Quando si può impugnare in Cassazione la sentenza resa all’esito di concordato in appello?

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Cass. pen., sez. V, 21/01/2025 (ud. 21/01/2025, dep. 3/03/2025), n. 8582 (Pres. Scarlini, Rel. Pilla)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si può ricorrere per Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal GUP del Tribunale della medesima città, nei confronti di taluni imputati, a seguito di una sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima sezione della Cassazione, accoglieva una richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., formulato nell’interesse degli accusati, rideterminando la pena per i reati agli stessi ascritti, confermando nel resto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 2 – n. 22002 del 10/04/2019; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018); 2) nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per Cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (S.U. n. 19415 del 27/10/2022).

Ebbene, per la Corte di legittimità, gli atti di impugnazione di cui sopra erano inammissibili, proprio perché non si erano attenuti a codesti principi di diritto.

I risvolti applicativi

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione per motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, così come è parimenti ammissibile analogo ricorso proposto per l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza.

Sono invece inammissibili i ricorsi su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e sui vizi nella determinazione della pena, che non comportano l’illegalità della sanzione.

[1]Ai sensi del quale: “1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. 3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.

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