Cosa si intende per motivazione assente e apparente?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. III, 4/03/2026 (ud. 4/03/2026, dep. 11/03/2026), n. 9452 (Pres. Liberati, Rel. Giorgianni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa si debba intendere per motivazione assente e apparente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Avellino respingeva una richiesta di riesame proposta avverso un decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la carenza di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali, per motivazione assente, deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012), mentre la motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993).

I risvolti applicativi

Per motivazione assente deve intendersi quella materialmente mancante o graficamente indecifrabile, mentre, per motivazione apparente, invece, si deve fare riferimento a quella che non soddisfa i requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, risultando priva di adeguati momenti esplicativi anche rispetto alle specifiche censure formulate dalle parti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9452 Anno 2026

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI

Data Udienza: 04/03/2026

Data Deposito: 12/03/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

ANDREA GENTILI

ALBERTO GALANTI

GIOVANNI GIORGIANNI

VALERIA BOVE

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

P. M., nato a … il …,

C. s.r.l., legalmente rappresentata da P. M.,

avverso l’ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di Avellino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sansone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;

udito l’avv. L. M., difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Tribunale di Avellino ha respinto la richiesta di riesame proposta da M. P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C. s.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 settembre 2025, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo E) della provvisoria incolpazione, della somma complessiva di euro 12.331.399,24, ove nella disponibilità delle trenta società indicate nel capo di incolpazione, tra cui la C. s.r.l., da apporre pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro, e, in caso di mancato rinvenimento del profitto diretto nella disponibilità delle società in questione, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino al medesimo concorrente importo di euro 12.331.399,24, sui beni immobili o mobili registrati di proprietà dei soggetti indagati per il capo E), tra i quali M. P., ovvero sui conti correnti e/o conti deposito titoli agli stessi intestati, anche mediante apprensione di eventuali disponibilità liquide che dovessero essere rinvenute in sede di esecuzione del sequestro, da apporre anche in questo caso pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro.

2. Avverso l’indicata ordinanza, M. P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C. s.r.l., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, in relazione ai presupposti del sequestro preventivo, per carenza di motivazione sul fumus commissi delicti ed omessa considerazione di specifiche doglianze della difesa.

Lamenta la difesa che il provvedimento di sequestro è stato disposto dal G.I.P. in seconda battuta ed autonomamente rispetto ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, la cui motivazione è richiamata per relationem nel provvedimento di cautela reale, tuttavia adottato senza una nuova richiesta del Pubblico ministero, rispetto a quella depositata il 27/11/2024, che, rispetto all’ipotesi di reato di cui al capo E, non aveva richiesto alcuna misura, né era rinvenibile nel fascicolo di riesame alcun atto di indagine svolto dopo la richiesta cautelare.

Contesta la difesa che il Tribunale cautelare abbia condiviso il richiamo fatto dal G.I.P. alla precedente ordinanza di cautela personale, senza considerare che la richiesta del Pubblico ministero non contemplava alcuno dei soggetti indagati per il reato di cui al capo E della provvisoria incolpazione, ed anzi escludeva il fumus commissi delicti per detta ipotesi di reato sulla base degli atti fino ad allora acquisiti.

Contesta, inoltre, la difesa l’affermazione del Tribunale cautelare secondo cui la C. avrebbe acquistato crediti “…” dalla B., non essendovene alcuna prova in atti, tanto che le informative di polizia giudiziaria, richiamate dal G.I.P. e dal Tribunale, non provavano il passaggio tra B. e C., oltre ad essere risalenti al 05/06/2024, mentre il Pubblico ministero, nella richiesta datata 27/11/2024, aveva escluso la configurabilità del reato di cui al capo E per tutti gli indagati, sicchè risultava induttiva e apodittica l’ulteriore affermazione del Tribunale cautelare secondo cui per P. e la C. non era stato soddisfatto l’onere di controllo dei crediti acquistati e portati in compensazione, anche in considerazione dell’elevato importo di detti crediti, avendo costoro accettato il rischio della non esistenza o non spettanza di detti crediti, in assenza di alcun elemento di indagine in tal senso, dovendo al contrario ritenersi che la C. non avrebbe certamente comprato il credito, né utilizzato in compensazione, se fosse stata a conoscenza della origine illecita di detto credito.

Lamenta, ancora, la difesa l’affermazione del Tribunale cautelare secondo cui, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 238235 del 2021, a fronte della esistenza di controlli più approfonditi sul beneficiario originario del credito “s. a.”, il singolo cessionario e soprattutto l’utilizzatore finale non erano esentati dall’onere di controllarne origine, tempi e movimentazione, dal momento che tale affermazione conduce ad ipotizzare la sussistenza del dolo eventuale anche in capo al compratore di buona fede di crediti “s. a.”.

Osserva, infatti, la difesa che l’art. 19 d.l. n. 73 del 2021, entrato in vigore al momento della introduzione del c.d. superbonus edilizio, prevedeva che i cessionari del credito rispondessero solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto, mentre il d.l. n. 39 del 2024 che aveva modificato l’art. 19 d.l. n. 73 del 2021, limitando ad una sola volta la possibilità di cedere i crediti di imposta e creando un vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario nell’unico e ultimo passaggio creditizio, non aveva efficacia retroattiva.

Osserva, ancora, la difesa che i crediti “s. a.” si acquistavano su piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che era tenuta ad effettuare dei controlli, ribadendo che, per i cessionari, non era possibile controllare i precedenti passaggi, non avendo a disposizione gli strumenti dell’ente di riscossione, per cui la società ricorrente si era legittimamente affidata alla conformità di quanto dichiarato dalla Agenzia delle Entrate che aveva permesso la vendita dei crediti sul proprio portale e previa autorizzazione.

3. E’ pervenuta memoria dell’avv. L. M., difensore di fiducia dei ricorrenti, con la quale si insiste nel ricorso, e, in replica alla memoria del Procuratore generale, si ribadisce che il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. non fosse stato preceduto dalla richiesta del Pubblico ministero, che nell’unico atto in cui aveva affrontato il tema, non aveva ravvisato elementi sufficienti per il fumus, rimarcando anche l’erronea ricostruzione ed applicazione della normativa riguardante il meccanismo di compensazione adottato dai ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, omissis, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, omissis, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, omissis, Rv. 269296; Sez .2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro

preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, omissis, Rv. 254893).

Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).

Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.

2. Tanto premesso, i ricorsi sono infondati.

2.1. Innanzitutto, deve puntualizzarsi che, diversamente da quanto rappresentato dai ricorrenti, il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino sulla base di una richiesta del Pubblico ministero del 15/09/2025; mentre non coglie nel segno il riferimento che i ricorrenti fanno alla richiesta originaria del Pubblico ministero del 23/09/2024, riguardante l’applicazione di misure cautelari coercitive ed interdittive, poichè non diretta nei confronti dei ricorrenti medesimi. La valutazione della mancata acquisizione di elementi probatori attestanti la piena consapevolezza di agire per interesse di un sodalizio costituito per la commissione di una serie indeterminata di delitti relativi alle erogazioni pubbliche operata dal Pubblico ministero nella richiesta del 23/09/2024 è chiaramente riferita al reato associativo, non contestato nei confronti di M. P., cui si addebita il solo reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, posto a fondamento della diversa richiesta sulle cui basi il G.I.P. ha emesso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo E della provvisoria incolpazione.

2.2. La contestazione relativa all’acquisto del credito di imposta dalla B. è assertiva e, quindi, del tutto generica, mentre il motivo che impugna la mancanza di riferibilità delle condotte ai ricorrenti, e in ogni caso del dolo, ritenendo che la responsabilità debba essere limitata all’eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore del credito ricevuto, è infondato.

Il provvedimento impugnato, infatti, dopo aver precisato che, nelle vicende contestate nella provvisoria incolpazione, erano stati usati per la compensazione crediti ricevuti poco prima e della cui origine delittuosa gli amministratori delle società ultime cessionarie dovevano esserne a conoscenza, in ragione dei plurimi e anomali passaggi dei crediti stessi, nonché della inesistenza di rapporti commerciali che giustificassero la cessione da una ad atra società, aventi oggetto sociale diverso, ha affermato che, per la società ricorrente, non risultava soddisfatto l’onere di controllo dovuto, tanto più stringente in considerazione dell’importo elevato dei crediti portati in compensazione, concludendo in termini di accettazione del rischio della non esistenza o non spettanza dei crediti utilizzati in compensazione. In tal modo, l’ordinanza impugnata ha sufficientemente motivato circa la sussistenza del dolo generico in capo all’amministratore della società utilizzatrice del credito di imposta, ponendosi in sintonia con gli orientamenti di legittimità affermati in proposito.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un credito d’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, omissis, Rv. 286560).

Tanto più che, nel provvedimento impugnato, si dà atto della «inesistenza» del credito, perché artificiosamente creato (pagina 9), ed è stato affermato che, «In tema di reato di indebita compensazione di crediti previsto dall’art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti “non spettanti”, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275833).

Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti dei reati ipotizzati, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase.

3. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse dei ricorrenti deve essere rigettato, con conseguente onere per i ricorrenti medesimi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 04/03/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati