Cass. pen., sez. V, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19590 (Pres. Miccoli, Rel. Agnino)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia affetto da nullità il provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma revocava un provvedimento di messa alla prova.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza degli artt. 464 octies, comma 2, 127, comma 5, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza era stata adottata in assenza di specifica udienza per la discussione sulla revoca della messa alla prova, in violazione del principio del contraddittorio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019).
I risvolti applicativi
Il provvedimento di revoca della messa alla prova ex art. 464-octies c.p.p.[1] deve essere adottato nel rispetto del contraddittorio e, in difetto di previa udienza camerale partecipata con avviso alle parti, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.[2].
[1]Ai sensi del quale: “1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”.
[2]Secondo cui: “E’ sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti: (…) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 19590
Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: AGNINO FRANCESCO
Data Udienza: 05/03/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. G. nato a … il …
inoltre:
P. L.
avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del TRIBUNALE di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO con le quali ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. S. G. ricorre per cassazione censurando l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma del 25 novembre 2025 ha revocato il provvedimento di messa alla prova, con un unico motivo, per inosservanza degli artt. 464 octies, comma 2, 127, comma 5, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza è stata adottata in assenza di specifica udienza per la discussione sulla revoca della messa alla prova, in violazione del principio del contraddittorio.
L’udienza del 25 novembre 2025 era fissata per la verifica del corretto svolgimento del programma di messa alla prova, ma il giudice, preso atto della relazione del 16 ottobre 2025 dell’Ente “…” attestante delle assenze ingiustificate dell’imputato, ha disposto de plano la revoca dell’ammissione alla messa alla prova ai sensi dell’art. 168 quater, comma primo n. 2, cod. pen. e dell’art. 464 octies cod. proc. pen., in violazione dell’art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice fissi apposita udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. con avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima.
La modalità di adozione del provvedimento integra, secondo la difesa, una nullità generale a regime intermedio, non essendo possibile procedere alla revoca senza apposita udienza, ovvero nell’ambito di un’udienza fissata per una diversa finalità, senza consentire alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa.
2. Con requisitoria del 29 gennaio 2026, il Sostituto PG, dott.ssa Simonetta Ciccarelli, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre rilevare che il comma 2 dell’art. 464 octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. pen, per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, con argomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti.
Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del 24.11.2017, omissis, Rv. 271875), ovvero all’esito di una udienza fissata ma per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all’art. 168 quater cod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, omissis, n.m.; Sez. 6, n. 45889 dell’08/10/2019, omissis, Rv. 277387).
Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentire la valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle parti strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6, n. 36573 del 28/06/2022, Esposito, n.m.).
In altri termini il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, omissis, cit.).
2.1. Questa Corte si è già pronunciata sulla natura della nullità che consegue alla violazione delle disposizioni contenute all’art. 464-octies cod. proc. pen., ravvisando nell’ipotesi di adozione del provvedimento di revoca de plano, in violazione del principio del contraddittorio e senza la fissazione dell’apposita udienza camerale partecipata, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, omissis, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017 omissis Rv. 271875). Ad analoghe conclusioni si è pervenuti nell’ipotesi in cui l’ordinanza di revoca sia adottata a seguito di un’udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l’indicazione, sia pure in forma succinta, dell’oggetto del procedimento (Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025, omissis, Rv. 287725 – 02).
3. Fatte queste premesse, nella specie all’udienza del 25 novembre 2025, effettivamente fissata per l’acquisizione conclusiva dell’UEPE, dopo la lettura della ordinanza della messa alla prova, la difesa del ricorrente era presente e non ha eccepito alcunché, anzi ha chiesto il non luogo a procedere in considerazione delle condotte riparatorie.
Si tratta, quindi, di una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell’atto: in quanto avvenuta in udienza, alla presenza delle parti, doveva essere immediatamente eccepita dal ricorrente (art. 182 cod. proc. pen.). Ne deriva pertanto che la nullità è stata sanata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/03/2026






