvio ha reso motivazione compiuta e logica del diniego della sostituzione con pena pecuniaria, dando rilievo, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ai precedenti penali ed alle condizioni di vita del soggetto (siccome totalmente dedito all’espletamento di attività illecite), quali parametri ritenuti di sicura decisività al fine di escludere l’efficacia della sanzione sostitutiva.

2. Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/05/2026

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