Il dolo nei reati fallimentari può essere anche eventuale?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. V, 8/05/2026 (ud. 8/05/2026, dep. 20/05/2026), n. 18220 (Pres. Scarlini, Rel. Morra)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il dolo nei reati fallimentari possa assumere anche la forma eventuale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale della medesima città, confermava la condanna degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati a mezzo del loro comune difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il dolo nei reati fallimentari può assumere anche la forma eventuale, essendo sufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite poste in essere (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014).

I risvolti applicativi

Nei reati fallimentari il dolo può assumere anche la forma eventuale, essendo sufficiente la consapevole accettazione del rischio della realizzazione delle condotte illecite.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 18220

Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: MORRA MARIO

Data Udienza: 08/05/2026

Data Deposito: 20/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. G. A., nato a … il …

2. M. C., nata in … il …

avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di A. G. e C. M., ha confermato la condanna degli stessi per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società “M. M.s.r.l.”, in liquidazione dal gennaio 2013 e dichiarata fallita nel 2014, della quale C. M. era stata amministratrice dal luglio 2010 al giugno 2011 e A. G. amministratore di fatto.

2. Il ricorso proposto congiuntamente da A. G. e C. M., a mezzo del comune difensore di fiducia, si articola in due motivi, di seguito riportati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di C. M. per i reati alla stessa ascritti, sulla base del rapporto che legava la ricorrente ad A. G. ed in quanto intestataria dei conti correnti sui quali risultano confluite parte delle somme distratte, senza tuttavia tener conto del fatto che alla M. non risulta riferibile alcun atto gestorio della società e che i versamenti di denaro sui suoi conti risultano effettuati in contanti, dopo che le somme erano state prelevate dai conti della società da A. G., sicché la donna poteva ignorarne la provenienza.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione della sentenza nella parte i giudici di merito, pur riconoscendo nei confronti di entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante, non avevano tuttavia applicato la riduzione nella sua massima estensione, senza tener conto di una serie di elementi positivi valutabili nei confronti di entrambi gli imputati (risarcimento del danno alla parte civile, assenza di precedenti, consenso all’acquisizione degli atti da parte di entrambi gli imputati e ruolo marginale della M.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché privi di specificità, non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo, relativo all’asserita assenza di elementi dimostrativi della responsabilità di C. M. è manifestamente infondato.

2.1. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione non può risolversi in una sollecitazione ad una rivalutazione del compendio probatorio o ad una differente lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-argomentativa della motivazione (tra le tante, Sez. U, n. 6402 del 1997, omissis, Rv. 207944; Sez. 6, n. 47204 del 2015, Rv. 265482).

Ne consegue che esulano dai poteri della Corte di cassazione tanto la rilettura degli elementi di prova, quanto l’adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti, riservati in via esclusiva al giudice di merito.

2.2. Nel caso di specie, le censure difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, incentrata sull’asserita inconsapevolezza della M. circa la provenienza delle somme confluite sui propri conti correnti.

La motivazione della sentenza della Corte di appello di Firenze è immune da vizi logici e giuridici, avendo i giudici di merito dato conto, in modo puntuale e coerente, degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità.

In particolare, la Corte territoriale – anche mediante richiamo alla decisione di primo grado – ha evidenziato come la ricorrente: fosse stata amministratrice formale della società per un apprezzabile arco temporale; avesse accettato una partecipazione significativa nel capitale sociale; fosse titolare esclusiva dei conti correnti sui quali confluivano le somme distratte; avesse beneficiato direttamente delle risorse sottratte al patrimonio sociale, oggetto di versamenti in contanti di rilevante entità. Tali elementi, valorizzati in modo non manifestamente illogico, evidenziano l’inconsistenza della prospettazione difensiva, che pretende di isolare i singoli dati fattuali senza confrontarsi con la loro valutazione complessiva.

In tema di bancarotta fraudolenta, tra l’altro, la responsabilità dell’amministratore formale non può essere esclusa sulla base di una asserita delega di fatto ad altro soggetto, dovendosi escludere che l’accettazione del ruolo possa risolversi in una totale deresponsabilizzazione rispetto alla gestione societaria. Se è vero, infatti, che per la bancarotta per distrazione non opera automaticamente la presunzione di responsabilità dell’amministratore meramente apparente, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte di merito ha individuato specifici elementi sintomatici di consapevolezza e partecipazione, desunti, in particolare, dal diretto vantaggio economico conseguito dalla ricorrente.

2.3. Parimenti corretta si appalesa la ricostruzione operata con riferimento al profilo soggettivo, atteso che, secondo il costante orientamento di legittimità, il dolo nei reati fallimentari può assumere anche la forma eventuale, essendo sufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite poste in essere (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225).

Nel caso in esame, per di più, la Corte territoriale ha logicamente desunto tale consapevolezza dall’oggettiva anomalia dei flussi finanziari in uscita dalla società (circa 83.000 euro proprio nel ristretto arco temporale di due anni, nel corso dei quali la M. era socia ed in parte anche amministratrice della società) e successivamente in ingresso, sotto forma di versamenti in contanti, sui conti personali della M. e da lei certamente utilizzati.

La tempistica ed il carattere ingente di tali flussi di denaro sono stati correttamente ritenuti dimostrativi di una piena consapevolezza della ricorrente alle condotte distrattive poste in essere dal compagno A. G., a nulla rilevando che i versamenti sui conti fossero stati effettuati in contanti.

Ne deriva che i vizi denunciati non trovano effettivo riscontro nel contenuto della sentenza impugnata, che si è invece puntualmente confrontata con tutte le questioni sollevate, con motivazione completa, logica e priva di contraddizioni.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio.

La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, come noto, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica giustificazione delle proprie scelte in punto di determinazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati, per i quali si è comunque partiti dal minimo della pena o da una pena prossima al minimo edittale e vi è stato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, proprio tenuto conto di quegli elementi dedotti dalla difesa.

La massima riduzione per le attenuanti non è stata riconosciuta per l’entità delle somme distratte, le modalità complessive della condotta, il risarcimento del danno solo parziale. Si tratta di motivazione logica che non è suscettibile di alcuna censura in questa sede.

L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 08/05/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati
martelletto del giudice
Procedura penale

La censura genericamente prospettata in appello e specificata solo in Cassazione costituisce questione nuova e inammissibile ex art. 609, co. 3, c.p.p.?

Per questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, come tale, inammissibile a norma dell’art. 609, co. 3, c.p.p., deve intendersi anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione?

LEGGI TUTTO »
bilancia della giustizia
Codice penale

Nella truffa contrattuale, il mancato rispetto delle modalità di esecuzione concordate, accompagnato da condotte artificiose, integra gli estremi degli artifici e raggiri?

In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri?

LEGGI TUTTO »