Cass. pen., sez. II, 11/03/2026 (ud. 11/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19584 (Pres. De Santis, Rel. Colella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto di impugnazione sia munito di delega scritta.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce assolveva l’imputato dal reato di associazione per delinquere ascrittogli al capo A della rubrica.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il sostituto Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582, comma 1 bis e 591 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, nella parte in cui la Corte territoriale aveva omesso di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 591, lett. c), cod. proc. pen. l’appello proposto dall’imputato per violazione dell’art. 582, comma 1 bis, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto di impugnazione sia munito di delega scritta, essendo invece sufficiente una delega orale, desumibile anche dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell’atto (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8096 dell’11/01/2007; conf. Sez. 2, sent. n. 52195 del 07/10/2016).
I risvolti applicativi
Ai fini della presentazione dell’atto di impugnazione non è richiesta la forma scritta della delega, essendo sufficiente anche una delega orale, desumibile dai rapporti intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell’atto.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19584 Anno 2026
Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA
Relatore: COLELLA SIMONETTA
Data Udienza: 11/03/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di appello di Lecce avverso la sentenza emessa in data 27/06/2025 dalla Corte di Appello di Lecce nei confronti di
C. F., nato a Bari il 16/12/1968,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto il rigetto del ricorso,
sentiti gli avvocati delle parti civili E. sp.a. B. s.p.a. e L. s.p.a., sentiti gli avv. V. e Q., nell’interesse del ricorrente che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
lette le memorie inoltrate dalle parti civili E. s.p.a., B. s.p.a. e L. s.p.a., con le quali si chiede l’annullamento della sentenza e le note spese depositate in udienza, letta la memoria di replica a firma dell’avv. V. datata 03/03/2026 per il ricorrente C. con la quale si chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27/06/2025 la Corte di appello di Lecce ha assolto F. C. dal reato di associazione per delinquere ascrittogli al capo A della rubrica.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il sostituto Procuratore Generale della Corte di appello di Lecce, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582, comma 1 bis e 591 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art 591, lett. c), cod. proc. pen. l’appello proposto dall’imputato per violazione dell’art. 582, comma 1 bis, cod. proc. pen.; il ricorrente censura l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello – e il rigetto dell’eccezione sollevata all’udienza del 27 giugno 2025 da uno dei difensori delle parti civili -in quanto l’atto di appello è stato depositato in cancelleria da un terzo soggetto sconosciuto, diverso dall’imputato e dal suo difensore, privo di formale delega al deposito dell’impugnazione e neppure qualificato come “delegato” del difensore da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto nella relativa attestazione di deposito in calce allo stesso. Il ricorrente – citando giurisprudenza di legittimità in materia di atto di impugnazione non presentato personalmente, ma a mezzo di incaricato ex art. 582 comma 1, cod. proc. pen. – rileva che è necessario che la qualifica di incaricato risulti da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da una inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l’impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resa dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.
Segnala il ricorrente che, nel caso di specie, mancano sia un’esplicita delega al deposito sia la semplice attestazione da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’impugnazione della dichiarazione del presentatore dell’atto di agire per delega o su incarico orale del titolare della difesa; né dagli atti è desumibile il rapporto eventualmente esistente tra il soggetto che ha depositato l’atto di appello e il titolare del potere di impugnazione, sussistendo così incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto, che determina l’inammissibilità dell’appello.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha assolto l’imputato dal reato associativo ascrittogli; il ricorrente osserva innanzitutto che la Corte territoriale ha disatteso l’onere di motivazione rafforzata che deve essere osservato ogniqualvolta si ritenga di ribaltare una precedente decisione, sia assolutoria che di condanna; tale onere motivazionale non è stato rispettato a fronte dei numerosi elementi posti dal giudice di primo grado a sostegno della decisione di condanna indicativi della partecipazione di C. al sodalizio criminoso che ruotava attorno alla società B. s.r.l., da lui amministrata, la quale svolgeva sistematicamente la propria attività commerciale in maniera organizzata e totalmente delittuosa nei termini descritti dalla sentenza di primo grado con cui la Corte di merito non si è adeguatamente confrontata. Errata è anche la considerazione della Corte di appello circa la inconciliabilità tra fare parte dell’associazione e non avere commesso alcuno dei reati fine, che si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che ammette la possibilità di configurare la partecipazione ad un’associazione a delinquere anche a carico di colui il quale non abbia commesso alcuno dei reati fine del sodalizio criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
1. Quanto al primo motivo la Corte di merito ha già puntualmente affrontato l’eccezione, facendo corretta applicazione della costante linea interpretativa di questa Corte, secondo la quale non è necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto di impugnazione sia munito di delega scritta, essendo invece sufficiente una delega orale, desumibile anche dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell’atto (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8096 dell’11/01/2007, Rv. 235735 – 01; conf. Sez. 2, sent. n. 52195 del 07/10/2016, Rv. 268669 – 01). Si è altresì avuto modo di precisare ulteriormente che l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto (tra le
più recenti, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, omissis, Rv. 284982-02; Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, omissis, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, omissis, Rv. 280728 –01). Ebbene, nella specie, pur mancando in calce all’atto di appello l’attestazione del pubblico ufficiale della qualifica di “incaricato” o “delegato” dell’avv. G. B., dal complessivo esame del documento, non pare dubitabile né la riferibilità dell’atto di appello al titolare del diritto di impugnazione (avv. N. Q.), né l’identificazione dell’incaricata del difensore dell’imputato (avv. G. B.), compiutamente generalizzata dall’impiegato che ha ricevuto l’atto (cfr. ultima pagina dell’atto di appello) e che, pertanto, non può essere definita soggetto “sconosciuto”, essendo stata identificata a mezzo tesserino
degli avvocati di Bari dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice “a quo”, il quale ha accettato l’atto, dopo avere indentificato l’incaricata, ponendo il timbro di ricezione e scrivendo da quale documento avesse identificato la stessa, omettendo solo di indicare la qualifica di “incaricato”; omissione che, peraltro, alla luce dei sopra riportati principi, non è tale da fare escludere la legittima provenienza dell’atto.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Questa Corte ha con costanza affermato il principio per cui il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (cfr. Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, omissis, Rv. 272430; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282612 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, omissis, Rv. 281404 – 01; Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, omissis, Rv. 287858 – 01). La sentenza “T.”, in particolare, ha precisato che la presunzione d’innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione. La differenza comporta evidenti riflessi anche sull’obbligo di motivazione, che, invero, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell’una o nell’altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio. Per il ribaltamento di una condanna, invece, il giudice di appello può limitarsi ad un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo, pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali. Per giustificare il ribaltamento della decisione di primo grado, si legge, infatti, nella sentenza “T.”, occorre «che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo» ed è altresì necessario che «il giudice d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte». Il giudice, al fine di giustificare l’esito assolutorio, è tenuto a confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. La sentenza impugnata, ad avviso del Collegio, si è conformata ai richiamati principi.
2.2. Non hanno infatti fondamento i rilievi del ricorrente in punto di motivazione rafforzata giacché la sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, ha dato compiutamente conto delle ragioni poste a fondamento del ribaltamento della decisione di primo grado, confutando in maniera precisa e persuasiva la tesi in questa sede riproposta della consapevole partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso che ruotava intorno alla B. s.r.l. dei fratelli Z., basata su elementi che la Corte di merito, anziché valutare nel loro insieme, secondo la difesa, avrebbe impropriamente parcellizzato. Al contrario, nella sentenza impugnata vengono esaminati puntualmente gli elementi posti a base della sentenza di condanna di primo grado, evidenziandone l’insufficienza rispetto alla posizione del ricorrente C.. Alle pagg. 4 e 5, richiamato l’ambito della devoluzione, limitato al ruolo dell’imputato all’interno della società B. s.r.l., la Corte di merito ha evidenziato, da un lato, la natura di attività esclusivamente commerciali poste in essere da C. nell’ambito della società di cui era formalmente amministratore e, dall’altro, la sua totale estraneità alla commissione dei reati fine (per i quali è stato assolto dal giudice di primo grado), pur senza mettere in discussione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la possibilità di rispondere di reato associativo a prescindere dal coinvolgimento nei reati fine. In tale ambito, il collegio distrettuale ha evidenziato i seguenti elementi: la partecipazione di C. al sodalizio viene fondamentalmente collegata solo ad un’operazione di trasferimento societario tra B. s.r.l., gestita di fatto dai fratelli Z., e la P. s.r.l., amministrata dal coimputato N. T., leggibile anche in chiave lecita, con riguardo alla posizione dell’imputato, il quale si è limitato ad occuparsi degli aspetti amministrativi e giuridici dell’operazione, senza che risulti la prova in ordine alla conoscenza degli eventuali profili di illiceità sottesi alla stessa; parimenti, ad avviso dei giudici di appello, non risulta provato che C., riconosciuto anche dal primo giudice quale mero amministratore formale della B. s.r.l., gestita di fatto dai fratelli Z., fosse consapevole delle attività illecite portate avanti dagli stessi con il T.; anche dalla conversazioni intercettate risulta che C. si occupasse esclusivamente di questioni burocratiche ed amministrative, come confermato anche dal coimputato A., nel corso del suo interrogatorio. La sentenza impugnata, in conclusione, ha fondato l’esito assolutorio su una valutazione probatoria di inadeguatezza del compendio acquisito in esito ad un adeguato confronto critico con le ragioni esposte dal primo giudice con conseguente infondatezza delle censure proposte.
3. Per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 11/03/2026






