Le dichiarazioni rese dal coimputato successivamente deceduto possono essere acquisite in dibattimento mediante lettura?

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Cass. pen., sez. V, 12/02/2026 (ud. 12/02/2026, dep. 7/05/2026), n. 16540 (Pres. Pezzullo, Rel. Belmonte)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le dichiarazioni rese dal coimputato successivamente deceduto siano recuperabili in dibattimento tramite lettura.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli di più fatti di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con le pene accessorie di legge, e le statuizioni in favore della parte civile.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli accusati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le dichiarazioni rese dal coimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest’ultimo equiparabile a quella dell’imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell’art. 210, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 21534 del 10/07/2020).

I risvolti applicativi

Le dichiarazioni rese dal coimputato successivamente deceduto sono utilizzabili in dibattimento mediante lettura ex art. 513, comma 2, c.p.p.[1], in quanto la sua posizione è equiparabile a quella dell’imputato giudicato separatamente ai sensi dell’art. 210, comma 1, c.p.p.[2].

[1]Ai sensi del quale: “Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti”.

[2]Secondo cui: “Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 16540

Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 12/02/2026

Data Deposito: 07/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

B. A. nato a … il …

B. A. nato a … il …

avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;

lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato A. B. e A. B. colpevoli – nelle rispettive qualità, il primo, di amministratore unico fino all’1.3.1999 e successivamente quale co-amministratore di fatto, e la seconda quale amministratore unico dall’1.3.1999 della A. T.s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 4.4.2014 – di più fatti di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con le pene accessorie di legge, e le statuizioni in favore della parte civile.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato C. C., che, con un unico atto, formula quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, è denunciata violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. per l’omesso interrogatorio degli imputati. I ricorrenti deducono che, a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in data 23 aprile 2018, avevano richiesto, ritualmente, con raccomandata a/r in data 10 maggio 2018, l’interrogatorio che, tuttavia, non veniva mai svolto dal Pubblico Ministero.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione del diritto al contradditorio, per avere la Corte di appello utilizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla coimputata deceduta, I. M., non raccolte secondo le garanzie dell’art. 512 cod. proc. pen..

2.3. Con il terzo motivo, sono dedotti vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità e in merito alla prova della distrazione dei beni e della sussistenza del dolo. In particolare, si deduce, quanto all’elemento di prova costituito dal rilascio di fidejussioni, che esse non furono mai rilasciate da A. B., e che, comunque, l’avere apprestato garanzie dimostri la buona fede di A. B..

2.4. Con il quarto motivo, è denunciato il vizio della motivazione, perché apodittica e generica, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa dei ricorrenti ha replicato alle conclusioni scritte del P.G., insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, insistendo in una eccezione ampiamente e correttamente scrutinata già nei due gradi di merito, che hanno evidenziato come la richiesta di interrogatorio formulata dai difensori risultasse inammissibile, contenendo errori e imprecisioni (compresa la erronea indicazione del numero di registro generale) che non consentivano di risalire al procedimento a cui essa si riferiva, mancando anche il riferimento alla imputazione. Dunque, non sussiste la dedotta violazione di legge.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Come premesso, la difesa denuncia violazione del diritto al contradditorio, per avere la Corte di appello utilizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, nella qualità di liquidatore della società, dalla coimputata deceduta, I. M., non raccolte secondo le garanzie dell’art. 512 cod. proc. pen..

3.2. Sul punto, La Corte di appello ha rilevato che il decesso della dichiarante ha comportato una situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell’atto ai sensi dell’art. 512 cod proc. pen..

3.3. La motivazione è fuori fuoco, dal momento che le dichiarazioni del liquidatore deceduto sono state assunte dal curatore nell’ambito della procedura concorsuale e non dell’indagine penale, con la conseguenza che la testimonianza indiretta del curatore era ammissibile e le sue dichiarazioni pienamente utilizzabili (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, Rv. 267699; Sez. 3, n. 12236 del 12 febbraio 2014, F, Rv. 259297). Questa sezione, con un condivisibile, recente, arresto (Sez. 5 – n. 17828 del 09/02/2023, rv. 284589), – avente riguardo a una fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall’imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso – ha ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale“. In motivazione, si è ricordato che la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis (Corte cost. n. 136 del 1995), in quanto al curatore è attribuita la gestione della procedura al fine di liquidare il patrimonio fallimentare, a cui è correlato l’obbligo imposto al fallito, dall’art. 49 della legge fallimentare, di presentarsi al curatore se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione, ragion per cui esso non è atto a fondare quel rapporto gerarchico istituzionalizzato che, in ossequio a quanto chiarito dalle sezioni Unite ‘R.’ (Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001 Rv. 220291), determina l’applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., nè un potere di coercizione tale da imporre al fallito un obbligo di collaborazione correlato (come in altri ordinamenti) a veri e propri poteri ordinatori atti a snaturare la riferita funzione del curatore e, dunque, a conferirgli una posizione di sovra-ordinazione (cfr. sez.5 n. 38341 del 17/05/2019, Rv. 277342). In tale ottica, non può giovare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione europea citata dai ricorrenti, giacchè si tratta di pronunce che attengono a un soggetto che versa in una posizione ben distinta da quella del fallito, che ha l’obbligo di presentarsi allorchè occorra richiedergli le informazioni o i chiarimenti occorrenti solo “ai fini della gestione”.

3.4. D’altronde, come ha già osservato la sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal coimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest’ultimo equiparabile a quella dell’imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell’art. 210, comma 1, cod. proc. pen .(Sez. 1 n. 21534 del 10/07/2020, Rv. 279339).

3.5. Infine, si osserva che la sentenza impugnata ha operato una prova di resistenza, affermando che la condanna degli imputatisi si basa sulle dichiarazioni convergenti dei dipendenti della fallita e sulla cessione d’azienda, potendo, quindi, prescindersi dal contenuto dichiarativo della M..

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianze già formulate con il gravame di merito e adeguatamente vagliate dalla Corte di appello (pg. 6 e ss. della sentenza impugnata), con le cui argomentazioni i ricorrenti omettono di confrontarsi. Invero la sentenza impugnata ha anche specificamente confutato la tesi difensiva, qui riproposta, osservando come la sottoscrizione della polizza fidejussoria nella consapevolezza di non potere adempiere corrobori la tesi della responsabilità della A. B.. Oltre a riproporre sostanzialmente e genericamente le medesime doglianze sollevate nella sede di merito, il ricorso denuncia dei vizi di giudizio estranei al vaglio del giudice di legittimità, atteso che la Cassazione non può censurare quegli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice che attengono al merito della causa né avanzare delle letture alternative del compendio probatorio, trattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità se, come nel caso di specie, logicamente supportata. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche nella sua espressione di vertice, che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, omissis, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, omissis, Rv. 216260).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente declinato: la sentenza impugnata dà atto (pg. 7) che già il primo giudice aveva assestato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, infliggendo la pena finale di anni due di reclusione.

6. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 12 febbraio 2026

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