Cass. pen., sez. II, 23/04/2026 (ud. 23/04/2026, dep. 7/05/2026), n. 16491 (Pres. Ariolli, Rel. Saraco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della remissione tacita di querela, sia sufficiente l’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Lodi dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per intervenuta remissione di querela.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 152 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della configurabilità della remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera ricorrenza dei requisiti formali costituiti dall’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza nella quale era stata citata come testimone e dal fatto che la citazione contenesse l’avviso previsto dall’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen., occorrendo altresì che il giudice verifichi l’assenza di elementi processuali incompatibili con l’abbandono della volontà punitiva».
I risvolti applicativi
Ai fini della remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 1, c.p.[1], la mera assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza, pur accompagnata dall’avviso ex art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), c.p.p.[2], non è di per sé sufficiente, dovendo il giudice accertare l’assenza di elementi processuali incompatibili con la volontà di rinunciare alla pretesa punitiva.
[1]Ai sensi del quale: “Vi è altresì remissione tacita: (…) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (…)”.
[2]Secondo cui: “Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: (…) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16491 Anno 2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: SARACO ANTONIO
Data Udienza: 23/04/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI LODI
nel procedimento a carico di
M. G. nato il … a …E
avverso la sentenza in data 11/02/2026 del TRIBUNALE DI LODI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale G. SASSONE, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi impugna la sentenza in data 11/02/2026 del Tribunale di Lodi, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M. G. per intervenuta remissione di querela.
Deduce:
1.1.Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) – Art. 152 cod. pen..
Il Tribunale monocratico di Lodi, con la sentenza impugnata (n. 122 in data 11/02/2026), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. M. per remissione tacita di querela, desunta dalla mancata comparizione della persona offesa all’udienza predibattimentale dell’11/02/2026.
Secondo il pubblico ministero ricorrente tale decisione è stata presa in violazione di legge.
In tal senso osserva che la persona offesa era comparsa personalmente all’udienza del 03/02/2026 e aveva chiesto un rinvio al solo fine di valutare la propria costituzione di parte civile. Il giudice accoglieva la richiesta e rinviava all’udienza dell’11/02/2026, dove la persona offesa non compariva e il giudice pronunciava la sentenza oggi impugnata, ritenendo si fosse configurata l’ipotesi della remissione tacita di querela, prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen..
Secondo il ricorrente da tale assenza non era lecito inferire la volontà di rimettere la querela potendosi, al più, evincersi un disinteresse alla costituzione di parte civile.
Il ricorrente osserva, infatti, che non risultava che alla persona offesa fosse stata notificata la citazione come testimone per l’udienza dell’11/02/2026, così mancando il presupposto che l’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen. espressamente richiede affinché la mancata comparizione possa assumere valenza di remissione tacita; aggiunge che neanche risultava che alla persona offesa fosse stato dato avvertimento in tal senso.
Deduce, quindi, che, in assenza di tali condizioni, il Tribunale ha erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella previsione dell’art. 152 cod. pen., con conseguente vizio di violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il pubblico ministero ha correttamente ricostruito la vicenda processuale, per come riscontrata dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione in esame.
Risulta, in effetti, che la persona offesa compariva all’udienza del 03/02/2026, quando chiedeva un rinvio per valutare l’opportunità di costituirsi parte civile; il giudice rinviava all’11/02/2026 per tale incombente, ma in questa successiva udienza la persona offesa non compariva.
Il giudice ha ritenuto che tale assenza ingiustificata della persona offesa integrasse ex lege remissione tacita di querela e, sulla base di ciò, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il venir meno della condizione di procedibilità del reato ascrittogli.
2. Ciò premesso, le condizioni e i presupposti, per la configurazione della remissione tacita di querela che qui ci impegna, sono stati enucleati e illustrati da questa Corte da ultimo con la sentenza n. 25177 del 05/06/2025 (Sez. 5, F., non massimata) che, in fattispecie in parte sovrapponibile a quella in esame, ha osservato: «le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31668 del 23/06/2016 (omissis, Rv. 267239 – 01), hanno affermato che “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.
L’art. 152, comma 2 e comma 3, n. 1, cod. pen. stabilisce che “la remissione (di querela) extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone”. Disposizione, quest’ultima, che va letta in combinato disposto con l’art. 142, comma 3, lett. d-bis), comma 3, disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce che l’atto di citazione del testimone contiene “l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita”.
La giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, pronunciandosi in tema di remissione tacita di querela, come disciplinata in seguito alle modificazioni apportate all’art. 152 cod. pen. dal d.lgs. 150 del 2022, si è espressa affermando che “anche a seguito dell’introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà” (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, omissis, Rv. 285321 – 01); donde, ha ritenuto che, nell’accertamento dell’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, occorra tener conto di specifici suoi comportamenti denotanti una volontà di segno opposto (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, omissis, Rv. 280484 – 01)”».
Alla luce di quanto fin qui esposto se ne evince che, al fine di poter ritenere configurata l’ipotesi di remissione tacita di querela, così come prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., è necessario -anzitutto- che l’assenza della persona offesa si sia verificata all’udienza nella quale essa era stata citata a comparire come testimone, che tale citazione a comparire come testimone contenesse l’avviso di cui all’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen. (ossia l’avviso che «che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela») e che l’assenza sia stata ingiustificata.
La presenza di tali requisiti positivi di carattere formale non è tuttavia sufficiente a legittimare il giudice a ritenere configurata la remissione tacita di querela, essendo altresì tenuto a verificare che non siano presenti, a livello processuale, elementi incompatibili con l’intenzione di dismettere la volontà punitiva, in quanto univocamente denotanti il persistere di tale volontà, come potrebbe essere, a titolo esemplificativo, l’avvenuta costituzione di parte civile e la correlata, costante, presenza del difensore nel processo.
Va dunque affermato che «ai fini della configurabilità della remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera ricorrenza dei requisiti formali costituiti dall’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza nella quale era stata citata come testimone e dal fatto che la citazione contenesse l’avviso previsto dall’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen., occorrendo altresì che il giudice verifichi l’assenza di elementi processuali incompatibili con l’abbandono della volontà punitiva».
Tanto in coerenza con il principio del favor querelae, in forza del quale, in presenza di elementi ambigui o contraddittori, deve preferirsi l’interpretazione che esclude l’effetto estintivo.
3. Alla luce di quanto fin qui esposto, va rilevata la sussistenza del vizio di violazione di legge denunciato dal pubblico ministero ricorrente, avendo il Tribunale dichiarato estinto il reato ascritto all’imputato per remissione tacita di querela, senza avere specificato se la persona offesa fosse stata citata come testimone all’udienza in cui non è comparsa e se avesse previamente ricevuto gli avvisi di cui all’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis, cod. proc. pen., così non risultando sussistenti i requisiti formali comunque richiesti per ritenere configurata l’ipotesi di cui all’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen..
Tanto porta all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi in diversa persona.
Così è deciso, 23/04/2026





