In tema di patteggiamento, quando è deducibile in Cassazione l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza?

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Cass. pen., sez. I, 17/03/2026 (ud. 17/03/2026, dep. 23/03/2026), n. 10934 (Pres. De Marzo, Rel. Micali)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia possibile dedurre in Cassazione l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio applicava all’imputato, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 56, 110 e 575 cod. pen. ascrittogli in rubrica.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 448, comma 2, cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato” (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018).

I risvolti applicativi

In tema di patteggiamento, il ricorso per Cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo in presenza di errore manifesto, restando inammissibili le censure valutative in diritto, se non risultino evidenti dal testo della sentenza.

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