Cass. pen., sez. II, 2/04/2025 (ud. 2/04/2025, dep. 11/04/2025), n. 14215 (Pres. Petruzzellis, Rel. Siani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali prove, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, riguardano l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna, riformando parzialmente una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati ascrittili, condannandoli al contempo al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale pari ad euro centomila per ciascuna delle parti civili, e disponendo la conversione di un sequestro preventivo, già disposto in precedenza, in sequestro conservativo.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore degli imputati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla consistenza e alla legittimità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli imputati a seguito della rinnovazione di un’unica prova dichiarativa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato
ritenendo come la valutazione dei giudici d’appello fosse conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018).
I risvolti applicativi
In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., riguarda solo le prove dichiarative ritenute decisive e oggetto di erronea valutazione dal giudice di primo grado, come indicato nell’atto di impugnazione.
[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5”, cod. proc. pen..






