Cass. pen., sez. II, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 20/03/2026), n. 10642 (Pres. Pellegrino, Rel. Pellegrino)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di “patteggiamento in appello”, sia ammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata anche con riferimento alla misura della stessa applicata a titolo di continuazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 5.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 644, commi 2, 3, 4 e 5 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena applicata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata anche con riferimento alla misura della stessa applicata a titolo di continuazione, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi -qui non ricorrente- di illegalità della pena concordata, e questo in ragione della natura consensualistica dell’istituto e della sua oggettiva funzione deflattiva (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020; Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025).
I risvolti applicativi
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., è inammissibile il ricorso per Cassazione sulla misura della pena concordata, anche per la continuazione, salvo il caso di pena illegale, e ciò in ragione della natura consensuale e della funzione deflattiva dell’istituto.






