Cass. pen., sez. II, 26/09/2024 (ud. 26/09/2024, dep. 21/11/2024), n. 42751 (Pres. Verga, Rel. Ariolli)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen.[1] si applica nel giudizio di appello o di cassazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza del Tribunale di Foggia che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’impedimento dell’imputato a comparire, per legittimo impedimento, in una udienza tenutasi dinanzi alla Corte di Appello.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ove il giudizio di appello o di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, non essendo prevista la loro comparizione personale (Sez. 5, n. 33059 del 21/05/2024; Sez. 4 n. 1414 del 15/12/2022; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021).
I risvolti applicativi
Nel giudizio di appello o cassazione con contraddittorio cartolare, per mancata richiesta di trattazione orale, non si applica l’art. 420-ter cod. proc. pen. riguardo al legittimo impedimento poiché, in tale caso, non è richiesta la comparizione personale dell’imputato o del difensore.
[1]Ai sensi del quale: “1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato. 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. 4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. 5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42751 Anno 2024
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
Data Udienza: 26/09/2024
Data Deposito: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E. L. nato a … il …
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D’AQUINO
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
1. E. L., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 11/05/2023 (fascicolo pervenuto in Corte di cassazione il 06/06/2024), con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa (all’imputato si contesta di avere ricevuto un assegno circolare contraffatto poi utilizzato per acquistare, sotto falso nome, un ciclomotore posto in vendita online).
2. La difesa affida il ricorso a cinque motivi con i quali deduce:
2.1. Violazione dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen., in relazione all’impedimento dell’imputato a comparire, per legittimo impedimento, all’udienza dell’11/05/2023 dinanzi alla Corte d’appello.
2.2. Violazione dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen., in relazione all’individuazione fotografica; si censura l’utilizzabilità dell’individuazione fotografica effettuata dalla p.o. nel corso delle indagini, in assenza di ricognizione dibattimentale.
2.3. Violazione dell’art. 606 lett. B) cod. proc. pen. La doglianza riguarda l’esistenza della ricettazione, essendo più verosimile che fosse stato proprio l’imputato ad operare la contraffazione dell’assegno, riproducendolo al computer imitandone uno vero (con sussistenza del reato abrogato di cui all’art. 485 cod. pen.).
2.4. Violazione dell’art. 606 lett. E) cod. proc. pen.
Si lamenta che si sia pervenuti all’affermazione di responsabilità finendo per valorizzare i similari precedenti penali dell’imputato, pur in presenza di lacune probatorie in ordine all’effettiva contraffazione del titolo di credito utilizzato per pagare il mezzo, ai documenti che dovrebbero comprovare la proprietà del mezzo in capo alla p.o. e l’avvenuta conclusione del contratto di vendita, all’assenza di una ricognizione di persona dell’imputato.
2.5. Violazione dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen. Si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa (ricognizione personale e fotografica; acquisizione della scrittura privata e dei documenti afferenti alla proprietà del mezzo; accertamenti anche bancari sulla provenienza dell’assegno).
3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18 luglio 2024 ha concluso, laddove la Corte verifichi la pertinenza degli atti allegati dal difensore a sostegno del primo motivo, per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo tutti i motivi manifestamente infondati.
2. Con riguardo al primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, dall’esame del fascicolo risulta, infatti che, in osservanza della disciplina emergenziale, si procedette alla trattazione del giudizio di appello con rito cartolare e non oralmente, tenuto conto che nessuna delle parti private o il pubblico ministero avanzarono richiesta di discussione orale, né l’imputato manifestò la volontà di comparire, il che rileva, in quanto solo la previa richiesta di trattazione orale dell’udienza può far rilevare l’impedimento dell’imputato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove il giudizio di appello o di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, non essendo prevista la loro comparizione personale (Sez. 5, n. 33059 del 21/05/2024, omissis, in motivazione pag. 3; Sez. 4 n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284087; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400).
Né si è proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ulteriore ipotesi di deroga alla procedura cartolare, per come sancito dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e succ. modificazioni.
Con la conseguenza che l’impedimento a comparire dell’imputato – pure documentato dalla difesa – non assume alcun rilievo ai fini del rinvio dell’udienza camerale e non integra alcuna nullità della sentenza per come denunciato nel ricorso.
3. Quanto al secondo motivo in relazione alla individuazione fotografica, la Corte d’Appello ha richiamato correttamente la giurisprudenza di legittimità sul punto (v. pag. 3), evidenziando l’importanza della dichiarazione confermativa a prescindere dalle modalità di acquisizione e il potere di cui è titolare la polizia giudiziaria nell’eseguire tali attività.
4. Riguardo al terzo e quarto motivo in ordine alla riconosciuta responsabilità per il delitto di ricettazione, la censura è generica non essendo allegati elementi puntuali a sopporto della tesi della paternità in capo all’imputato della contraffazione, piuttosto che della ricezione del titolo (assegno circolare) già falsificato. Peraltro, sul punto può richiamarsi l’orientamento di legittimità di Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282955 – 01 che ha chiarito che “Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario”.
5. Con riferimento al quinto motivo relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, va richiamato sul punto l’orientamento di legittimità secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello” (Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261799 – 01).
Come evidenziato in relazione ai precedenti motivi di ricorso, la sentenza impugnata non presenta vizi motivazionali o logici tali da inficiarne la validità.
Occorre poi ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado d’appello rappresenta un’ipotesi eccezionale, al quale il giudice può ricorre solo qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Costituisce motivazione implicita, peraltro, l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, espressivo di esaustività del compendio probatorio acquisito in primo grado ai fini dello scrutinio di merito ad essa demandato.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2024.






